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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 22551/2026

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to a ROMA il 28/09/1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del riesame di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Proc.

Gen.

Presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, come da requisitoria in atti; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso presentati ed ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale, ha applicato la misura interdittiva della sospensione dallo svolgimento del pubblico ufficio rivestito per la durata di dodici mesi a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81,secondo comma, e 615-ter, primo comma, secondo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen., a lui contestato al capo 1) dell'imputazione per aver, secondo la ricostruzione accusatoria, abusato delle qualità e dei poteri di [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato al fine di accedere o mantenersi abusivamente nelle banche dati interforze in uso alla polizia giudiziaria, effettuando ricerche per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli era stata attribuita, quali plurime ricerche d'intesa e su richiesta di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'utilizzabilità, ritenuta dal Tribunale, delle conversazioni intercettate nell'ambito di un diverso procedimento asseritamente iscritto, tra gli altri, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni e non a carico del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'espresso divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen..

L'asserita connessione teleologica, individuata dal Tribunale nell'intento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di individuare soggetti insospettabili da porre a capo di "società schermo", sarebbe una mera congettura, nonché frutto di un travisamento della prova, poiché dalle intercettazioni emergerebbe che l'interesse per le risultanze della banca dati sarebbe stato finalizzato solo ad avere contezza dei dati di cui far richiedere la cancellazione.

Allo stesso modo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni intercettate, starebbe leggendo le risultanze delle interrogazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle particolari tennpistiche delle stesse, sarebbe derivata dalla congettura precedentemente criticata.

In ogni caso, anche la sussistenza di un legame oggettivo tra le condotte non sarebbe sufficiente, in mancanza di un legame finalistico tra i reati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dovuto avere consapevolezza che la sua condotta sarebbe stata volta all'esecuzione di un altro reato, ma tale dato non risulterebbe sussistente.

Infine, trattandosi di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, sarebbe evidente la forzatura, in forma di estensione in malam partem in ragione della mera qualità personale rivestita dal soggetto agente, effettuata dal Tribunale al fine di includere il reato di accesso abusivo tra le ipotesi di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., dalle quali sarebbe escluso non rientrando né nelle ipotesi di cui all'art. 51 cod. proc. pen. né nei reati contro la [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancanza della stessa in punto di insussistenza di gravi indizi per l'ipotesi di reato contestata, poiché l'ordinanza avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive e con le considerazioni operate dal G.I.P., che avrebbe ritenuto verosimili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], svalutate dal Tribunale solo in ragione del fatto che i frutti delle interrogazioni sarebbero materialmente finiti nelle mani degli indagati.

Tuttavia, l'univocità probatoria di tale indizio non 2sarebbe confermata da quanto compendiato in atti, anche in ragione di quanto esposto precedentemente in ordine al reale interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Di contro, le giustificazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero solo verosimili, ma darebbero atto di un comportamento che non contrasterebbe con le linee guida, avendo eseguito un accesso a seguito della "soffiata" di una fonte confidenziale affidabile.

Inoltre, nel medesimo periodo, vi sarebbero stati altri due membri delle Forze dell'Ordine che controllavano il [OSCURATO:PERSONA]; non si potrebbe escludere che il [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione intercettata, facesse riferimento a costoro solo sulla base del termine "poliziotto" utilizzato.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato, poiché tale pericolo sarebbe stato rinvenuto dalla Corte esclusivamente nella natura della condotta contestata e nel preteso sistematico asservimento al miglior offerente del [OSCURATO:PERSONA], meramente congetturale.

Tale asservimento peraltro non sarebbe stato rilevato dal G.I.P., secondo cui la condotta sarebbe stata meramente occasionale.

Non si sarebbero poi registrati atteggiamenti sintomatici di proclività al delitto idonei alla formulazione di una prognosi infausta di attualità del pericolo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo di ricorso coglie nel segno.

2.1. Sostiene il Tribunale che i delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico, perpetrati dall'agente [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati strumentali alla consumazione o all'occultamento della consumazione di delitti di trasferimento fraudolento di valori, ascrivibili ad esponenti di una famiglia camorristica impegnati nella preparazione di schermi imprenditoriali fittizi, utili a preservarli dall'impatto con misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, secondo la quale "in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti 3per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.".

Si è illustrato, in motivazione (§ 11.1), che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen.

«riguarda i procedimenti, tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez.

U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)".

Secondo le Sezioni unite il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell'art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla identità soggettiva degli autori dei reati.

Proseguono le Sezioni Unite, Cavallo, che «In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione.

La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato, consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco.» Ne deriva che, al fine di stabilire se il "diverso reato" sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo all'oggetto della regiudicanda, nel senso che deve esserci una parziale coincidenza della regiudicanda e, dunque, un legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti.

Quanto, in particolare, alla connessione teleologica, configurabile anche quando il reato fine ed il reato mezzo siano stati commessi da persone diverse, come nel caso che costituisce oggetto del presente scrutinio, le Sezioni Unite hanno stabilito che «dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che 4grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente...» (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01, § 20, cit.).

Orbene, giova rilevare, in primo luogo, che il capo d'incolpazione provvisorio, elevato nei riguardi del ricorrente, non reca la contestazione della circostanza aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., nella declinazione relativa alla commissione del reato "per eseguirne od occultarne un altro"; nondimeno, e in secondo luogo, non si enucleano, dal tessuto espositivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame, gli elementi indiziari, quand'anche ricondotti al meno esteso perimetro valutativo richiesto dalla delibazione incidentale, fortemente orientativi della sussistenza di un legame sostanziale ed oggettivo tra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, ascritto all'agente di polizia, e quelli di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] (v. pag.3 ordinanza tribunalizia).

Non può evincersi il nesso finalistico tra i citati reati dai contenuti dei dialoghi intercettati e della cui utilizzabilità si discetta, richiamati nel provvedimento impugnato, che non danno conto di un'iniziativa intrapresa dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e dai propri accoliti per ottenere da compiacenti ed infedeli pubblici ufficiali informazioni riservate, tratte dalle banche della polizia, con lo scopo di commettere o di occultare reati di riciclaggio ed interposizione fittizia a beneficio dello [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi collaboratori, tra cui in principalità [OSCURATO:PERSONA].

Si apprende, piuttosto, dal tenore stesso delle interlocuzioni, che le notizie sui precedenti e sulle emergenze investigative riguardanti i singoli nominativi interrogati dai terminali coevemente consultati dal [OSCURATO:PERSONA] fossero finalizzate ad accelerare non meglio precisate pratiche processuali od amministrative, curate da un "avvocato" che avrebbe dovuto relazionarsi con il "giudice" (pag. 11, ordinanza impugnata).

Né nella motivazione del provvedimento cautelare impugnato si colgono puntualizzazioni in relazione alla consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di uno scopo diverso ed ulteriore rispetto a quello dell'acquisizione illecita, concertata con terzi ed a favore dei quali essa è stata operata, delle informazioni custodite nel Sistema d'Indagine della Polizia.

2.2. Parimenti fondata è la deduzione del ricorrente sull'indebita inclusione nell'elenco tassativo dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione, cui fa riferimento l'art. 266, co. 2 bis, richiamato dall'art. 270, co. 1 bis, cod. proc. pen., di quello di cui all'art. 615 ter, co. 2, n. 1, cod. pen., in realtà annoverato tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio (sezione quarta del capo terzo, titolo dodicesimo, del libro secondo del Codice penale), dal momento che la giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dare continuità, si è già espressa nel 5senso che: "la disposizione dell'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel prevedere le regole in tema di utilizzazione del captatore informatico ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, fa chiaramente riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro al Codice penale; quindi, tale sistema di intercettazione è applicabile quando si procede per la data categoria di delitti indipendentemente dalla qualifica dell'indagato" (Sez. 6, n. 10080 del 01/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280719).

Né potrebbe ampliarsi la portata applicativa della lettera della legge, che si risolverebbe in una inammissibile lesione, in malam partem ed in violazione della riserva di legge, dei principi fondamentali in tema di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, di valenza costituzionale (art. 15 Cost.) e convenzionale (art. 8 Carta fondamentale UE).

A quest'ultimo proposito, è bene rimarcare che la giurisprudenza europea ha optato da tempo per una interpretazione restrittiva della normativa sulle intercettazioni, al fine di armonizzarla con i superiori valori di protezione della riservatezza, sancendo che «la legge deve essere redatta con sufficiente chiarezza per indicare a tutti in maniera adeguata in quali circostanze e a quali condizioni essa autorizza i pubblici poteri ad adottare delle misure di questo tipo ([OSCURATO:PERSONA] c.

Russia, § 229, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, 30 luglio 1998, § 46, Recueil 1998-V, Weber e Saravia c.

Germania (dec.), n. 54934/00, § 93, CEDU 2006-XI, Associazione per l'integrazione europea e i diritti umani e Ekimdjiev c.

Bulgaria, n. 62540/00, § 75, 28 giugno 2007, e Uzun c.

Germania, n. 35623/05, § 61).

Inoltre, poiché l'applicazione di misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni sfugge al controllo degli interessati e del pubblico, la «legge» sarebbe contraria alla preminenza del diritto se il potere discrezionale riconosciuto all'esecutivo o a un giudice fosse illimitato.

Di conseguenza, essa deve definire la portata e le modalità di esercizio di tale potere con sufficiente chiarezza per garantire al soggetto un'adeguata protezione contro l'arbitrarietà (si vedano, tra altre, Malone c. [OSCURATO:PERSONA], 2 agosto 1984, § 68, serie A n. 82; Leander c.

Svezia, 26 marzo 1987, § 51, serie A n. 116; Huvig c.

Francia, 24 aprile 1990, § 29, serie A n. 176-B; Weber e Saravia, decisione sopra citata, § 94; Bykov, sopra citata, § 78)», anche con particolare riferimento «alla natura dei reati che possono dar luogo a un mandato di intercettazione» (Weber e Saravia, decisione sopra citata, § 95; [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 231)». 3.Mette conto infine sottolineare che, nel giudizio di legittimità, la cosiddetta "prova di resistenza" è implicitamente superata nel caso in cui emerga "ictu oculi", dalla lettura del provvedimento, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la 6rivisitazione del giudizio sulla responsabilità e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non è tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (Sez.6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv. 285883).

L'ordinanza impugnata, a pag. 11, ha ritenuto "di palese evidenza come, espungendo dalla trama probatoria il contenuto delle intercettazioni, residuerebbe unicamente il dato inerte dell'esecuzione, ad opera del [OSCURATO:PERSONA], di alcune interrogazioni della banca dati SDI, certamente non sufficiente a provare l'ipotesi d'accusa".

Purtuttavia, se tanto può condividersi con diretto riferimento al quadro indiziario delineato a riguardo della specifica finalità perseguita con l'accesso abusivo, resta indispensabile appurare se, con il supporto del residuo compendio investigativo disponibile, permangano i gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto dell'incolpazione provvisoria e, con essi, la sussistenza delle esigenze cautelari.

Invero, merita ricordare che, come suggellato dai principi di Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251270, successivamente rimarcati in tema da Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, l'accesso abusivo ad un sistema informatico non è soltanto quello compiuto, eludendo le sue protezioni, dal soggetto in alcun modo legittimato ad intromettervisi, ma anche l'accesso eseguito da colui che, sebbene autorizzato ad operare nel sistema, lo faccia per finalità diverse da quelle per cui l'autorizzazione gli è stata concessa.

Ciò che rileva, perciò, è il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito.

In questi casi, infatti, è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta disatteso, poichè il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta.

Con la pronunzia Savarese, si è vieppiù puntualizzato come comunque non basti, per escludere l'antigiuridicità della condotta, l'essersi attenuti alle prescrizioni impartite dal Capo dell'ufficio, perché il discrimen è costituito dalle "ragioni" che hanno ispirato l'utilizzo del sistema che, se estranee a quelle per le quali la facoltà d'accesso è stata concessa, costituiscono una forma di "sviamento di potere" e conservano carattere criminoso. 7Al fine di escludere la ricorrenza dell'elemento specializzante di "illiceità" previsto dall'art. 615-ter cod. pen., dunque, non basta affermare che rientrasse tra i compiti usuali del [OSCURATO:PERSONA] l'interrogazione dello SDI, ma occorre verificare se gli accessi in contestazione siano stati eseguiti in difetto delle condizioni che lo legittimavano ad operare nel sistema e per le finalità istituzionali previste.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma in diversa composizione che, tenendo conto delle indicazioni date, dovrà rivalutare l'intera res iudicanda a carico del ricorrente, prescindendo dal contenuto delle conversazioni intercettate.

P. P.Q.M1 8 GIUM6S rina Belmonte 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 28/09/1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del riesame di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Proc. Gen. Presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, come da requisitoria in atti; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso presentati ed ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale, ha applicato la misura interdittiva della sospensione dallo svolgimento del pubblico ufficio rivestito per la durata di dodici mesi a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81,secondo comma, e 615-ter, primo comma, secondo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen., a lui contestato al capo 1) dell'imputazione per aver, secondo la ricostruzione accusatoria, abusato delle qualità e dei poteri di [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato al fine di accedere o mantenersi abusivamente nelle banche dati interforze in uso alla polizia giudiziaria, effettuando ricerche per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli era stata attribuita, quali plurime ricerche d'intesa e su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'utilizzabilità, ritenuta dal Tribunale, delle conversazioni intercettate nell'ambito di un diverso procedimento asseritamente iscritto, tra gli altri, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni e non a carico del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'espresso divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. L'asserita connessione teleologica, individuata dal Tribunale nell'intento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di individuare soggetti insospettabili da porre a capo di "società schermo", sarebbe una mera congettura, nonché frutto di un travisamento della prova, poiché dalle intercettazioni emergerebbe che l'interesse per le risultanze della banca dati sarebbe stato finalizzato solo ad avere contezza dei dati di cui far richiedere la cancellazione. Allo stesso modo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni intercettate, starebbe leggendo le risultanze delle interrogazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle particolari tennpistiche delle stesse, sarebbe derivata dalla congettura precedentemente criticata. In ogni caso, anche la sussistenza di un legame oggettivo tra le condotte non sarebbe sufficiente, in mancanza di un legame finalistico tra i reati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dovuto avere consapevolezza che la sua condotta sarebbe stata volta all'esecuzione di un altro reato, ma tale dato non risulterebbe sussistente. Infine, trattandosi di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, sarebbe evidente la forzatura, in forma di estensione in malam partem in ragione della mera qualità personale rivestita dal soggetto agente, effettuata dal Tribunale al fine di includere il reato di accesso abusivo tra le ipotesi di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., dalle quali sarebbe escluso non rientrando né nelle ipotesi di cui all'art. 51 cod. proc. pen. né nei reati contro la [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancanza della stessa in punto di insussistenza di gravi indizi per l'ipotesi di reato contestata, poiché l'ordinanza avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive e con le considerazioni operate dal G.I.P., che avrebbe ritenuto verosimili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], svalutate dal Tribunale solo in ragione del fatto che i frutti delle interrogazioni sarebbero materialmente finiti nelle mani degli indagati. Tuttavia, l'univocità probatoria di tale indizio non 2sarebbe confermata da quanto compendiato in atti, anche in ragione di quanto esposto precedentemente in ordine al reale interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, le giustificazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero solo verosimili, ma darebbero atto di un comportamento che non contrasterebbe con le linee guida, avendo eseguito un accesso a seguito della "soffiata" di una fonte confidenziale affidabile. Inoltre, nel medesimo periodo, vi sarebbero stati altri due membri delle Forze dell'Ordine che controllavano il [OSCURATO:PERSONA]; non si potrebbe escludere che il [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione intercettata, facesse riferimento a costoro solo sulla base del termine "poliziotto" utilizzato. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato, poiché tale pericolo sarebbe stato rinvenuto dalla Corte esclusivamente nella natura della condotta contestata e nel preteso sistematico asservimento al miglior offerente del [OSCURATO:PERSONA], meramente congetturale. Tale asservimento peraltro non sarebbe stato rilevato dal G.I.P., secondo cui la condotta sarebbe stata meramente occasionale. Non si sarebbero poi registrati atteggiamenti sintomatici di proclività al delitto idonei alla formulazione di una prognosi infausta di attualità del pericolo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso coglie nel segno. 2.1. Sostiene il Tribunale che i delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico, perpetrati dall'agente [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati strumentali alla consumazione o all'occultamento della consumazione di delitti di trasferimento fraudolento di valori, ascrivibili ad esponenti di una famiglia camorristica impegnati nella preparazione di schermi imprenditoriali fittizi, utili a preservarli dall'impatto con misure di prevenzione personali o patrimoniali. Occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, secondo la quale "in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti 3per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.". Si è illustrato, in motivazione (§ 11.1), che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. «riguarda i procedimenti, tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)". Secondo le Sezioni unite il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell'art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla identità soggettiva degli autori dei reati. Proseguono le Sezioni Unite, Cavallo, che «In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato, consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco.» Ne deriva che, al fine di stabilire se il "diverso reato" sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo all'oggetto della regiudicanda, nel senso che deve esserci una parziale coincidenza della regiudicanda e, dunque, un legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti. Quanto, in particolare, alla connessione teleologica, configurabile anche quando il reato fine ed il reato mezzo siano stati commessi da persone diverse, come nel caso che costituisce oggetto del presente scrutinio, le Sezioni Unite hanno stabilito che «dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che 4grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente...» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01, § 20, cit.). Orbene, giova rilevare, in primo luogo, che il capo d'incolpazione provvisorio, elevato nei riguardi del ricorrente, non reca la contestazione della circostanza aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., nella declinazione relativa alla commissione del reato "per eseguirne od occultarne un altro"; nondimeno, e in secondo luogo, non si enucleano, dal tessuto espositivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame, gli elementi indiziari, quand'anche ricondotti al meno esteso perimetro valutativo richiesto dalla delibazione incidentale, fortemente orientativi della sussistenza di un legame sostanziale ed oggettivo tra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, ascritto all'agente di polizia, e quelli di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] (v. pag.3 ordinanza tribunalizia). Non può evincersi il nesso finalistico tra i citati reati dai contenuti dei dialoghi intercettati e della cui utilizzabilità si discetta, richiamati nel provvedimento impugnato, che non danno conto di un'iniziativa intrapresa dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e dai propri accoliti per ottenere da compiacenti ed infedeli pubblici ufficiali informazioni riservate, tratte dalle banche della polizia, con lo scopo di commettere o di occultare reati di riciclaggio ed interposizione fittizia a beneficio dello [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi collaboratori, tra cui in principalità [OSCURATO:PERSONA]. Si apprende, piuttosto, dal tenore stesso delle interlocuzioni, che le notizie sui precedenti e sulle emergenze investigative riguardanti i singoli nominativi interrogati dai terminali coevemente consultati dal [OSCURATO:PERSONA] fossero finalizzate ad accelerare non meglio precisate pratiche processuali od amministrative, curate da un "avvocato" che avrebbe dovuto relazionarsi con il "giudice" (pag. 11, ordinanza impugnata). Né nella motivazione del provvedimento cautelare impugnato si colgono puntualizzazioni in relazione alla consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di uno scopo diverso ed ulteriore rispetto a quello dell'acquisizione illecita, concertata con terzi ed a favore dei quali essa è stata operata, delle informazioni custodite nel Sistema d'Indagine della Polizia. 2.2. Parimenti fondata è la deduzione del ricorrente sull'indebita inclusione nell'elenco tassativo dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione, cui fa riferimento l'art. 266, co. 2 bis, richiamato dall'art. 270, co. 1 bis, cod. proc. pen., di quello di cui all'art. 615 ter, co. 2, n. 1, cod. pen., in realtà annoverato tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio (sezione quarta del capo terzo, titolo dodicesimo, del libro secondo del Codice penale), dal momento che la giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dare continuità, si è già espressa nel 5senso che: "la disposizione dell'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel prevedere le regole in tema di utilizzazione del captatore informatico ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, fa chiaramente riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro al Codice penale; quindi, tale sistema di intercettazione è applicabile quando si procede per la data categoria di delitti indipendentemente dalla qualifica dell'indagato" (Sez. 6, n. 10080 del 01/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280719). Né potrebbe ampliarsi la portata applicativa della lettera della legge, che si risolverebbe in una inammissibile lesione, in malam partem ed in violazione della riserva di legge, dei principi fondamentali in tema di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, di valenza costituzionale (art. 15 Cost.) e convenzionale (art. 8 Carta fondamentale UE). A quest'ultimo proposito, è bene rimarcare che la giurisprudenza europea ha optato da tempo per una interpretazione restrittiva della normativa sulle intercettazioni, al fine di armonizzarla con i superiori valori di protezione della riservatezza, sancendo che «la legge deve essere redatta con sufficiente chiarezza per indicare a tutti in maniera adeguata in quali circostanze e a quali condizioni essa autorizza i pubblici poteri ad adottare delle misure di questo tipo ([OSCURATO:PERSONA] c. Russia, § 229, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 30 luglio 1998, § 46, Recueil 1998-V, Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, § 93, CEDU 2006-XI, Associazione per l'integrazione europea e i diritti umani e Ekimdjiev c. Bulgaria, n. 62540/00, § 75, 28 giugno 2007, e Uzun c. Germania, n. 35623/05, § 61). Inoltre, poiché l'applicazione di misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni sfugge al controllo degli interessati e del pubblico, la «legge» sarebbe contraria alla preminenza del diritto se il potere discrezionale riconosciuto all'esecutivo o a un giudice fosse illimitato. Di conseguenza, essa deve definire la portata e le modalità di esercizio di tale potere con sufficiente chiarezza per garantire al soggetto un'adeguata protezione contro l'arbitrarietà (si vedano, tra altre, Malone c. [OSCURATO:PERSONA], 2 agosto 1984, § 68, serie A n. 82; Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 51, serie A n. 116; Huvig c. Francia, 24 aprile 1990, § 29, serie A n. 176-B; Weber e Saravia, decisione sopra citata, § 94; Bykov, sopra citata, § 78)», anche con particolare riferimento «alla natura dei reati che possono dar luogo a un mandato di intercettazione» (Weber e Saravia, decisione sopra citata, § 95; [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 231)». 3.Mette conto infine sottolineare che, nel giudizio di legittimità, la cosiddetta "prova di resistenza" è implicitamente superata nel caso in cui emerga "ictu oculi", dalla lettura del provvedimento, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la 6rivisitazione del giudizio sulla responsabilità e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non è tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (Sez.6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv. 285883). L'ordinanza impugnata, a pag. 11, ha ritenuto "di palese evidenza come, espungendo dalla trama probatoria il contenuto delle intercettazioni, residuerebbe unicamente il dato inerte dell'esecuzione, ad opera del [OSCURATO:PERSONA], di alcune interrogazioni della banca dati SDI, certamente non sufficiente a provare l'ipotesi d'accusa". Purtuttavia, se tanto può condividersi con diretto riferimento al quadro indiziario delineato a riguardo della specifica finalità perseguita con l'accesso abusivo, resta indispensabile appurare se, con il supporto del residuo compendio investigativo disponibile, permangano i gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto dell'incolpazione provvisoria e, con essi, la sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, merita ricordare che, come suggellato dai principi di Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251270, successivamente rimarcati in tema da Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, l'accesso abusivo ad un sistema informatico non è soltanto quello compiuto, eludendo le sue protezioni, dal soggetto in alcun modo legittimato ad intromettervisi, ma anche l'accesso eseguito da colui che, sebbene autorizzato ad operare nel sistema, lo faccia per finalità diverse da quelle per cui l'autorizzazione gli è stata concessa. Ciò che rileva, perciò, è il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. In questi casi, infatti, è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta disatteso, poichè il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta. Con la pronunzia Savarese, si è vieppiù puntualizzato come comunque non basti, per escludere l'antigiuridicità della condotta, l'essersi attenuti alle prescrizioni impartite dal Capo dell'ufficio, perché il discrimen è costituito dalle "ragioni" che hanno ispirato l'utilizzo del sistema che, se estranee a quelle per le quali la facoltà d'accesso è stata concessa, costituiscono una forma di "sviamento di potere" e conservano carattere criminoso. 7Al fine di escludere la ricorrenza dell'elemento specializzante di "illiceità" previsto dall'art. 615-ter cod. pen., dunque, non basta affermare che rientrasse tra i compiti usuali del [OSCURATO:PERSONA] l'interrogazione dello SDI, ma occorre verificare se gli accessi in contestazione siano stati eseguiti in difetto delle condizioni che lo legittimavano ad operare nel sistema e per le finalità istituzionali previste. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma in diversa composizione che, tenendo conto delle indicazioni date, dovrà rivalutare l'intera res iudicanda a carico del ricorrente, prescindendo dal contenuto delle conversazioni intercettate. P. P.Q.M1 8 GIUM6S rina Belmonte 8
Sentenza Cassazione n. 22551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris