CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 aprile 2022, confermava la condanno pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 16 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]„ in relazione al reato di cui all'art. 56, 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo plurimi precedenti penali e ai carichi pendenti gravanti sull'imputato, peraltro per reati della stessa indole di quello per cui si procede, nonché alla gravità del fatto contestato, consegnano una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi c superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta una violazione di legge e uí! vizio di motivazione in ordine alla determinazi )ne della pena inflitta, è manifestamente , infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la »eria base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento logico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò c:le nel ::so di specie non ricorre, avendo, i giudici di merito, ampiamente giustificato l'irrogazione i una pena in misura superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità dell'episxlio e a particolare intensità del dolo mostrata dal prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso dew esse dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese proc'ssuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri )rrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas i delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estenso