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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10027/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26134/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA, con sede in Genova, alla via Cassa di Risparmio n. 16, rappresentata, in forza di procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2018 (rep. n. 64050; racc. n. 21604), da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., corrente in Roma, alla via Piemonte n. 38, in persona del suo rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di "atto di conferimento di poteri" a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018 (rep. n. 9248; racc. n. 4317), a sua volta rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Arno n. 88. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del 20(7,2- controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 26/B. controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. intimati - avverso la sentenza, n. cron. 5071/2018, della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 2 maggio 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenerne, tra l'altro, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto e spese in relazione ai rapporti di affidamento in conto corrente nn. 6221.80 e 6222.80, intrattenuti originariamente con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo (Cariavit) e poi, a seguito di cessione di ramo di azienda, con la subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed assistiti da garanzia pignoratizia su titoli obbligazionari emessi da quest'ultima, per un valore nominale di C 300.000,00, di proprietà personale dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Si costituì la convenuta contestando l'avversa pretesa e chiedendo, in via riconvenzionale e previa chiamata in causa dell'altro fideiussore [OSCURATO:PERSONA], la condanna degli attori al pagamento del saldo negativo dei conti predetti.

1.2. Ritualmente costituitosi anche il terzo chiamato in causa, che aderì alla domanda degli attori, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, accolse la domanda di questi ultimi e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a riaccreditare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 154.641,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. La Corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dall'appena menzionato istituto di credito contro quella decisione, lo rigettò con sentenza del 19 luglio 2017/20 luglio 2018, n. 5071.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) disattese il motivo di gravame con cui l'appellante aveva lamentato l'errore in cui, a suo dire, era incorso il tribunale nel ritenere che le ultime annotazioni presenti sugli estratti conto (C 70.387,75 sul c/c n. 6221.80 e di C 307.656,65 sul c/c n. 6222.89) corrispondessero ad accrediti in favore del correntista e non al passaggio a sofferenza dei saldi finali dei due conti correnti.

Ad avviso della corte capitolina, invero, «in assenza di qualsiasi prova documentale in senso contrario, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto sancito dalla gravata sentenza sul punto, sulla scorta delle puntuali e condivisibili argomentazioni sviluppate dal CTU di primo grado [...], le quali inducono ad escludere, con più che ragionevole certezza, che gli accrediti in questione si riferiscano al "giro a sofferenza" dei cennati conti correnti.

Mette conto pure evidenziare che la pretesa natura di giro a sofferenza non è desumibile dalle causali indicate dalla Banca negli estratti conto prodotti e che, soprattutto, non è stato prodotto in giudizio l'estratto conto della partita a contenzioso (pac) n. 25.878/65, che l'appellante sostiene essere stato allegato sub n. 22 alla propria memoria ex art. 180 c.p.c. [...] ma del quale non è dato rinvenire traccia, né quale allegato alla predetta memoria [...] né quale produzione documentale allegata a diverso atto di parte»; li) respinse la doglianza volta censurare l'omessa applicazione all'operazione di ricalcolo del saldo dei conti correnti del principio sancito dall'art. 1194 cod. civ..

Opinò, sul punto, richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, «in tema di rapporti di conto corrente, solo le rimesse del correntista aventi natura solutoria [...] possono essere considerate alla stregua di pagamenti, con conseguente applicabilità del principio di cui all'art. 1194 c.c., mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere.

Ciò posto, sarebbe stato onere della Banca indicare in maniera specifica e dettagliata le rimesse aventi natura solutoria e, quindi, soggette al regime di imputazione invocato, onere non assolto né in appello, né nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che, a fronte della formulazione solo generica della deduzione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto, senza distinzione tra le rimesse aventi natura solutoria e quelle meramente ripristinatoria, il Giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri individuando d'ufficio i versamenti solutori»; iii) rigettò il motivo di appello che aveva contestato l'applicazione, nel ricalcolo del saldo finale del c/c n. 6222.80, del tasso zero per il periodo dal 13 luglio 1995 (accensione) al 30 settembre 2001 (migrazione in Carige), così come ritenuto dal CTU che a tanto si era determinato non avendo rinvenuto in atti lo scalare per valuta.

Argomentò, in proposito, che, «come condivisibilmente ritenuto dal CTU di prime cure, solo il cd.

"riassunto scalare" consente l'esatta ricostruzione del rapporto di c/c, atteso che solo da tale prospetto contabile (che riporta le operazioni raggruppate per identica valuta, i numeri e gli interessi debitori e creditori e gli oneri per spese e commissioni) è possibile evincere il tasso di interesse effettivamente applicato nonché individuare le somme periodicamente addebitate a titolo di spese e commissioni, in modo da poter scorporare le stesse dagli interessi, non essendo a tal fine sufficienti i dati riportati dagli estratti conto.

Non senza evidenziare che il riassunto scalare, contenendo dati diversi rispetto all'estratto conto ordinario e non tutti desumibili dallo stesso, deve considerarsi [...] non mera estrapolazione aritmetica dalle risultanze degli estratti conto ordinari bensì autonomo documento di natura contabile, la cui acquisizione al giudizio è soggetta al ben noto regime della preclusione, per cui è da considerarsi tardiva la sua produzione da parte della Banca solo in sede di operazioni peritali.

Attesa l'inutilizzabilità, ai fini probatori, dei riassunti scalari tardivamente prodotti, nessun saggio d'interesse sostitutivo poteva essere applicato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Banca che agiva in ríconvenzionale».

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, il solo [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese gli altri destinatari della notificazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c. - Nullità del procedimento e della sentenza; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1832, 2697 c.c. e 50 del d.lgs.

I settembre 1993, n. 385, per avere la corte di merito negato l'esistenza di un documento ritualmente prodotto in causa e rilevante ai fini della decisione ritenendo così non accolto l'onere della prova a carico di parte convenuta».

Esso contesta alla corte territoriale di non essersi avveduta, respingendo il corrispondente motivo di gravame, «che il documento, contenente la parte di estratto conto relativo alla partita a sofferenza risultava effettivamente prodotto da [OSCURATO:PERSONA] sub 21, come chiarito dall'esponente nel corso dell'udienza fissata per la discussione sull'istanza ex art. 351 c.p.c. [...]».

In altri termini, assume la ricorrente che «il documento attestante l'accredito del ricavato della liquidazione dei titoli in garanzia successivamente al passaggio in sofferenza del 16.5.2004, risultava effettivamente prodotto in giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello nella impugnata sentenza»;II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1194, 1283, 1842, 2033, 2935 e 2697 c.c., per avere la corte di merito ritenuto che, in applicazione dei principi espressi da Cass. n. 10941/2016, sarebbe stato onere della Banca appellante indicare in maniera specifica e dettagliata le rimesse aventi natura solutoria».

Esso ascrive anche alla corte territoriale di non aver fatto applicazione, nel ricalcolo dei saldi dei conti correnti de quibus, del principio di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 cod. civ., così incorrendo nel medesimo errore già compiuto dal tribunale e specificamente lamentato in sede di gravame.

In particolare, erroneamente quella corte aveva opinato che «sarebbe stato onere della Banca indicare in maniera specifica e dettagliata le rimesse aventi natura solutoria e, quindi, soggette al regime di imputazione invocato, onere non assolto né in appello, né nel giudizio di primo grado».

Assume la ricorrente, invece, che «laddove si ritenesse che un tale compito rientrasse nell'onere di una delle parti, tale onere avrebbe dovuto essere correttamente accollato a carico delle società correntista attrice e non della banca convenuta»; III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832, 2697 c. c. e 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per avere la corte di merito ritenuto che sarebbe stato onere della banca appellante produrre gli estratti conto scalari».

Esso contesta alla corte distrettuale la ritenuta correttezza dell'avvenuta applicazione, nel ricalcolo del saldo finale del c/c 6222.80, del tasso zero per il periodo dal 13 luglio 1995 (accensione) al 30 settembre 2001 (migrazione in Carige), così come effettuato dal c.t.u. (a tanto determinatosi non avendo rinvenuto in atti gli estratti conto scalari per valuta), così incorrendo nel medesimo errore già compiuto dal tribunale e specificamente lamentato in sede di gravame.

2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei riportati motivi e considerata la corrispondente, specifica eccezione sollevata, sul punto, dal controricorrente, deve essere valutata l'ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem come conferita agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Rileva, invero, il Collegio che nell'epigrafe del ricorso predetto si legge che l'odierna impugnazione risulta promossa «nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, [...], rappresentata, in forza di procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2018 (rep. n. 64050; racc. n. 21604), da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [...], in persona del suo rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA] [...], in forza di "atto di conferimento di poteri" a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018 (rep. n. 9248; racc. n. 4317), rappresentata e difesa, giusta procura speciale da intendersi posta in calce al presente atto, con poteri disgiunti tra loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [.4 e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo in Roma, alla via Arno n. 88, ha eletto

2.1.1. La procura speciale ad litem «da intendersi posta in calce al ricorso» reca, invece, la seguente dicitura: «Io sottoscritto, Dott. [OSCURATO:PERSONA] [...], in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a ciò autorizzato in forza di atto di conferimento di poteri autenticato nelle firme in data 25.07.2018 dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma (rep. 10071; racc. n. 4738), [...], che agisce nella qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA, in forza di procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Genova del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. repertorio 64050, n. raccolta 21604, delego a rappresentare e difendere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella predetta qualità, nel presente giudizio per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5071/18, [...], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [...] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, alla via Arno 88, elegge domicilio [...]».

2.1.2. Sussiste, dunque, come puntualmente eccepito dal Mazzilli, una evidente discrepanza tra la persona fisica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) indicata nell'epigrafe del ricorso come conferente la procura speciale ai difensori in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la persona fisica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) che ha concretamente rilasciato la procura stessa, in rappresentanza della medesima società, notificata col ricorso per cassazione.

Parimenti differenti sono gli "atti di conferimento di poteri" indicati nel ricorso (in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA]: rogito per [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018, rep. n. 9248 e racc. n. 4317) e nella procura speciale suddetta (in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA]: rogito per [OSCURATO:PERSONA] del 25 luglio 2018, rep. 10071 e racc. n. 4738).

2.1.3. Si è al cospetto, quindi, di una fattispecie in cui una persona giuridica (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si è costituita in giudizio per mezzo di una persona fisica il cui nominativo è diverso nell'epigrafe del ricorso rispetto a quello della procura ad litem conferita, quale rappresentante della medesima persona giuridica, ai suoi difensori (al pari degli "atti di conferimento di poteri" ivi rispettivamente menzionati).

Non vi è certezza, pertanto, circa la effettiva spettanza del potere rappresentativo di detta persona giuridica all'una piuttosto che all'altra delle persone fisiche indicate nel ricorso e nella procura speciale ad litem ad esso allegata e tanto si ripercuote sulla legittimazione processuale, in termini di suo difetto, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella indicata qualità.

2.2. Quest'ultima, peraltro, nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha affermato (cfr. pag. 2) soltanto essere «di lampante evidenza che l'indicazione contenuta nell'intestazione del ricorso sia il frutto di un mero refuso di stampa, essendo il soggetto sottoscrittore quello correttamente indicato nel testo della procura.

La procura speciale risulta, pertanto, pienamente valida ed efficace, andando esente da qualsiasi censura».

2.2.1. Un siffatto assunto, però, è caratterizzato da una genericità tale da rivelarsi praticamente apodittico, posto che nessun elemento di valutazione e/o di riscontro è stato offerto a questa Corte al fine di addivenire, magari condividendola, alla conclusione auspicata dalla ricorrente.

2.3. Resta solo da aggiungere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 10266 del 2018, hanno già escluso l'applicabilità al giudizio di legittimità del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura alle liti, prevista per il giudizio di merito di primo grado dall'art. 182 cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 - ed applicabile anche al giudizio di appello in forza del richiamo contenuto all'art. 359 cod. proc. civ..

Si è rimarcata, in quella sede, la peculiare disciplina dettata per il giudizio di legittimità, improntato ai principi di officiosità, celerità e massima concentrazione, altresì ricordandosi che anche la giurisprudenza della Corte EDU conferma che il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e su di esso gli Stati hanno un margine di apprezzamento e possibilità di prevedere restrizioni.

3. In definitiva, quindi, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori costituiti del controricorrente, per dichiarazione di fattone anticipo.

3.1. Va dato atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

3.2. Va respinta, invece, la richiesta del controricorrente di condanna della società ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosene, ad avviso del Collegio, i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione ai difensori costituiti del controricorrente per dichiarazione di fattone anticipo.

Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26134/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA, con sede in Genova, alla via Cassa di Risparmio n. 16, rappresentata, in forza di procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2018 (rep. n. 64050; racc. n. 21604), da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., corrente in Roma, alla via Piemonte n. 38, in persona del suo rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di "atto di conferimento di poteri" a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018 (rep. n. 9248; racc. n. 4317), a sua volta rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Arno n. 88. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del 20(7,2- controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 26/B. controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. intimati - avverso la sentenza, n. cron. 5071/2018, della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 2 maggio 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenerne, tra l'altro, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto e spese in relazione ai rapporti di affidamento in conto corrente nn. 6221.80 e 6222.80, intrattenuti originariamente con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo (Cariavit) e poi, a seguito di cessione di ramo di azienda, con la subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed assistiti da garanzia pignoratizia su titoli obbligazionari emessi da quest'ultima, per un valore nominale di C 300.000,00, di proprietà personale dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1. Si costituì la convenuta contestando l'avversa pretesa e chiedendo, in via riconvenzionale e previa chiamata in causa dell'altro fideiussore [OSCURATO:PERSONA], la condanna degli attori al pagamento del saldo negativo dei conti predetti. 1.2. Ritualmente costituitosi anche il terzo chiamato in causa, che aderì alla domanda degli attori, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, accolse la domanda di questi ultimi e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a riaccreditare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 154.641,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La Corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dall'appena menzionato istituto di credito contro quella decisione, lo rigettò con sentenza del 19 luglio 2017/20 luglio 2018, n. 5071. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) disattese il motivo di gravame con cui l'appellante aveva lamentato l'errore in cui, a suo dire, era incorso il tribunale nel ritenere che le ultime annotazioni presenti sugli estratti conto (C 70.387,75 sul c/c n. 6221.80 e di C 307.656,65 sul c/c n. 6222.89) corrispondessero ad accrediti in favore del correntista e non al passaggio a sofferenza dei saldi finali dei due conti correnti. Ad avviso della corte capitolina, invero, «in assenza di qualsiasi prova documentale in senso contrario, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto sancito dalla gravata sentenza sul punto, sulla scorta delle puntuali e condivisibili argomentazioni sviluppate dal CTU di primo grado [...], le quali inducono ad escludere, con più che ragionevole certezza, che gli accrediti in questione si riferiscano al "giro a sofferenza" dei cennati conti correnti. Mette conto pure evidenziare che la pretesa natura di giro a sofferenza non è desumibile dalle causali indicate dalla Banca negli estratti conto prodotti e che, soprattutto, non è stato prodotto in giudizio l'estratto conto della partita a contenzioso (pac) n. 25.878/65, che l'appellante sostiene essere stato allegato sub n. 22 alla propria memoria ex art. 180 c.p.c. [...] ma del quale non è dato rinvenire traccia, né quale allegato alla predetta memoria [...] né quale produzione documentale allegata a diverso atto di parte»; li) respinse la doglianza volta censurare l'omessa applicazione all'operazione di ricalcolo del saldo dei conti correnti del principio sancito dall'art. 1194 cod. civ.. Opinò, sul punto, richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, «in tema di rapporti di conto corrente, solo le rimesse del correntista aventi natura solutoria [...] possono essere considerate alla stregua di pagamenti, con conseguente applicabilità del principio di cui all'art. 1194 c.c., mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere. Ciò posto, sarebbe stato onere della Banca indicare in maniera specifica e dettagliata le rimesse aventi natura solutoria e, quindi, soggette al regime di imputazione invocato, onere non assolto né in appello, né nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, a fronte della formulazione solo generica della deduzione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto, senza distinzione tra le rimesse aventi natura solutoria e quelle meramente ripristinatoria, il Giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri individuando d'ufficio i versamenti solutori»; iii) rigettò il motivo di appello che aveva contestato l'applicazione, nel ricalcolo del saldo finale del c/c n. 6222.80, del tasso zero per il periodo dal 13 luglio 1995 (accensione) al 30 settembre 2001 (migrazione in Carige), così come ritenuto dal CTU che a tanto si era determinato non avendo rinvenuto in atti lo scalare per valuta. Argomentò, in proposito, che, «come condivisibilmente ritenuto dal CTU di prime cure, solo il cd. "riassunto scalare" consente l'esatta ricostruzione del rapporto di c/c, atteso che solo da tale prospetto contabile (che riporta le operazioni raggruppate per identica valuta, i numeri e gli interessi debitori e creditori e gli oneri per spese e commissioni) è possibile evincere il tasso di interesse effettivamente applicato nonché individuare le somme periodicamente addebitate a titolo di spese e commissioni, in modo da poter scorporare le stesse dagli interessi, non essendo a tal fine sufficienti i dati riportati dagli estratti conto. Non senza evidenziare che il riassunto scalare, contenendo dati diversi rispetto all'estratto conto ordinario e non tutti desumibili dallo stesso, deve considerarsi [...] non mera estrapolazione aritmetica dalle risultanze degli estratti conto ordinari bensì autonomo documento di natura contabile, la cui acquisizione al giudizio è soggetta al ben noto regime della preclusione, per cui è da considerarsi tardiva la sua produzione da parte della Banca solo in sede di operazioni peritali. Attesa l'inutilizzabilità, ai fini probatori, dei riassunti scalari tardivamente prodotti, nessun saggio d'interesse sostitutivo poteva essere applicato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Banca che agiva in ríconvenzionale». 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, il solo [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese gli altri destinatari della notificazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c. - Nullità del procedimento e della sentenza; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1832, 2697 c.c. e 50 del d.lgs. I settembre 1993, n. 385, per avere la corte di merito negato l'esistenza di un documento ritualmente prodotto in causa e rilevante ai fini della decisione ritenendo così non accolto l'onere della prova a carico di parte convenuta». Esso contesta alla corte territoriale di non essersi avveduta, respingendo il corrispondente motivo di gravame, «che il documento, contenente la parte di estratto conto relativo alla partita a sofferenza risultava effettivamente prodotto da [OSCURATO:PERSONA] sub 21, come chiarito dall'esponente nel corso dell'udienza fissata per la discussione sull'istanza ex art. 351 c.p.c. [...]». In altri termini, assume la ricorrente che «il documento attestante l'accredito del ricavato della liquidazione dei titoli in garanzia successivamente al passaggio in sofferenza del 16.5.2004, risultava effettivamente prodotto in giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello nella impugnata sentenza»;II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1194, 1283, 1842, 2033, 2935 e 2697 c.c., per avere la corte di merito ritenuto che, in applicazione dei principi espressi da Cass. n. 10941/2016, sarebbe stato onere della Banca appellante indicare in maniera specifica e dettagliata le rimesse aventi natura solutoria». Esso ascrive anche alla corte territoriale di non aver fatto applicazione, nel ricalcolo dei saldi dei conti correnti de quibus, del principio di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 cod. civ., così incorrendo nel medesimo errore già compiuto dal tribunale e specificamente lamentato in sede di gravame. In particolare, erroneamente quella corte aveva opinato che «sarebbe stato onere della Banca indicare in maniera specifica e dettagliata le rimesse aventi natura solutoria e, quindi, soggette al regime di imputazione invocato, onere non assolto né in appello, né nel giudizio di primo grado». Assume la ricorrente, invece, che «laddove si ritenesse che un tale compito rientrasse nell'onere di una delle parti, tale onere avrebbe dovuto essere correttamente accollato a carico delle società correntista attrice e non della banca convenuta»; III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832, 2697 c. c. e 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per avere la corte di merito ritenuto che sarebbe stato onere della banca appellante produrre gli estratti conto scalari». Esso contesta alla corte distrettuale la ritenuta correttezza dell'avvenuta applicazione, nel ricalcolo del saldo finale del c/c 6222.80, del tasso zero per il periodo dal 13 luglio 1995 (accensione) al 30 settembre 2001 (migrazione in Carige), così come effettuato dal c.t.u. (a tanto determinatosi non avendo rinvenuto in atti gli estratti conto scalari per valuta), così incorrendo nel medesimo errore già compiuto dal tribunale e specificamente lamentato in sede di gravame. 2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei riportati motivi e considerata la corrispondente, specifica eccezione sollevata, sul punto, dal controricorrente, deve essere valutata l'ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem come conferita agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Rileva, invero, il Collegio che nell'epigrafe del ricorso predetto si legge che l'odierna impugnazione risulta promossa «nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, [...], rappresentata, in forza di procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2018 (rep. n. 64050; racc. n. 21604), da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [...], in persona del suo rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA] [...], in forza di "atto di conferimento di poteri" a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018 (rep. n. 9248; racc. n. 4317), rappresentata e difesa, giusta procura speciale da intendersi posta in calce al presente atto, con poteri disgiunti tra loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [.4 e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo in Roma, alla via Arno n. 88, ha eletto 2.1.1. La procura speciale ad litem «da intendersi posta in calce al ricorso» reca, invece, la seguente dicitura: «Io sottoscritto, Dott. [OSCURATO:PERSONA] [...], in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a ciò autorizzato in forza di atto di conferimento di poteri autenticato nelle firme in data 25.07.2018 dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma (rep. 10071; racc. n. 4738), [...], che agisce nella qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA, in forza di procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Genova del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. repertorio 64050, n. raccolta 21604, delego a rappresentare e difendere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella predetta qualità, nel presente giudizio per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5071/18, [...], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [...] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, alla via Arno 88, elegge domicilio [...]». 2.1.2. Sussiste, dunque, come puntualmente eccepito dal Mazzilli, una evidente discrepanza tra la persona fisica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) indicata nell'epigrafe del ricorso come conferente la procura speciale ai difensori in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la persona fisica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) che ha concretamente rilasciato la procura stessa, in rappresentanza della medesima società, notificata col ricorso per cassazione. Parimenti differenti sono gli "atti di conferimento di poteri" indicati nel ricorso (in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA]: rogito per [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018, rep. n. 9248 e racc. n. 4317) e nella procura speciale suddetta (in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA]: rogito per [OSCURATO:PERSONA] del 25 luglio 2018, rep. 10071 e racc. n. 4738). 2.1.3. Si è al cospetto, quindi, di una fattispecie in cui una persona giuridica (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si è costituita in giudizio per mezzo di una persona fisica il cui nominativo è diverso nell'epigrafe del ricorso rispetto a quello della procura ad litem conferita, quale rappresentante della medesima persona giuridica, ai suoi difensori (al pari degli "atti di conferimento di poteri" ivi rispettivamente menzionati). Non vi è certezza, pertanto, circa la effettiva spettanza del potere rappresentativo di detta persona giuridica all'una piuttosto che all'altra delle persone fisiche indicate nel ricorso e nella procura speciale ad litem ad esso allegata e tanto si ripercuote sulla legittimazione processuale, in termini di suo difetto, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella indicata qualità. 2.2. Quest'ultima, peraltro, nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha affermato (cfr. pag. 2) soltanto essere «di lampante evidenza che l'indicazione contenuta nell'intestazione del ricorso sia il frutto di un mero refuso di stampa, essendo il soggetto sottoscrittore quello correttamente indicato nel testo della procura. La procura speciale risulta, pertanto, pienamente valida ed efficace, andando esente da qualsiasi censura». 2.2.1. Un siffatto assunto, però, è caratterizzato da una genericità tale da rivelarsi praticamente apodittico, posto che nessun elemento di valutazione e/o di riscontro è stato offerto a questa Corte al fine di addivenire, magari condividendola, alla conclusione auspicata dalla ricorrente. 2.3. Resta solo da aggiungere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 10266 del 2018, hanno già escluso l'applicabilità al giudizio di legittimità del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura alle liti, prevista per il giudizio di merito di primo grado dall'art. 182 cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 - ed applicabile anche al giudizio di appello in forza del richiamo contenuto all'art. 359 cod. proc. civ.. Si è rimarcata, in quella sede, la peculiare disciplina dettata per il giudizio di legittimità, improntato ai principi di officiosità, celerità e massima concentrazione, altresì ricordandosi che anche la giurisprudenza della Corte EDU conferma che il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e su di esso gli Stati hanno un margine di apprezzamento e possibilità di prevedere restrizioni. 3. In definitiva, quindi, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori costituiti del controricorrente, per dichiarazione di fattone anticipo. 3.1. Va dato atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». 3.2. Va respinta, invece, la richiesta del controricorrente di condanna della società ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosene, ad avviso del Collegio, i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione ai difensori costituiti del controricorrente per dichiarazione di fattone anticipo. Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 10027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris