CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 08478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Novara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di lesioni colpose ( capo 2) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di minaccia grave ( capo 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 18.07.2015. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce l'erronea applicazione della legge penale. Lamenta che per il reato di lesioni colpose non risulta in atti mai presentata la denuncia querela della persona offesa Rebellato, che era solo presente in sede di denuncia della querela, sporta per le minacce dal marito [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che il Giudice di pace nulla ha motivato sul punto, nonostante le conclusioni della difesa. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (ex multis, Sez. 5 - , n. 18267 del 29/01/2019 Ud. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275912 - 01 Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439). L'esame degli atti processuali ha consentito di individuare gli atti di ricezione di denunzia di entrambe le persone offese in data 18.07.2015 integrata il 23.07.2015 da cui risulta chiara la volontà punitiva (analogamente, Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, dep. 2014, C., Rv. 258876); inoltre la presentazione della denuncia, molto dettagliata nelle circostanze di fatto e nella individuazione dei possibili profili di colpa oltre che nella indicazione dei mezzi di prova, era chiaramente finalizzata all'avvio di indagini da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], e rivolta alla punizione del colpevole. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e )2( condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2.03.2022 Il Consigliere esten re [OSCURATO:PERSONA] 3 F \ rr t P?ititia picgCW LU.I.Q. rvdcl`