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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20993/2026

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ELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 930/2022, depositata il 24/1/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n.TF3030801905/2019, con il quale, relativamente all’anno 2014, era statoaccertato un maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP e unamaggiore IVA, in relazione alle operazioni - ritenute oggettivamenteinesistenti - di cui alle fatture emesse dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026Cantiello Maria” (la quale, all’esito di separato accertamento, era risultataessere una “cartiera”).2.

La CTP di Napoli rigettò il ricorso, con sentenza che fu poiconfermata, in grado d’appello, dalla CTR della Campania, sul presuppostoche «dagli accertamenti effettuati [era] emerso in modo inconfutabile chela ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” aveva omesso del tutto latenuta delle scritture contabili, omesso la presentazione delle dichiarazionidei redditi, non disponeva di personale dipendente, non aveva effettuatoacquisto di merci nell’anno e dunque non poteva non essere ritenuta cheimpresa “cartiera” di cui l’attuale società appellante si [era] avvalsa perdiminuire il reddito che andava dichiarato nel periodo di imposta 2014»(pag. 4 della sentenza impugnata).

Né l’onere della prova contrariagravante sulla contribuente poteva ritenersi soddisfatto mediante “laproduzione della documentazione bancaria a sostegno di pagamenti,documentazione che è solitamente precostituita proprio al fine didimostrare che la prestazione oggetto della fattura sia stataeffettivamente eseguita” (ibidem).3.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laPicady, affidato a due motivi. resiste con controricorso l’Agenzia delleEntrate.

La società ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 381-bis.1 c.p.c.4.

In data 5/6/2023 la società ricorrente ha depositato domanda didefinizione agevolata della controversia ex dell'art. 1, commi da 186 a202, della l. n. 197/2022, cui è seguito diniego dell’Amministrazione pernon essere stata versata alcuna somma di denaro da parte dellacontribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è censurata la “nullità della sentenzan. 930/2022 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.99 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchéNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026omessa motivazione su di un fatto decisivo della controversia prospettatodalla ricorrente e, per l’effetto, impugnativa in relazione all’art. 360 c.p.c.,nn. 3, 4 e 5”.

Secondo la prospettazione della società ricorrente, il giudicedi secondo grado avrebbe «limita[t]o la sua decisione alle sole deduzionidi parte resistente», omettendo quindi di prendere in considerazione lededuzioni della ricorrente «in riferimento alle fatture relative alle schedecarburante ed alle fatture relative ai pranzi aziendali, soffermandosiunicamente sulla questione della cartiera».

Inoltre – soggiunge la [OSCURATO:SOCIETA] –«non possono essere in nessun caso condivise le argomentazionicontenute nel provvedimento impugnato, per quanto concerne la presuntaconoscenza dello stato di “società cartiera” da parte dell’odiernaricorrente».Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso è, infatti, “coacervato”, caratterizzato cioè dallainestricabile commistione di censure diverse ed anche in contrasto logicotra loro, tenuto conto che “il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove ilgiudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessamotivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi siastato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 – 01; Cass. Sez. 5,05/03/2021, n. 6150, Rv. 660696 - 01)” (così, da ultimo, Cass., n.4385/2026).

Nel motivo di ricorso in esame, la violazione dell’art. 112Numero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026c.p.c. (consona alla deduzione del vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.) èevocata in relazione al non avere il giudice di merito «tenuto in alcunconto un fatto decisivo relativ[o] alla presente vicenda giudiziale», postoche «entrambi i Giudic[i] delle fasi del giudizio non hanno nulla dedotto inmerito all’impugnativa della cartella in riferimento alle fatture relativeall[e] schede carburante ed all[e] fatture relative ai pranzi aziendali,soffermandosi unicamente sulla questione della cartiera» (pag. 12 delricorso per cassazione).

Appare evidente, dunque, che la censura siincentri sul vizio della motivazione per omessa considerazione di un fattodecisivo, riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (si legge, infatti, nelprosieguo del ricorso, che «l’impugnata sentenza è, innanzitutto, del tuttocarente di motivazione, comunque è illegittima per avere il Giudicedell’impugnativa omesso di pronunciarsi su di un punto rilevante relativoalle infondate anomalie riscontrate nel conto mastro “scheda carburante”»(pag. 13).

In ogni caso, la censura involgente la violazione dell’art. 112c.p.c. è inammissibile per non avere la parte ricorrente dedotto di averritualmente veicolato e coltivato la relativa questione in seno al processodi secondo grado, tenuto conto che la parte che, in sede di ricorso percassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nellaviolazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo diappello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, ètenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare taleviolazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o laconclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momentodella precisazione delle conclusioni” (Cass., n. 41205/2021).

Nei motivid’appello illustrati a pagg. 9 ss. del ricorso per cassazione non v’è traccia,invero, della questione delle schede carburante o dei pranzi aziendali,sicché l’averne omesso l’esame da parte della CTR non può in ogni casoessere ascritto al vizio evocato.

Quanto al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c., occorre premettere, in linea generale, che “in seguito allaNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026riformulazione del numero 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., disposta dall’art.54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7agosto 2012, n. 134, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso percassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deveessere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale,ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresìpossedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) edell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez.

Un., nn.8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018; Cass., Sez. 2, n.17005 del 2024; Cass., Sez. 2, n. 2961 del 2025; Cass., Sez. 3, n.25793del 2025, non mass.).

Poiché la critica concernente l’omesso esame deveessere formulata con riferimento ad un decisivo e preciso accadimento oad una decisiva e precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cheabbia formato oggetto di discussione in giudizio, come restano estranee alparadigma normativo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. le doglianze diomessa considerazione di elementi istruttori (qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie: ex multis, Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018 e Cass., Sez. 2, n.17005 del 2024, citt.), nonché quelle di omessa valutazione di “questioni”o “argomentazioni” (Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 2019; Cass., Sez. 1, n.26305 del 2018), allo stesso modo – e a fortiori – ne rimangono fuori lecensure di omessa o erronea applicazione di norme giuridiche, idonee adintegrare – in thesi – errores iuris in iudicando o in procedendo, a secondadella natura sostanziale o processuale delle norme che si assumonoviolate” (Cass., n. 33241/2025).

Nel caso di specie la ricorrente non fariferimento ad alcuno specifico fatto storico, limitandosi da un lato - comeNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026detto - a rimarcare l’omessa pronuncia, da parte della CTR, in ordine allededuzioni concernenti l’inerenza delle spese per il carburante e per i pranziaziendali (di cui già s’è detto); dall’altro, a confutare nel merito leconsiderazioni poste dai giudici di secondo grado a fondamento del rigettodel ricorso, in relazione alla natura di “cartiera” della “[OSCURATO:PERSONA]” (si legge, a pag. 15 del ricorso: «non possono essere innessun caso condivise le argomentazioni contenute nel provvedimentoimpugnato, per quanto concerne la presunta conoscenza dello stato di“società cartiera” da parte dell’odierna ricorrente»).2.

Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] deduce un «error iniudicando per assenza della violazione del principio della buona fede daparte del contribuente», per non avere la CTR tenuto in considerazione lacondizione di buona fede nella quale versava la società ricorrente la quale,a fronte della consegna e corretta fatturazione delle merci, non avevamotivo di sospettare la natura di “cartiera” della “[OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo – di difficile intelligibilità - è inammissibile perché, evocando invia del tutto generica la violazione del “principio della buona fede da partedel contribuente”, non indica le disposizioni di legge che sarebbero stateviolate.

In ogni caso, il motivo è infondato, imperniandosi sull’erroneopresupposto che ad essere contestato fosse stato il compimento dioperazioni soggettivamente inesistenti (per le quali rileva laconsapevolezza del contribuente di partecipare a un’evasione fiscale:Cass., n. 24471/2022), laddove invece il rilievo si riferiva ad operazionioggettivamente inesistenti (rispetto alle quali non rileva la mala fede delcontribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione,non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se edin quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per laquale ha versato il corrispettivo: Cass., n. 28628/2021).In conclusione il ricorso va rigettato con spese, liquidate come indispositivo, a carico di parte soccombente.Numero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/5/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 930/2022, depositata il 24/1/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n.TF3030801905/2019, con il quale, relativamente all’anno 2014, era statoaccertato un maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP e unamaggiore IVA, in relazione alle operazioni - ritenute oggettivamenteinesistenti - di cui alle fatture emesse dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026Cantiello Maria” (la quale, all’esito di separato accertamento, era risultataessere una “cartiera”).2. La CTP di Napoli rigettò il ricorso, con sentenza che fu poiconfermata, in grado d’appello, dalla CTR della Campania, sul presuppostoche «dagli accertamenti effettuati [era] emerso in modo inconfutabile chela ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” aveva omesso del tutto latenuta delle scritture contabili, omesso la presentazione delle dichiarazionidei redditi, non disponeva di personale dipendente, non aveva effettuatoacquisto di merci nell’anno e dunque non poteva non essere ritenuta cheimpresa “cartiera” di cui l’attuale società appellante si [era] avvalsa perdiminuire il reddito che andava dichiarato nel periodo di imposta 2014»(pag. 4 della sentenza impugnata). Né l’onere della prova contrariagravante sulla contribuente poteva ritenersi soddisfatto mediante “laproduzione della documentazione bancaria a sostegno di pagamenti,documentazione che è solitamente precostituita proprio al fine didimostrare che la prestazione oggetto della fattura sia stataeffettivamente eseguita” (ibidem).3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laPicady, affidato a due motivi. resiste con controricorso l’Agenzia delleEntrate. La società ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 381-bis.1 c.p.c.4. In data 5/6/2023 la società ricorrente ha depositato domanda didefinizione agevolata della controversia ex dell'art. 1, commi da 186 a202, della l. n. 197/2022, cui è seguito diniego dell’Amministrazione pernon essere stata versata alcuna somma di denaro da parte dellacontribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è censurata la “nullità della sentenzan. 930/2022 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.99 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchéNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026omessa motivazione su di un fatto decisivo della controversia prospettatodalla ricorrente e, per l’effetto, impugnativa in relazione all’art. 360 c.p.c.,nn. 3, 4 e 5”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, il giudicedi secondo grado avrebbe «limita[t]o la sua decisione alle sole deduzionidi parte resistente», omettendo quindi di prendere in considerazione lededuzioni della ricorrente «in riferimento alle fatture relative alle schedecarburante ed alle fatture relative ai pranzi aziendali, soffermandosiunicamente sulla questione della cartiera». Inoltre – soggiunge la [OSCURATO:SOCIETA] –«non possono essere in nessun caso condivise le argomentazionicontenute nel provvedimento impugnato, per quanto concerne la presuntaconoscenza dello stato di “società cartiera” da parte dell’odiernaricorrente».Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso è, infatti, “coacervato”, caratterizzato cioè dallainestricabile commistione di censure diverse ed anche in contrasto logicotra loro, tenuto conto che “il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove ilgiudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessamotivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi siastato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 – 01; Cass. Sez. 5,05/03/2021, n. 6150, Rv. 660696 - 01)” (così, da ultimo, Cass., n.4385/2026). Nel motivo di ricorso in esame, la violazione dell’art. 112Numero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026c.p.c. (consona alla deduzione del vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.) èevocata in relazione al non avere il giudice di merito «tenuto in alcunconto un fatto decisivo relativ[o] alla presente vicenda giudiziale», postoche «entrambi i Giudic[i] delle fasi del giudizio non hanno nulla dedotto inmerito all’impugnativa della cartella in riferimento alle fatture relativeall[e] schede carburante ed all[e] fatture relative ai pranzi aziendali,soffermandosi unicamente sulla questione della cartiera» (pag. 12 delricorso per cassazione). Appare evidente, dunque, che la censura siincentri sul vizio della motivazione per omessa considerazione di un fattodecisivo, riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (si legge, infatti, nelprosieguo del ricorso, che «l’impugnata sentenza è, innanzitutto, del tuttocarente di motivazione, comunque è illegittima per avere il Giudicedell’impugnativa omesso di pronunciarsi su di un punto rilevante relativoalle infondate anomalie riscontrate nel conto mastro “scheda carburante”»(pag. 13). In ogni caso, la censura involgente la violazione dell’art. 112c.p.c. è inammissibile per non avere la parte ricorrente dedotto di averritualmente veicolato e coltivato la relativa questione in seno al processodi secondo grado, tenuto conto che la parte che, in sede di ricorso percassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nellaviolazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo diappello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, ètenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare taleviolazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o laconclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momentodella precisazione delle conclusioni” (Cass., n. 41205/2021). Nei motivid’appello illustrati a pagg. 9 ss. del ricorso per cassazione non v’è traccia,invero, della questione delle schede carburante o dei pranzi aziendali,sicché l’averne omesso l’esame da parte della CTR non può in ogni casoessere ascritto al vizio evocato. Quanto al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c., occorre premettere, in linea generale, che “in seguito allaNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026riformulazione del numero 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., disposta dall’art.54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7agosto 2012, n. 134, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso percassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deveessere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale,ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresìpossedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) edell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., nn.8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018; Cass., Sez. 2, n.17005 del 2024; Cass., Sez. 2, n. 2961 del 2025; Cass., Sez. 3, n.25793del 2025, non mass.). Poiché la critica concernente l’omesso esame deveessere formulata con riferimento ad un decisivo e preciso accadimento oad una decisiva e precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cheabbia formato oggetto di discussione in giudizio, come restano estranee alparadigma normativo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. le doglianze diomessa considerazione di elementi istruttori (qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie: ex multis, Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018 e Cass., Sez. 2, n.17005 del 2024, citt.), nonché quelle di omessa valutazione di “questioni”o “argomentazioni” (Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 2019; Cass., Sez. 1, n.26305 del 2018), allo stesso modo – e a fortiori – ne rimangono fuori lecensure di omessa o erronea applicazione di norme giuridiche, idonee adintegrare – in thesi – errores iuris in iudicando o in procedendo, a secondadella natura sostanziale o processuale delle norme che si assumonoviolate” (Cass., n. 33241/2025). Nel caso di specie la ricorrente non fariferimento ad alcuno specifico fatto storico, limitandosi da un lato - comeNumero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026detto - a rimarcare l’omessa pronuncia, da parte della CTR, in ordine allededuzioni concernenti l’inerenza delle spese per il carburante e per i pranziaziendali (di cui già s’è detto); dall’altro, a confutare nel merito leconsiderazioni poste dai giudici di secondo grado a fondamento del rigettodel ricorso, in relazione alla natura di “cartiera” della “[OSCURATO:PERSONA]” (si legge, a pag. 15 del ricorso: «non possono essere innessun caso condivise le argomentazioni contenute nel provvedimentoimpugnato, per quanto concerne la presunta conoscenza dello stato di“società cartiera” da parte dell’odierna ricorrente»).2. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] deduce un «error iniudicando per assenza della violazione del principio della buona fede daparte del contribuente», per non avere la CTR tenuto in considerazione lacondizione di buona fede nella quale versava la società ricorrente la quale,a fronte della consegna e corretta fatturazione delle merci, non avevamotivo di sospettare la natura di “cartiera” della “[OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo – di difficile intelligibilità - è inammissibile perché, evocando invia del tutto generica la violazione del “principio della buona fede da partedel contribuente”, non indica le disposizioni di legge che sarebbero stateviolate. In ogni caso, il motivo è infondato, imperniandosi sull’erroneopresupposto che ad essere contestato fosse stato il compimento dioperazioni soggettivamente inesistenti (per le quali rileva laconsapevolezza del contribuente di partecipare a un’evasione fiscale:Cass., n. 24471/2022), laddove invece il rilievo si riferiva ad operazionioggettivamente inesistenti (rispetto alle quali non rileva la mala fede delcontribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione,non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se edin quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per laquale ha versato il corrispettivo: Cass., n. 28628/2021).In conclusione il ricorso va rigettato con spese, liquidate come indispositivo, a carico di parte soccombente.Numero registro generale 15133/2022Numero sezionale 4258/2026Numero di raccolta generale 20993/2026Data pubblicazione 20/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/5/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 20993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris