CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 28791/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23782/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, Via degli Scipioni n. 132 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso -controricorrente – N. 23782/19R.G. e contro I PILOTI s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1143/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il13.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]in liq.) propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto notificatole in data 3.3.2010 da I [OSCURATO:SOCIETA].; con detto precetto,quest’ultima - in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 26298/2009 – aveva intimato il pagamento di € 102.068,69, oltre accessori, per il credito alla restituzione di parte del canone di locazione (corrispondentemente ridotto dal Tribunale) dell’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, condotto in locazione dall’intimante sin dal 1994, di proprietà dell’opponente in virtù di rogito del 27.5.1998. A sostegno della spiegata opposizione, notificata anche a [OSCURATO:SOCIETA]. quale terzo chiamato in via diretta, [OSCURATO:SOCIETA] dedusse che l’immobile suddetto era stato pignorato dalla Banca stessa nel 1999, sicché i canoni locativi, dal maggio dello stesso anno, erano stati percepiti dal custode nominato nella procedura N. 90831/1999 R.G.E. e, in definitiva, dal creditore pignorante. Di conseguenza, secondo l’opponente, la società intimante avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa esecutiva nei N. 23782/19R.G. confronti della Banca, giacché in caso contrario poteva solo configura rsi un credito di natura risarcitoria, la cui sussistenza era stata però esclusa dal Tribunale capitolino, nel giudizioal cui esito si era formato il titolo azionato. Nel contraddittorio con l’intimante e con [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1700/2013, rigettò l’opposizione nei confronti della prima e ne dichiarò l’inammissibilità nei confronti della seconda, rilevando che, nello stesso giudizio da cui scaturiva il titolo esecutivo, unica legittimata passiva era da ritenersi la sola [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che eventuali pretese nei confronti della stessa Banca avrebbero dovuto proporsi in quella sede e non già nel giudizio di opposizione a precetto; evidenziò, poi, che in tale ultimo giudizio non era possibile procedere alla riforma del titolo esecutivo, essendo competente, al riguardo, il relativo giudice dell’impugnazione, ove si trattassedi titolo giudiziale; che la società I [OSCURATO:SOCIETA] non era legata da alcun rapporto giuridico con [OSCURATO:SOCIETA], giacché i canoni dell’immobile pignorato dovevano essere versati a mani del nominato custode giudiziario,comunque “appartenendo” – fino al trasferimento dell’immobile –al debitore esecutato. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13.2.2019, rigettò il gravame di [OSCURATO:SOCIETA], rilevando da un lato che l’appellante non aveva censurato tutte le rationes decidendidella sentenza di primo grado e specificamente quella relativa alla “proprietà” dei canoni; dall’altro, rilevando che ogni doglianza relativa alla determinazione dell’importo precettato avrebbe dovuto proporsi nell’ambito del giudizio in cui si era formato il titolo enon già in quello di opposizione a precetto. N. 23782/19R.G. Avverso detta sentenzaricorre ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liq., affidandosi a due motivi, cui resistono con controricorso I [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ultima ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – C on il primo motivo si lamenta la “ nullità dell’ordinanza ( rectius , della sentenza)impugnata per travisamento del dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – Motivazione apparente e perplessa ”. La ricorrente si duole della decisione d’appello laddove si è rilevato che essa non aveva impugnato la ratio decidendi sulla “proprietà” dei canoni, quando invece l’appello era stato spiegato per censurare anche detta affermazione. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la “nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. –Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, per non essersi il giudice d’appello pronunciato sul motivo concernente la fondatezza della chiamata in garanzia di [OSCURATO:SOCIETA], nonché sul proprio difetto di legittimazione passiva, e ancora sulla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 644 c.p. 2.1 – Con nota datata 25.5.2022 (pervenuta il giorno succes sivo) e firmata digitalmente dal procuratore della ricorrente, questa ha depositato documentazione attestante l’intervenuta cessione del credito vantato da I [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti– di cui al precetto opposto – ad un terzo , [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, peraltro contestualmente dichiarando l’intervenuto fallimento N. 23782/19R.G. della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in liq., come da sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.6.2020. 2.2 – Preliminarmente, si osserva che l’intervenuto fallimento della società ricorrente non può esplicare alcun effetto, di per sé, in questo giudizio. Infatti, è noto che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, compreso l’eventuale assoggettamento a procedura concorsuale; ciò è tanto vero che non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021). Nella specie, non v’è dubbio che il ricorso sia stato notificato ben prima dell’assoggettamento della società alla procedura concorsuale (ossia, in data 6.8.2019), e quindi allorché essa era ancora in bonis, con la conseguenza che il rapporto processuale è stato validamente instaurato e nessuna influenza può esercitare sullo sviluppo del giudizio di legittimità l’evento interruttivo. 2.3 – Né alcun ril ievo può assumere – nel senso auspicato dall’istante con la suddetta nota di deposito –l’intervenuta cessione del credito azionato da I [OSCURATO:SOCIETA]. in seno al precetto opposto da [OSCURATO:SOCIETA]. A prescindere dalla ritualità della detta produzione documentale, ex art. 372 c.p.c., è evidente che il subentro della cessionaria nella posizione creditoria in discorso costituisce una successione a titolo particolare nel diritto controverso, i cui effetti processuali sono disciplinati dall’art. 111 c.p.c. (si veda per tutte, in relazione ai poteri esplicabili dal terzo successore, la recentissima Cass. n. 6774/2022); e, siccome non risulta che l’indicata cessionaria abbia spiegato N. 23782/19R.G. alcuna attività processuale, la causa non può che comunque proseguire tra le parti originarie, come espressamente previsto dalla citata disposizione. 2.4 –Tuttavia, la circostanza che l’intervenuta cessione del credito abbia indotto la ricorrente a chiedere l’emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere non è priva di effetto. Una simile richiesta, infatti, provenendo dalla parte che ha originariamente instato per la cassazione della pronuncia d’appello, denota in modo inequivoco il sopravvenuto difetto d i un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sul merito, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.; è noto, infatti, che “l’interessead agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l’impugnazione), ma anche al momento delladecisione” (così, per tutte, Cass.n. 9201/2021). Pertanto, dal venir meno della suddetta condizione dell’azione nella prospettazione della medesima ricorrente non può che discendere l’inammissibilità del ricorso. 3.1 –In definitiva, i l ricorso è inammissibile . L e spese di lite, liquidate come in dispositivoin ragione della differenziata attività defensionale qui svolta, seguono la soccombenza, quanto meno virtuale, della ricorrente in ragione della chiara inammissibilità delle questioni agitate in questa sede poiché riservate – se del caso pure così integrata la motivazione della qui gravata sentenza –al giudizio di merito nel cui corso o al cui esito il titolo esecutivo si è formato o poteva essere impugnato: e con distrazione – per quanto di ragione – in favore del procuratore antistatario de I [OSCURATO:SOCIETA]., che ha reso la prescritta dichiarazione. N. 23782/19R.G. Non sussistono i presupposti per l’applicazionedell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (per un’ipotesi analoga, v. Cass. n.3542/2017 e successive) . P.Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida:per [OSCURATO:SOCIETA]. in € 7.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; per I [OSCURATO:SOCIETA]. in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge, con distrazione in fa