CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] 3oshua CUI 04G0D13 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUI 03ORL8R [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto al capo J) per non aver commesso il fatto, ha riqualificato il reato loro contestato al capo B) nel reato di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 489, cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482, cod. pen. e ha rideterminato in mitius le pene a loro inflitte, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità resa dal primo Giudice; considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia la nullità della sentenza impugnata per carenza e/o apparenza della motivazione -, è patentemente generico poiché si affida a enunciati del tutto assertivi inidonei a costituire una critica di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 77considerato, con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che assume la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione - è manifestamente infondato e generico in quanto la motivazione può dirsi apparente quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01); il Giudice di appello ha ampiamente dato conto delle risultanze probatorie poste a base del rigetto del gravame; e la il ricorso difetta di specificità allorché ha dedotto che difetterebbe una compiuta argomentazione sulle censure difensive; - il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione segnatamente in ordine alla violazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria (con particolare riguardo all'identificazione del ricorrente) - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contiene un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e sollecita un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato dirimenti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare valorizzando i precedenti già riportati dall'imputato; - il quarto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 133, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è del tutto generico e non contiene, dunque, compiute censure al provvedimento impugnato che, oltre ad aver dato conto della negativa personalità dell'imputato (nei termini appena sopra richiamati) ha evidenziato la congruità della pena (in misura inferiore al medio edittale, quanto alla pena base e del tutto contenuta quanto agli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.; cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); 2- nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] con la propria memoria, con la quale ha inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione; considerato, con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio della motivazione delle statuizioni di condanna a fronte dell'assoluzione dall'imputazione di cui al capo l - è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha indicato gli specifici elementi che ha ritenuto convergere, per le imputazioni de quibus, nel senso della responsabilità dell'imputato; e nel resto, la prospettazione difensiva, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita; - il secondo motivo di ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia la violazione della legge penale in ordine alla commisurazione della pena - si affida ad asserti del tutto privi di specificità, risultando dunque intrinsecamente generico; - il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che assume la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione nonché la manifesta illogicità di essa - è manifestamente infondato e generico in quanto, come già esposto a proposito del primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la motivazione può dirsi apparente quando il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente; la Corte di merito (condividendo in parte qua quanto esposto dal primo Giudice) ha indicato gli elementi di fatto su cui ha fondato la conferma dell'affermazione di responsabilità del ricorrente; il ricorso in maniera del tutto assertiva ne assume l'inidoneità a giustificare una sentenza di condanna sol perché essi sono stati posti a fondamento anche dell'applicazione nei confronto dell'imputato di una misura cautelare personale; - il secondo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia la violazione dei criteri legali di valutazione della prova e, dunque, il vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente - è manifestamente infondato e generico in quanto, fermo quanto appena sopra esposto a proposito dell'indicazione, nella sentenza impugnata, dei dati di fatto a sostegno della (parziale) conferma della condanna del ricorrente, per quel che più direttamente rileva rispetto al motivo in esame, ha fatto riferimento ai fotogrammi estratti dalle riprese in atti e alla presenza anche del [OSCURATO:PERSONA] in albergo nei pressi dei luoghi in cui sono stati commessi fatti, evidenziandone la capacità rappresentativa in maniera congrua e non manifestamente illogica e, quindi, qui non sindacabile; - il terzo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione 3delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena - è manifestamente infondato in quanto anche per il [OSCURATO:PERSONA] il Giudice distrettuale ha esplicitato in maniera congrua e conforma al diritto gli elementi (contemplati dall'art. 133 cod. pen.) cui ha che stimato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903/2020, cit.; Sez. 5, n. 43952/2017, cit.), in particolare richiamandone la determinazione a delinquere e i precedenti anche specifici, valorizzando i precedenti già riportati dall'imputato, ed ha evidenziato pure l'ammontare limitato della pena irrogata (anch'essa inferiore al medio edittale, quanto alla pena base, ed esigua quanto agli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.); e tale statuizione non può essere ritualmente censurata prospettando un alternativo apprezzamento di merito che, invece, la difesa sollecita; - non consente di pervenire a una diversa decisione quanto esposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria, né allorché ha inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione né nella parte in cui ha dedotto che il decreto di assegnazione del procedimento a questa Sezione non contemplava il terzo motivo del ricorso presentato dallo stesso difensore, dato che all'enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., «non può assegnarsi [...] il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi»: Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M P.Q.M