CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, è reiterativa ed aspecifica poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione della natura stessa del titolo di credito in questione e del fatto che l'imputato, decidendo di non rendere esame dibattimentale, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno di provenienza furtiva di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che l'ulteriore censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in violazione dell'art. 63 cod. pen. è aspecifica; il ricorrente, infatti, non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] eife estenso