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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:959
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0643 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 14 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “impresa” – Esercizio di un’attività professionale autonoma – Attrice – Contratto di agenzia – Procedimento d’ingiunzione di pagamento» Nella causa C‑643/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), con decisione del 4 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2023, nel procedimento Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per CT, da P. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per la Commissione europea, da M. Ioan e M. Narciso, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Agenciart») e CT in merito al pagamento di una commissione reclamata dall’Agenciart in forza di un contratto di agenzia.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 5 e 10 della direttiva 2011/7: «(5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne.

L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza. (...) (10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue: «1.

Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». 5 A termini dell’articolo 2 di detta direttiva: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)».

Diritto portoghese 6 La direttiva 2011/7 è stata recepita nel diritto portoghese dal decreto-lei n. 62/2013 (decreto-legge n. 62/2013), del 10 maggio 2013. 7 L’articolo 3 del decreto-legge n. 62/2013 enuncia quanto segue: «Ai fini del presente decreto-legge, si intende per: (...) b) “transazione commerciale”: una transazione tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) d) “impresa”: un’entità, diversa dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, compreso quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 L’Agenciart è una società commerciale che esercita la propria attività nel settore delle agenzie artistiche e della gestione delle carriere artistiche degli attori che essa rappresenta.

Essa era l’agente di CT, un’attrice, fino al 30 giugno 2017. 9 Nel maggio del 2017 l’Agenciart ha condotto trattative con una società televisiva e una società di produzione per la partecipazione di CT a una telenovela, concordando le condizioni e le modalità della sua assunzione.

Tale partecipazione è iniziata nel giugno del 2017 e si è conclusa alla fine del maggio del 2018. 10 Per i servizi di gestione della carriera da essa forniti a CT nell’ambito della sua partecipazione a tale telenovela, l’Agenciart ha emesso una fattura, datata 17 luglio 2019, per un importo di EUR 19188. 11 Poiché tale fattura non è stata pagata, l’Agenciart ha avviato un procedimento di ingiunzione di pagamento nei confronti di CT, che vi si è opposta. 12 Il giudice adito in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa – Juízo de Execução de Lisboa (giudice dell’esecuzione presso il Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo) ha accolto l’opposizione all’esecuzione, considerando, in particolare, che l’Agenciart non poteva procedere all’esecuzione nei confronti di CT secondo il procedimento d’ingiunzione di pagamento in quanto quest’ultima non era un’impresa commerciale. 13 L’Agenciart ha quindi proposto ricorso in appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), giudice del rinvio. 14 Tale giudice precisa che l’ambito di applicazione del procedimento d’ingiunzione di pagamento è definito dalla fissazione di condizioni oggettive e soggettive preliminari.

Nel caso di specie, resterebbe da verificare se la condizione soggettiva preliminare relativa alla qualità di «impresa», prevista all’articolo 3, lettera d), del decreto-legge n. 62/2013, sia soddisfatta. 15 In proposito, detto giudice indica che tale disposizione definisce la nozione di «impresa», al pari dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, come «qualsiasi entità (...) che agisce nell’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona». 16 Mentre, secondo il giudice del rinvio, l’Agenciart rientrerebbe manifestamente in tale nozione, sussisterebbe un dubbio in merito alla questione se anche CT vi rientri.

A prima vista, il fatto che quest’ultima sia un’attrice professionista e che il contratto di agenzia da essa concluso con l’Agenciart sia incentrato sulla promozione della sua attività professionale come libera professionista deporrebbe a favore della qualificazione di CT come «impresa», ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del decreto-legge n. 62/2013. 17 Ciò premesso, secondo il giudice del rinvio, CT sostiene che l’interpretazione adeguata della legge e della nozione di «impresa» non consente di ritenere che una persona agisca nella sfera commerciale mediante l’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente per il solo fatto che essa è attrice al momento della sottoscrizione di un contratto di gestione di carriera. 18 CT si baserebbe al riguardo sulla sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec ( C‑256/15 , EU:C:2016:954 ), nella quale la Corte si sarebbe soffermata sull’interpretazione della nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, terzo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2000, L 200, pag. 35 ), divenuto articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per quanto riguarda le persone fisiche. 19 Pertanto, ai punti 33 e 34 di tale sentenza, la Corte avrebbe considerato che, poiché occorre che la persona interessata operi quale soggetto organizzato nell’ambito di un’attività economica o di un’attività professionale indipendente, tale requisito implica che detta persona, indipendentemente dalla sua forma e dalla sua natura giuridica nel diritto nazionale, eserciti tale attività in modo strutturato e continuativo. 20 In proposito, secondo il giudice del rinvio, la nozione di «stabilità» evocata dalla Corte non solleverebbe alcuna difficoltà particolare nel caso di specie.

Per contro, tale giudice ritiene che esista un dubbio riguardo a ciò che si deve intendere per «agire quale soggetto organizzato» e per l’esercizio di una siffatta attività «in modo strutturato». 21 In tale prospettiva, la sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec ( C‑256/15 , EU:C:2016:954 ), riguardava una persona titolare di un’autorizzazione di artigiano autonomo per l’esercizio di un’attività di costruzione di parti meccaniche e di saldatura.

Orbene, l’esercizio di una siffatta attività avrebbe presupposto che, oltre alla sua forza lavoro e alle sue conoscenze tecniche, tale persona disponesse di impianti propri per l’esercizio della sua attività artigianale, nonché di materie prime e di strumenti, vale a dire di un insieme strutturato di mezzi di produzione.

Ciò distinguerebbe la situazione di un tale artigiano da quella di un’attrice come CT. 22 Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se debba essere qualificata come “impresa” ai sensi del considerando 5 e dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 (...), una sola persona che eserciti abitualmente, in modo indipendente, la professione di attrice dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, anche se non dispone di una struttura organizzata di mezzi (in quanto si limita a svolgere tale attività senza disporre di locali propri o di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale)».

Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che esercita, a titolo autonomo e abitualmente, la professione di attrice dietro remunerazione, senza tuttavia disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale, rientra nella nozione di «impresa», ai sensi di tale disposizione. 24 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑726/21 , EU:C:2023:764 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 25 Anzitutto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, quest’ultima si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale», nozione quest’ultima definita, all’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». 26 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da CT nelle sue osservazioni scritte, il carattere non transfrontaliero di una data transazione commerciale non è pertinente ai fini dell’applicazione della direttiva 2011/7. 27 Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per «impresa» si deve intendere ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona. 28 In proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non basta che una persona concluda un contratto riguardante un’attività economica per rientrare nella nozione di «impresa» e perché detto contratto sia qualificato come «transazione commerciale», ma occorre che tale persona agisca quale soggetto organizzato nell’ambito di una siffatta attività o di un’attività professionale indipendente (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 33 ). 29 Tale requisito implica che detta persona eserciti tale attività in modo strutturato e continuativo, attività che non può quindi limitarsi ad una prestazione puntuale e isolata, e che l’operazione di cui trattasi rientri nell’ambito di detta attività (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 34 ). 30 Nel caso di specie, come rilevato dal giudice del rinvio, è pacifico che il rapporto contrattuale che legava l’Agenciart a CT dava luogo ad una prestazione di servizi dietro corrispettivo e che l’Agenciart deve essere qualificata come «impresa».

Per contro, per quanto riguarda la questione se anche CT debba essere qualificata come «impresa», il dubbio del giudice del rinvio verte sul fatto che, anche se CT esercita in modo autonomo e abituale la professione di attrice dietro corrispettivo, essa non dispone di una struttura organizzata di mezzi, in quanto si limita ad esercitare tale attività senza disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o di attrezzature destinati alla sua attività professionale. 31 In proposito, anzitutto, nella misura in cui l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 fa riferimento, ai fini della definizione della nozione di «impresa», a «ogni soggetto organizzato (...) che agisce nell’ambito di un’attività (...) professionale indipendente», occorre rilevare che una persona fisica che esercita, a titolo indipendente e in modo abituale, la professione di attrice dietro remunerazione esercita un’«attività professionale indipendente», ai sensi di tale articolo 2, punto

3. Inoltre, dalla formulazione di detto articolo 2, punto 3, risulta altresì che il fatto che l’attività di cui trattasi sia esercitata da una sola persona non è pertinente in tale contesto. 32 Per quanto riguarda, poi, il requisito di agire quale «soggetto organizzato»«nell’ambito» di un’attività professionale indipendente, dalla giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza risulta che l’attività in questione deve essere esercitata «in modo strutturato e continuativo». 33 Orbene, non si può dedurre né dal tenore letterale dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 né da tale giurisprudenza che la qualificazione come «impresa», ai sensi di tale articolo 2, punto 3, dipenda dal fatto che la persona interessata, che indubbiamente esercita la sua attività in modo abituale, disponga di una struttura organizzata di mezzi quali locali propri, personale e strumenti o attrezzature destinati a tale attività.

Infatti, in taluni settori economici, gli elementi patrimoniali, materiali o immateriali, sono ridotti alla loro più semplice espressione, in quanto l’attività si basa essenzialmente sulla manodopera (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑127/96, C‑229/96 e C‑74/97 , EU:C:1998:594 , punto 27 ). 34 Infine, nella misura in cui occorre che la transazione si inserisca «nell’ambito» dell’attività di cui trattasi, non può essere accolta l’interpretazione sostenuta da CT secondo la quale, sebbene un’attrice, in quanto libera professionista, debba essere qualificata come «impresa» ai fini della direttiva 2011/7 quando conclude un contratto con un’emittente televisiva, essa non agirebbe in quanto tale al momento della conclusione di un contratto di agenzia come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 35 Infatti, occorre considerare che la conclusione di un contratto di agenzia da parte di una persona che esercita la professione di attrice fa parte dell’attività professionale di tale persona ed è strettamente connessa a tale attività, dal momento che, se detta persona non esercitasse tale professione, la conclusione di un siffatto contratto di agenzia, consistente appunto nella promozione e nella gestione di detta attività, sarebbe necessariamente priva di oggetto. 36 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 nonché dalla finalità perseguita da tale direttiva.

Al riguardo, in primo luogo, risulta segnatamente dall’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva che lo scopo di quest’ultima è la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, migliorando in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.

In secondo luogo, viene sottolineato, al considerando 10 della direttiva 2011/7, che le professioni liberali rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima in quanto «imprese». 37 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che esercita, a titolo autonomo e abitualmente, la professione di attrice dietro remunerazione, senza tuttavia disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale, rientra nella nozione di «impresa», ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: una persona fisica che esercita, a titolo autonomo e abitualmente, la professione di attrice dietro remunerazione, senza tuttavia disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale, rientra nella nozione di «impresa», ai sensi di tale disposizione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0643 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 14 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “impresa” – Esercizio di un’attività professionale autonoma – Attrice – Contratto di agenzia – Procedimento d’ingiunzione di pagamento» Nella causa C‑643/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), con decisione del 4 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2023, nel procedimento Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per CT, da P. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per la Commissione europea, da M. Ioan e M. Narciso, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Agenciart») e CT in merito al pagamento di una commissione reclamata dall’Agenciart in forza di un contratto di agenzia. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 5 e 10 della direttiva 2011/7: «(5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza. (...) (10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue: «1.   Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)]. 2.   La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». 5 A termini dell’articolo 2 di detta direttiva: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)». Diritto portoghese 6 La direttiva 2011/7 è stata recepita nel diritto portoghese dal decreto-lei n. 62/2013 (decreto-legge n. 62/2013), del 10 maggio 2013. 7 L’articolo 3 del decreto-legge n. 62/2013 enuncia quanto segue: «Ai fini del presente decreto-legge, si intende per: (...) b) “transazione commerciale”: una transazione tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) d) “impresa”: un’entità, diversa dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, compreso quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 L’Agenciart è una società commerciale che esercita la propria attività nel settore delle agenzie artistiche e della gestione delle carriere artistiche degli attori che essa rappresenta. Essa era l’agente di CT, un’attrice, fino al 30 giugno 2017. 9 Nel maggio del 2017 l’Agenciart ha condotto trattative con una società televisiva e una società di produzione per la partecipazione di CT a una telenovela, concordando le condizioni e le modalità della sua assunzione. Tale partecipazione è iniziata nel giugno del 2017 e si è conclusa alla fine del maggio del 2018. 10 Per i servizi di gestione della carriera da essa forniti a CT nell’ambito della sua partecipazione a tale telenovela, l’Agenciart ha emesso una fattura, datata 17 luglio 2019, per un importo di EUR 19188. 11 Poiché tale fattura non è stata pagata, l’Agenciart ha avviato un procedimento di ingiunzione di pagamento nei confronti di CT, che vi si è opposta. 12 Il giudice adito in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa – Juízo de Execução de Lisboa (giudice dell’esecuzione presso il Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo) ha accolto l’opposizione all’esecuzione, considerando, in particolare, che l’Agenciart non poteva procedere all’esecuzione nei confronti di CT secondo il procedimento d’ingiunzione di pagamento in quanto quest’ultima non era un’impresa commerciale. 13 L’Agenciart ha quindi proposto ricorso in appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), giudice del rinvio. 14 Tale giudice precisa che l’ambito di applicazione del procedimento d’ingiunzione di pagamento è definito dalla fissazione di condizioni oggettive e soggettive preliminari. Nel caso di specie, resterebbe da verificare se la condizione soggettiva preliminare relativa alla qualità di «impresa», prevista all’articolo 3, lettera d), del decreto-legge n. 62/2013, sia soddisfatta. 15 In proposito, detto giudice indica che tale disposizione definisce la nozione di «impresa», al pari dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, come «qualsiasi entità (...) che agisce nell’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona». 16 Mentre, secondo il giudice del rinvio, l’Agenciart rientrerebbe manifestamente in tale nozione, sussisterebbe un dubbio in merito alla questione se anche CT vi rientri. A prima vista, il fatto che quest’ultima sia un’attrice professionista e che il contratto di agenzia da essa concluso con l’Agenciart sia incentrato sulla promozione della sua attività professionale come libera professionista deporrebbe a favore della qualificazione di CT come «impresa», ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del decreto-legge n. 62/2013. 17 Ciò premesso, secondo il giudice del rinvio, CT sostiene che l’interpretazione adeguata della legge e della nozione di «impresa» non consente di ritenere che una persona agisca nella sfera commerciale mediante l’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente per il solo fatto che essa è attrice al momento della sottoscrizione di un contratto di gestione di carriera. 18 CT si baserebbe al riguardo sulla sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec ( C‑256/15 , EU:C:2016:954 ), nella quale la Corte si sarebbe soffermata sull’interpretazione della nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, terzo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2000, L 200, pag. 35 ), divenuto articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per quanto riguarda le persone fisiche. 19 Pertanto, ai punti 33 e 34 di tale sentenza, la Corte avrebbe considerato che, poiché occorre che la persona interessata operi quale soggetto organizzato nell’ambito di un’attività economica o di un’attività professionale indipendente, tale requisito implica che detta persona, indipendentemente dalla sua forma e dalla sua natura giuridica nel diritto nazionale, eserciti tale attività in modo strutturato e continuativo. 20 In proposito, secondo il giudice del rinvio, la nozione di «stabilità» evocata dalla Corte non solleverebbe alcuna difficoltà particolare nel caso di specie. Per contro, tale giudice ritiene che esista un dubbio riguardo a ciò che si deve intendere per «agire quale soggetto organizzato» e per l’esercizio di una siffatta attività «in modo strutturato». 21 In tale prospettiva, la sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec ( C‑256/15 , EU:C:2016:954 ), riguardava una persona titolare di un’autorizzazione di artigiano autonomo per l’esercizio di un’attività di costruzione di parti meccaniche e di saldatura. Orbene, l’esercizio di una siffatta attività avrebbe presupposto che, oltre alla sua forza lavoro e alle sue conoscenze tecniche, tale persona disponesse di impianti propri per l’esercizio della sua attività artigianale, nonché di materie prime e di strumenti, vale a dire di un insieme strutturato di mezzi di produzione. Ciò distinguerebbe la situazione di un tale artigiano da quella di un’attrice come CT. 22 Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se debba essere qualificata come “impresa” ai sensi del considerando 5 e dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 (...), una sola persona che eserciti abitualmente, in modo indipendente, la professione di attrice dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, anche se non dispone di una struttura organizzata di mezzi (in quanto si limita a svolgere tale attività senza disporre di locali propri o di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale)». Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che esercita, a titolo autonomo e abitualmente, la professione di attrice dietro remunerazione, senza tuttavia disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale, rientra nella nozione di «impresa», ai sensi di tale disposizione. 24 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑726/21 , EU:C:2023:764 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 25 Anzitutto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, quest’ultima si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale», nozione quest’ultima definita, all’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». 26 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da CT nelle sue osservazioni scritte, il carattere non transfrontaliero di una data transazione commerciale non è pertinente ai fini dell’applicazione della direttiva 2011/7. 27 Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per «impresa» si deve intendere ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona. 28 In proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non basta che una persona concluda un contratto riguardante un’attività economica per rientrare nella nozione di «impresa» e perché detto contratto sia qualificato come «transazione commerciale», ma occorre che tale persona agisca quale soggetto organizzato nell’ambito di una siffatta attività o di un’attività professionale indipendente (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 33 ). 29 Tale requisito implica che detta persona eserciti tale attività in modo strutturato e continuativo, attività che non può quindi limitarsi ad una prestazione puntuale e isolata, e che l’operazione di cui trattasi rientri nell’ambito di detta attività (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 34 ). 30 Nel caso di specie, come rilevato dal giudice del rinvio, è pacifico che il rapporto contrattuale che legava l’Agenciart a CT dava luogo ad una prestazione di servizi dietro corrispettivo e che l’Agenciart deve essere qualificata come «impresa». Per contro, per quanto riguarda la questione se anche CT debba essere qualificata come «impresa», il dubbio del giudice del rinvio verte sul fatto che, anche se CT esercita in modo autonomo e abituale la professione di attrice dietro corrispettivo, essa non dispone di una struttura organizzata di mezzi, in quanto si limita ad esercitare tale attività senza disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o di attrezzature destinati alla sua attività professionale. 31 In proposito, anzitutto, nella misura in cui l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 fa riferimento, ai fini della definizione della nozione di «impresa», a «ogni soggetto organizzato (...) che agisce nell’ambito di un’attività (...) professionale indipendente», occorre rilevare che una persona fisica che esercita, a titolo indipendente e in modo abituale, la professione di attrice dietro remunerazione esercita un’«attività professionale indipendente», ai sensi di tale articolo 2, punto 3. Inoltre, dalla formulazione di detto articolo 2, punto 3, risulta altresì che il fatto che l’attività di cui trattasi sia esercitata da una sola persona non è pertinente in tale contesto. 32 Per quanto riguarda, poi, il requisito di agire quale «soggetto organizzato»«nell’ambito» di un’attività professionale indipendente, dalla giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza risulta che l’attività in questione deve essere esercitata «in modo strutturato e continuativo». 33 Orbene, non si può dedurre né dal tenore letterale dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 né da tale giurisprudenza che la qualificazione come «impresa», ai sensi di tale articolo 2, punto 3, dipenda dal fatto che la persona interessata, che indubbiamente esercita la sua attività in modo abituale, disponga di una struttura organizzata di mezzi quali locali propri, personale e strumenti o attrezzature destinati a tale attività. Infatti, in taluni settori economici, gli elementi patrimoniali, materiali o immateriali, sono ridotti alla loro più semplice espressione, in quanto l’attività si basa essenzialmente sulla manodopera (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑127/96, C‑229/96 e C‑74/97 , EU:C:1998:594 , punto 27 ). 34 Infine, nella misura in cui occorre che la transazione si inserisca «nell’ambito» dell’attività di cui trattasi, non può essere accolta l’interpretazione sostenuta da CT secondo la quale, sebbene un’attrice, in quanto libera professionista, debba essere qualificata come «impresa» ai fini della direttiva 2011/7 quando conclude un contratto con un’emittente televisiva, essa non agirebbe in quanto tale al momento della conclusione di un contratto di agenzia come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 35 Infatti, occorre considerare che la conclusione di un contratto di agenzia da parte di una persona che esercita la professione di attrice fa parte dell’attività professionale di tale persona ed è strettamente connessa a tale attività, dal momento che, se detta persona non esercitasse tale professione, la conclusione di un siffatto contratto di agenzia, consistente appunto nella promozione e nella gestione di detta attività, sarebbe necessariamente priva di oggetto. 36 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 nonché dalla finalità perseguita da tale direttiva. Al riguardo, in primo luogo, risulta segnatamente dall’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva che lo scopo di quest’ultima è la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, migliorando in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI. In secondo luogo, viene sottolineato, al considerando 10 della direttiva 2011/7, che le professioni liberali rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima in quanto «imprese». 37 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che esercita, a titolo autonomo e abitualmente, la professione di attrice dietro remunerazione, senza tuttavia disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale, rientra nella nozione di «impresa», ai sensi di tale disposizione. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: una persona fisica che esercita, a titolo autonomo e abitualmente, la professione di attrice dietro remunerazione, senza tuttavia disporre di locali propri, né di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale, rientra nella nozione di «impresa», ai sensi di tale disposizione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris