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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 34770/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 18 marzo 2026 con la quale la Corte di appello diPalermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell’8 luglio 2025che lo ha condannato alla pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusionein relazione al delitto di cui all’art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre2011 n. 159;rilevato che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha reputatoinfondati i motivi di appello prospettati nell’interesse del XXXXXXXXXXX,qualificando come comprovata la responsabilità penale in ordine al fattoaddebitato (l’imputato è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione inorario antecedente alle 7.00 del mattino) e insussistenti le condizioni perriconoscere circostanze attenuanti generiche e per escludere l’aumento dovuto atitolo di recidiva;ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato; che la doglianza prospettatain punto di affermazione della penale responsabilità non si confronta con lapuntuale motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha, in particolare,correttamente escluso che alla condizione di soggetto tossicodipendente delricorrente possa attribuirsi alcuna efficacia scriminante della rilevanza penaledella condotta; che, a fronte di una corretta applicazione da parte della Corteterritoriale dei canoni ermeneutici che presiedono alla concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. ed alle valutazioni in temadi recidiva, il ricorso si limita ad opporre generiche considerazioni critiche, deltutto eccentriche rispetto al tessuto motivazionale della sentenza impugnata.ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende;rilevato che il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presenteprovvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 18 marzo 2026 con la quale la Corte di appello diPalermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell’8 luglio 2025che lo ha condannato alla pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusionein relazione al delitto di cui all’art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre2011 n. 159;rilevato che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha reputatoinfondati i motivi di appello prospettati nell’interesse del XXXXXXXXXXX,qualificando come comprovata la responsabilità penale in ordine al fattoaddebitato (l’imputato è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione inorario antecedente alle 7.00 del mattino) e insussistenti le condizioni perriconoscere circostanze attenuanti generiche e per escludere l’aumento dovuto atitolo di recidiva;ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato; che la doglianza prospettatain punto di affermazione della penale responsabilità non si confronta con lapuntuale motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha, in particolare,correttamente escluso che alla condizione di soggetto tossicodipendente delricorrente possa attribuirsi alcuna efficacia scriminante della rilevanza penaledella condotta; che, a fronte di una corretta applicazione da parte della Corteterritoriale dei canoni ermeneutici che presiedono alla concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. ed alle valutazioni in temadi recidiva, il ricorso si limita ad opporre generiche considerazioni critiche, deltutto eccentriche rispetto al tessuto motivazionale della sentenza impugnata.ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende;rilevato che il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presenteprovvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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