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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34745/2022

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la seguente ORDINANZA li-rve-R-1-c.) e U-1-0,U3 sul ricorso iscritto al n. 13732/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66 presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14, depositata il 22 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Comnissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 60/10/13 della Commissione tributaria provinciale d: Brescia che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Make & [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C., Bent{vogio Francesco e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005/2007.

La CTR osservava in particolare che la società contribuente non aveva adeguatamente controprovato l'effediva sussistenza e riferibilità soggettiva delle operazioni commerciali oggetto delle contestazioni erariali; che nel caso di specie doveva applicarsi la previsione di cui all'art. 43, dPR 600/1973 (nella versione applicabile temporalmente) di "raddoppio" dei termini decadenziali per l'emissione degli atti impositivi reddituali ed IVA, sia con riguardo all'IRAP sociataria sia con riguardo all'IRPEF dei soci.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che: Nelle more del giudizio i ricorrenti h anno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, legge 130/2022 e non vi sono ragioni per le quali tale istanza non vada accolta.

PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi deciso in Roma J.

10. ton, Il presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA li-rve-R-1-c.) e U-1-0,U3 sul ricorso iscritto al n. 13732/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66 presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14, depositata il 22 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Comnissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 60/10/13 della Commissione tributaria provinciale d: Brescia che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Make & [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C., Bent{vogio Francesco e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005/2007. La CTR osservava in particolare che la società contribuente non aveva adeguatamente controprovato l'effediva sussistenza e riferibilità soggettiva delle operazioni commerciali oggetto delle contestazioni erariali; che nel caso di specie doveva applicarsi la previsione di cui all'art. 43, dPR 600/1973 (nella versione applicabile temporalmente) di "raddoppio" dei termini decadenziali per l'emissione degli atti impositivi reddituali ed IVA, sia con riguardo all'IRAP sociataria sia con riguardo all'IRPEF dei soci. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio i ricorrenti h anno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, legge 130/2022 e non vi sono ragioni per le quali tale istanza non vada accolta. PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma J. 10. ton, Il presid
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