CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 33966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29817-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 97591110586; -intimato - Avverso l’ordinanza emessa nel proc. n. 3890/2018 della CORTE di APPELLO di ROMA, pubblicata in data 29/04/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego di liquidazione dei compensi per l’attività professionale espletata a favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di gravame avverso la sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Roma, n. RG. 6457/2013; - in particolare, la Corte d’appello, con provvedimento del 4/05/2018, rigettò l’istanza di liquidazione, non essendo stata tempestivamente documentata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato prima della decisione della causa ed essendo già stata pronunciata la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al beneficio; - la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione, liquidò al difensore i compensi per l’attività espletata e compensò le spese di lite in quanto “la peculiarità della vicenda, avendo la parte ingenerato l’errore che ha reso necessaria l’attivazione del presente procedimento, comporta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio”; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva; - il relatore ha formulato proposta di definizione, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Considerato che: - con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 84 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d’appello compensato le spese del giudizio di opposizione, pur avendo accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l’attività professionale svolta; - il motivo è infondato; - il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quello di concorso di altri giusti motivi (Sez. 6-3, ordinanza n. 24502/2017); - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formu lazione introdotta dall’art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; - con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate; - con la citata pronuncia, la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata; - è rimesso al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale; - le ragioni per la compensazione delle spese non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura” dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763); - nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, risultando l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] parte totalmente vittoriosa in giudizio, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle predette ragioni di gravità ed eccezionalità; - la sentenza impugnata giustifica la compensazione delle spese di lite sulla base della “peculiarità della vicenda, avendo la parte ingenerato l’errore che ha reso necessaria l’attivazione del presente procedimento”; - ciò detto, la Corte territoriale , pur in mancanza di un espresso richiamo alla formula di legge (gravità ed eccezionalità de l le ragioni), ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati, avendo sostanzialmente ravvisato una ragione di gravità ed eccezionalità nelnon avere il difensore depositato la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prima della decisione della causa, rendendo, così, necessaria l’attivazione del procedimento di opposizione; - il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processua li di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del con-tributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,