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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19715/2026

Testo disponibile della fonte

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ato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] eCURTONI PAOLA, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 3481/2015, depositata il 28/7/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. (d’ora innanzisemplicemente “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizioneavverso gli avvisi di accertamento n.

T9Y020100270/2013 e n.T9Y020100272/2013 con i quali, relativamente all’anno 2008, erano statirideterminati l’IRAP e l’IRPEF in conseguenza della ritenuta indeducibilitàdi alcuni costi.Numero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/20262.

La CTP di Sondrio rigettò i ricorsi, con sentenza poi riformata dallaCTR della Lombardia, sul presupposto che le fatture relative alle spesecontestate erano state “saldate ed inserite nella contabilità della società”,di modo che “l’effettività delle prestazione eseguite e pagate [consentiva]di affermare l’inerenza del relativo costo”.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi.

La società e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaCurtoni resistono con controricorso, in seno al quale hanno propostoricorso incidentale, affidato a un unico motivo.4.

In data 13/2/2026 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato due istanze diadesione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 (cd. rottamazione-quater), cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro con la quantificazionedel debito complessivo nell’importo di € 106.585,58 e l’indicazione dellerate previste.

La società ha depositato anche la contabile di un bonifico,effettuato il 30/10/2023, dell’importo di € 95.561,15, con causale “saldoanticipato rate residue (da 2 a 18) definizione agevolata n.10590202302049717 180 C/[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]”.5.

In data 6/4/2023 la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avevanodepositato anche due domande per la definizione delle controversiependenti in Cassazione ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, versandorispettivamente la somma di € 103,60 e di € 1.111,80.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.p.r. n. 633/1972 e dell’art.109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la“nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.2.

Con il secondo motivo è dedotta la “nullità della sentenza permancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato dispostodegli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, eNumero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/2026violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4”.3.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato icontroricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di legge art.12 e 13 bis del D.L. n. 78/2009 (scudo fiscale), nullità in parte qua dellasentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.4.

In via preliminare, deve darsi atto dell’impossibilità di verificare, sulfondamento degli atti attualmente disponibili, la corrispondenza delladocumentazione prodotta dai controricorrenti agli atti impositivi oggettodel giudizio (e, quanto alla cd. rottamazione-quater, alle relative cartelledi pagamento, non risultando, peraltro, in primis, dimostrato il pagamentodella prima rata).

Onde potersi pronunciare in ordine agli effettiprocessuali delle istanze di definizione agevolata, è necessario, quindi,acquisire, i fascicoli dei gradi di merito.

P.Q.MRinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrale acquisizione, a cura dellacancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] eCURTONI PAOLA, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 3481/2015, depositata il 28/7/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. (d’ora innanzisemplicemente “[OSCURATO:PERSONA]”) e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizioneavverso gli avvisi di accertamento n. T9Y020100270/2013 e n.T9Y020100272/2013 con i quali, relativamente all’anno 2008, erano statirideterminati l’IRAP e l’IRPEF in conseguenza della ritenuta indeducibilitàdi alcuni costi.Numero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/20262. La CTP di Sondrio rigettò i ricorsi, con sentenza poi riformata dallaCTR della Lombardia, sul presupposto che le fatture relative alle spesecontestate erano state “saldate ed inserite nella contabilità della società”,di modo che “l’effettività delle prestazione eseguite e pagate [consentiva]di affermare l’inerenza del relativo costo”.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi. La società e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaCurtoni resistono con controricorso, in seno al quale hanno propostoricorso incidentale, affidato a un unico motivo.4. In data 13/2/2026 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato due istanze diadesione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 (cd. rottamazione-quater), cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro con la quantificazionedel debito complessivo nell’importo di € 106.585,58 e l’indicazione dellerate previste. La società ha depositato anche la contabile di un bonifico,effettuato il 30/10/2023, dell’importo di € 95.561,15, con causale “saldoanticipato rate residue (da 2 a 18) definizione agevolata n.10590202302049717 180 C/[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]”.5. In data 6/4/2023 la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avevanodepositato anche due domande per la definizione delle controversiependenti in Cassazione ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, versandorispettivamente la somma di € 103,60 e di € 1.111,80.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.p.r. n. 633/1972 e dell’art.109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la“nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.2. Con il secondo motivo è dedotta la “nullità della sentenza permancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato dispostodegli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, eNumero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/2026violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4”.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato icontroricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di legge art.12 e 13 bis del D.L. n. 78/2009 (scudo fiscale), nullità in parte qua dellasentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.4. In via preliminare, deve darsi atto dell’impossibilità di verificare, sulfondamento degli atti attualmente disponibili, la corrispondenza delladocumentazione prodotta dai controricorrenti agli atti impositivi oggettodel giudizio (e, quanto alla cd. rottamazione-quater, alle relative cartelledi pagamento, non risultando, peraltro, in primis, dimostrato il pagamentodella prima rata). Onde potersi pronunciare in ordine agli effettiprocessuali delle istanze di definizione agevolata, è necessario, quindi,acquisire, i fascicoli dei gradi di merito. P.Q.MRinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrale acquisizione, a cura dellacancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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