CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 12772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1 ottobre 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commesso, anche in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA], alla data del fallimento della DE.MI [OSCURATO:PERSONA].. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle puntuali e dettagliate argomentazioni difensive richiamandosi genericamente ad un registrato «scarto tra l'apparenza maliziosamente creata e la realtà degli eventi». - Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 27, comma 2, Cost., della direttiva europea n. 343 del 9 marzo 2016 e degli artt. 187 e 530 cod. proc. pen. e deduce che, in spregio alla presunzione d'innocenza dell'incolpato, la Corte di appello, valorizzando dati di esperienza e supposizioni investigative, aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputata ancorché questa si fosse fondata sull'inversione dell'onere della prova. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non comprendendosi sulla base di quali dati obiettivi i giudici di merito di entrambi i gradi avessero ritenuto la Micari responsabile delle condotte di sottrazione delle scritture contabili e di distrazione di beni aziendali, sebbene ella, nel momento in cui le stesse furono poste in essere, non fosse più né socia né amministratrice della società fallita. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., essendosi la Micari vista condannare per fatti diversi da quelli che le erano stati addebitati, ossia commessi da amministratore di fatto della società fallita, qualifica, questa, che non le era stata contestata: da ciò la violazione del diritto di difesa. - Il quinto motivo denuncia l'eccesiva severità della pena irrogata alla ricorrente e il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. i 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e degli artt. 1 e 7 del d.l. n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Si legge nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta colpevole delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, meglio descritte nel capo d'imputazione, quale amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 23 aprile 2007 e quale concorrente del nuovo amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], dalla nomina di quest'ultima fino al fallimento, dichiarato in data 3 novembre 2011. Adombra, la Corte territoriale, che nel suddetto arco temporale, la ricorrente, da amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]., società da lei appositamente creata per continuare l'attività imprenditoriale della DE.MI Sri. valendosi del ramo di azienda (costituito da due appalti ENEL, due appalti FINCANTIERI, una serie di autorizzazioni nonché mezzi atti ad operare, cfr. pag. 5, ultimo capoverso della sentenza impugnata) cedutole dalla stessa DE.MI il 24 aprile 2007, avrebbe agito da amministratore di fatto di quest'ultima o da istigatore del nuovo amministratore giacché «la ottuagenaria Andaloro risultava sprovveduta e totalmente estranea a qualsiasi attività commerciale e poi ricoverata in una struttura assistenziale» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2. Ciò posto, rileva la Corte che la motivazione, rassegnata dal giudice di appello a sostegno della responsabilità della ricorrente per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale che le sono state ascritte, è apodittica. 2.1. Come eccepito con i primi due motivi di ricorso, non è dato comprendere dal tenore dell'argomentazione che correda la sentenza impugnata quali siano gli elementi di fatto, riferiti all'arco temporale compreso tra il 24 aprile 2007 e il 3 novembre 2011, che comprovino l'inidoneità gestoria dell'Andeloro: a fronte delle deduzioni al riguardo articolate con il gravame sarebbe stato, infatti, necessario, quanto meno esplicitare se il decadimento psico-fisico riscontrato nella Andeloro fosse già in itinere allorché ella assunse la carica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].. 2.2. Parimenti, come dedotto con il terzo e il quarto motivo di ricorso, gli elementi di prova richiamati dal Collegio di merito non consentono di delineare chiaramente il ruolo avuto dalla Micari nella realizzazione delle condotte di reato di cui è stata chiamata a rispondere: ossia, se dopo avere dismesso la veste di amministratore unico della DE.MI Sri., ella abbia agito da amministratore di fatto di quest'ultima, da istigatrice dell'anziana madre, [OSCURATO:PERSONA], ovvero da concorrente extraneus (vale a dire, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]., società che, secondo il costrutto accusatorio, aveva continuato l'attività imprenditoriale della decotta DE.MI Sri. valendosi del suo unico asset aziendale dotato di capacità reddituale). 2.3. L'incertezza in ordine al titolo in base al quale la ricorrente abbia agito si riverbera sulla giustificazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Per spiegare la ragione per la quale la Micari avrebbe dovuto consegnare al Curatore fallimentare le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato necessario accertarne, quanto meno, l'esercitato ruolo di amministratore di fatto della stessa. 2.4. Le rilevate lacune motivazionali comportano l'annullamento della sentenza impugnata, onde consentire al giudice del rinvio di porvi rimedio. 3. Assorbito il quinto motivo, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giu