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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39823/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata e il relativo trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma in capo al prevenuto, è reiterativo di censura già sottoposta al vaglio della Corte di merito che l'ha disattesa con corretti argomenti giuridici e pertinenti richiami ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (pagg. 3-4); che, peraltro, la dedotta violazione di legge è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; rilevato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da una motivazione congrua e priva di manifeste illogicità, come nella specie; che, in particolare, non ha pregio l'assunto difensivo in ordine alla necessità di differenziare il trattamento sanzionatorio tra i coimputati in ragione del concreto ruolo ricoperto nell'esecuzione delittuosa, deduzione che non tiene conto della parificazione causale dei contributi concursuali, con la sola eccezione normativamente prevista dall'art. 114 cod.pen.; che la conferma del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. risulta insuscettibile di censura in quanto adeguatamente giustificata anche in termini di congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l' 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata e il relativo trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma in capo al prevenuto, è reiterativo di censura già sottoposta al vaglio della Corte di merito che l'ha disattesa con corretti argomenti giuridici e pertinenti richiami ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (pagg. 3-4); che, peraltro, la dedotta violazione di legge è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; rilevato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da una motivazione congrua e priva di manifeste illogicità, come nella specie; che, in particolare, non ha pregio l'assunto difensivo in ordine alla necessità di differenziare il trattamento sanzionatorio tra i coimputati in ragione del concreto ruolo ricoperto nell'esecuzione delittuosa, deduzione che non tiene conto della parificazione causale dei contributi concursuali, con la sola eccezione normativamente prevista dall'art. 114 cod.pen.; che la conferma del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. risulta insuscettibile di censura in quanto adeguatamente giustificata anche in termini di congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l' 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39823/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris