CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 24046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso 24128-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2022 Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE1 • N.R.G. 24128/2017 MATANO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 1101/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 24128/2017 1.Con sentenza depositata il 12 aprile 2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovute le somme, oggetto di due avvisi di addebito opposti, per sanzioni civili richieste dall'INPS ad [OSCURATO:PERSONA] per il ritardato pagamento dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello, in estrema sintesi, ha ritenuto non imputabile il ritardo al debitore e ha applicato la disciplina della mora credendi 3. Avverso la pronuncia, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 [OSCURATO:PERSONA] 5. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale. 6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l'Istituto ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, della legge nr. 388 del 2000, per avere la Corte di appello di Bologna ritenuto che non fossero dovute le sanzioni civili di cui alla indicata disposizione, richieste con gli avvisi di addebito opposti, avendo il debitore messo in - N.R.G. 24128/2017 mora l'INPS, attraverso la tempestiva segnalazione di perdurante attività della società (che giustificava dunque l'iscrizione alla gestione commercianti), con applicazione, pertanto, della disciplina di cui agli artt. 1206 e 1207 cod.civ. 7. La statuizione è criticata dall'INPS che assume come la disciplina dell'art. 1207 cod.civ., non faccia riferimento alcuno alle «sanzioni civili» che, invece, rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva e trovano specifica disciplina nella legge nr. 388 del 2000. 8. Il motivo è fondato. 9. Invero le cosiddette «sanzioni civili» -comminate per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali- costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'Istituto previdenziale, con l'ulteriore conseguenza che - secondo giurisprudenza risalente e costante di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. nn. 17650 del 2003; Cass. nr.17507 del 2008; Cass. nr. 12829 del 2011; Cass. nr. 11561 del 2017; Cass nr. 32237 del 2018)- l'applicazione delle sanzioni medesime prescinde da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento. 10. I contributi, infatti, maturano e sono dovuti dalla data di iscrizione del lavoratore alla relativa gestione e la loro quantificazione avviene per legge. 11. Coerentemente, si è precisato che l'omesso o tardivo invio al domicilio dell'obbligato dei bollettini postali da utilizzare per il pagamento dei contributi non esclude, nel caso di omesso o tardivo adempimento dell'obbligazione contributiva, la soggezione dell'inadempiente alle sanzioni civili (v. pronunce citate supra). • N.R.G. 24128/2017 12. La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato - in quanto nega la soggezione alle sanzioni civili, per il tardivo versamento di contributi previdenziali, in dipendenza della ritenuta «non imputabilità» del ritardo e in ragione del «mancato invio dei bollettini necessari ad effettuare il versamento dei contributi dovuti» - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente. 13. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolito, con assorbimento del secondo motivo, con cui in via subordinata, l'INPS ha dedotto la violazione degli artt. 1206, 1207, e 1208 cod.civ. 14. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito