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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04759/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto in abitazione (capo A) e di minaccia grave (capo B); rilevato che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, con un solo motivo, con il quale si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del delitto di furto in abitazione nei delitti di danneggiamento aggravato e di violazione di domicilio; ritenuto che il proposto motivo è inammissibile, perché, oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche con le quali il ricorrente non si è affatto, realmente, confrontato (cfr. pag. 6, punto 4, della sentenza impugnata), è costituito da mere doglianze in punto di fatto, come tali estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto in abitazione (capo A) e di minaccia grave (capo B); rilevato che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, con un solo motivo, con il quale si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del delitto di furto in abitazione nei delitti di danneggiamento aggravato e di violazione di domicilio; ritenuto che il proposto motivo è inammissibile, perché, oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche con le quali il ricorrente non si è affatto, realmente, confrontato (cfr. pag. 6, punto 4, della sentenza impugnata), è costituito da mere doglianze in punto di fatto, come tali estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 gennaio
Sentenza Cassazione n. 04759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris