CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato memoria, condannato per il reato di cui all'art. 6 I. 401 del 1989, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in ordine alla condotta di incitazione all'aggressione di partecipazione agli scontri (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del daspo (secondo motivo); considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha evidenziato che, dalle informative di p.g. del 21.03.2016 e 25.03.2016, si evincono gli estremi fattuali del coinvolgimento del ricorrente dai quali risulta che egli abbia partecipato agli scontri tra tifoserie posto che, anche l'incitazione all'aggressione costituisce un comportamento significativo dell'integrazione della partecipazione, attesa, peraltro, l'incline tendenza del soggetto alla violenza di gruppo in occasione delle manifestazioni sportive; osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che è legittimo il daspo del Questore rispetto a fatti che il giudice penale ha considerato di particolare tenuità, stante l'autonomia dei giudizi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 202