CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr 16611/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 30 presso lo [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende ; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. Coop per Azioni; - intimata - avverso la sentenza n. 1341/2018 della CORTE D'APPELLO di Napoli , depositata il 23/3/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione a,z,5 zzi,„ avverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Torre del Greco, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, nella qualità di fideiussori della soc. [OSCURATO:SOCIETA], a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni la somma di C 44.564,60, oltre interessi, quale saldo del contratto di conto corrente n. 339821, lamentando l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali superiori al tasso soglia e l'applicazione della commissione di massimo scoperto. 2. Disposta la c.t.u., il giudice di primo grado, basandosi sul conteggio del consulente che aveva ricostruito il rapporto di dare/avere con applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi, e non trimestrale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava i ricorrenti al pagamento della somma di C 31.444,20, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2003 all'effettivo soddisfo. 3. Sul gravame proposto dai ricorrenti, la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello osservando, per quanto qui di interesse: a) che la parte che assume essersi verificato il superamento del tasso soglia non può limitarsi a dedurre genericamente tale circostanza, ma ha l'onere di indicare compiutamente il periodo in cui si sarebbe verificato il supposto superamento e la misura dello stesso; né la consulenza tecnica d'ufficio può supplire al mancato assolvimento di suddetto onere; b) che nel caso di specie gli odierni ricorrenti si erano limitati ad un generico richiamo all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia antiusura, non indicando specificatamente né i periodi per i quali si dolevano dell'applicazione degli interessi usurari, né la misura del lamentato superamento; c) che correttamente il giudice di primo grado aveva condannato i ricorrenti al pagamento anche degli interessi convenzionali dal 1° aprile 2003 al soddisfo; d) infine, che il motivo di appello inerente alla nullità del contratto di fideiussione doveva dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2, cpc per genericità della doglianza. 4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi. L'intimato istituto di credito non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo viene dedotto error in procedendo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; si sostiene che la Corte di Appello, nel disattendere il secondo e il terzo motivo di appello sul presupposto che i fideiussori non avessero adempiuto agli oneri specifici di allegazione circa l'asserito superamento dei tassi antiusura, sarebbe incorsa nel divieto del principio di «ius novorum» posto a fondamento del nostro processo in quanto la questione giuridica della ripartizione dell'onere probatorio nè era stata trattata dal giudice di primo grado né era stata fatta oggetto di motivo di appello. La censura si sofferma poi diffusamente sulla questione della inclusione della commissione di massimo scoperto ai fini della determinazione del tasso soglia. 1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora «error in procedendo ex art. 360, 10 comma, n. 4, c.p.c alla luce del divieto di ius novorum effettuato dalla Corte di Appello di Napoli di cui al motivo 1 del presente ricorso» Si argomenta che la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare il superamento del tassi soglia degli interessi ed applicare gli interessi legali anziché quelli convenzionali. 1.2. Con il terzo motivo si censura « error in procedendo. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia circa la non debenza degli interessi convenzionali» per non avere l'impugnata sentenza statuito sulla specifica doglianza mossa con il motivo di appello dove si affermava che se la [OSCURATO:PERSONA] avesse quantificato correttamente l'importo dovuto dagli istanti, depurando il conto dagli effetti dell' anatocismo trimestrale, i ricorrenti non avrebbero instaurato il giudizio di opposizione e non sarebbe maturato alcun tipo di interesse. 1.3. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono «error in iudicando. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per aver erroneamente ritenuto il motivo di gravame circa la nullità del contratto di fideiussione, rilevabile, tra l'altro, d'ufficio dal giudice inammissibile ex art. 342, primo comma, n. 2, c.p.c.». 2 n primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.2.1 Assumono i ricorrenti che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione, avendo esaminato d'ufficio la questione di merito del mancato assolvimento da parte degli appellanti dell'onere probatorio del superamento dei tassi soglia, sebbene tale tema non fosse stata introdotto nel giudizio di appello con i motivi di gravame avverso la sentenza di prime cure. 2.2 Si intende in questa sede dare continuità al principio affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio. ( cfr.Cass. 8604/2017, 1377/2016, 443/2011, 2006/2973 e 397/2002). 2.3 Nel caso di specie dal motivo di appello, riprodotto nel corpo del ricorso, si evince che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano censurato l'impugnata sentenza per non aver conteggiato nella determinazione del tasso soglia la commissione di massimo scoperto; se ne deve inferire che la doglianza poneva anche la questione, logicamente preliminare e comunque strettamente connessa al thema decidendum, costituita dalla prova dell'applicazione dei tassi usurari secondo i principi sulla ripartizione dell'onere enunciati da questa Corte : tema che la Corte di merito ha rivalutato non incorrendo, pertanto, nel denunziato vizio di extra petizione. 2.4 La Corte distrettuale, uniformandosi all'insegnamento impartito dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass S.U. nr 19597/2020) secondo il quale «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere Li.. della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto», ha affermato che i gli appellanti «si sono limitati ad un generico richiamo all'applicazione da parte della banca convenuta di interessi superiori al tasso soglia usura, non indicando specificatamente né i periodi per i quali si dolevano dell'applicazione degli interessi usurari né la misura del lamentato superamento ». 2.5 Si tratta di un accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede, se non nei restretti limiti di cui all'ad 360 1° comma nr 5 cpc o per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa ( vizi neppure dedotti ) che rende inammissibile l'articolazione del motivo nella parte in cui vengono contestate tali valutazioni; così come del tutto irrilevanti appaiono le lunghe ed articolate discettazioni sul calcolo della commissione di massimo scoperto ai fini del determinazione del tasso soglia. Tali argomentazioni non si confrontano con la ratio decidendi non avendo l'impugnata sentenza esaminato tale questione per averla ritenuta assorbita dal mancato assolvimento da parte degli opponenti dell'onere della prova. 3 D terzo motivo è infondato. 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 3.2 Nella fattispecie l'impugnata sentenza, pur non decidendo espressamente sulla specifica argomentazione del motivo di appello, ha statuito che sulla somma dovuta alla [OSCURATO:PERSONA], con l'applicazione della capitalizzazione annuale anziché trimestrale, decorrono gli interessi convenzionali a far data, secondo l'art. 7 comma 4 delle condizioni generali del contratto, dal 1/3/2003 data di chiusura del conto con saldo passivo, e, di conseguenza, ha implicitamente disatteso le doglianze degli appellanti. 4 n quarto motivo elanch'esso, infondato. 4.1 In materia di specificità dei motivi di appello, a seguito della modificazione dell'art 342 cpc operata dall'art 54 del d.l. 83/2012, è intervenuto l'arresto delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 27199 del 2017, hanno enunciato il seguente principio «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». 4.2 E' stato, inoltre, precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza ‘ il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. (ord.) 28.10.2020, n. 23781; Cass. 12.2.2016, n. 2814). 4.3 Nel caso in esame, come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado, il cui estratto per quanto di interesse è stato trascritto nel corpo del ricorso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali inserite nella fideiussione non ritenendo applicabile la disciplina della tutela del consumatore al fideiussore di un debitore principale che non sia consumatore trattandosi di società di capitali attesa la natura accessoria del contratto di fideiussione. 4.4 II motivo di appello, come si evince dai passi riprodotti nel ricorso, si limita a riproporre generiche ed astratte considerazioni sulla asserita presenza di condizioni contrattuali di squilibrio per il fideiussore senza in alcun modo confutare le ragioni del diniego dell'eccezione di nullità della fideiussione poste a fondamento della decisione di primo grado 4.5 Nè rilevano le argomentazioni e le difese svolte nella comparsa conclusionale in quanto l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (cfr. Cass 18932/2016, 15558/2005, 10596/2004). 5 In conclusione il ricorso va rigettato 6 Nulla sulle spese non avendo la [OSCURATO:PERSONA] svolto difese. PQM La Corte rigetta il ricorso .15 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale dell'ulter