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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04959/2023

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11356/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11356/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 2223/2020depositata in data 26.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 11356/21R.G.

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. della Puglia, sez. staccata di Lecce, accolse in parte l’appello proposto dall ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 368/2016della C.T.P. di Brindisi, che aveva a sua volta interamente accolto il ricorso proposto da Gi ovanni Lippolis per l’annullamento di un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP, IVA, addizionali ed accessori, per l’anno 2012; detto avviso era stato emesso sul presupposto di altro avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 19.12.2013 nei confronti del Lippolis, quale intermediario dei servizi di telecomunicazione e trasmissione dati, ai fini del recupero del l’Imposta unica sulle scommesseda lui evasa; in tale sede, si era determinata induttivamente la base imponibile in € 182.251,91, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011; proprio sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle Entrate aveva dunque recuperato a tassazione l’IRPEF , l’IVA e l’IRAPdovute dal Lippolis, media nte l’avviso di accertamento oggetto di questo giudizio, notificato al contribuente in data 11.12.2014, tuttavia annullato dalla C.T.P. brindisina, in quanto l’avviso presupposto era stato anch’esso annullato; nel riformare parzialmente la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare chela vicenda processuale parallela, sull’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane, s’era definitivamente conclusaconstatando che l’attività del Lippoli s, priva di autorizzazione, s’era protratta per il 2012 per un totale di 57 giorni, sicché l’imponibile induttivamente determinabile, ai fini dell’Imposta unica sulle scommesse, era pari ad € 72.141,38; pertanto, il reddito imponibile del Lippolis andava parametrato all’8% di detta somma , consistente n ell’aggio spettante N. 11356/21R.G. all’esercentesugli incassi lordi, ai sensi del d . m . n. 279/1999, e dunque in € 5.771,31, da assoggettare ad IRPEF e ad IRAP, con esclusione dell’IVA, stante l’esenzione di cui all’art. 10 d.P.R. n. 633/1972; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi; [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ar t.2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., per aver la C.T.R. fondato la propria decisione sulle conclusioni a cui erano giunti i giudici d’appello nel giudizio parallelo, sull’accertamento doganale, salvo poi discostarsene nel calcolo della base imponibile; così facendo, la C.T.R. ha però erroneamente fatto ricorso al giudicato esterno, basandosisu una pronuncia resa tra soggetti diversi rispetto a quelli tra cui verte il presente giudizio; 1.2– con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010, dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ed ancora degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c.; sostiene l’Agenzia ricorrente che erroneamente la C.T.R. ha recepito le argomentazioni del Lippolis, con specifico riferimento all’aggio dell’8% calcolato sulla raccolta, applicabile solo in caso di attività autorizzata; non si era poi considerato che il contribuente non aveva mai fatto affluire le somme raccolte per conto di [OSCURATO:PERSONA]. verso il totalizzatore nazionale, né aveva mai assolto l’imposta unica, né infine aveva comunicato all’Agenzia delle Dogane l’ammontare delle scommesse; la ripresa qui in rilievo, dunque, era fondatasu accertamento analitico - induttivo, giacché i movimenti di denaro non N. 11356/21R.G. trovavano riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal Lippolis per l’anno in discorso; infine, era stata violata anche la norma sulla ripartizione dell’onere della prova; 1.3 – con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto che le somme incassate non fossero soggette ad IVA, giacché la disposizione che prevede l’esenzione per le operazioni di scommessa presuppone che l’attivitàsia autorizzata, il che nella specie era da escludere; 2.1 -preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, se non limitatamente al primo motivo; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, il primo motivo è infondato; nella specie, non viene infatti in rilievo alcun giudicato esterno , costituito – in tesi – dalla sentenza della C.T.R. pugliese nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento doganale; infatti, la sentenza qui impugnata si è limitata a prendere atto della variazione (per quanto effettuata nell’altra sede giudiziale di cui s’è detto ) della base imponibile utilizzata dalla stessa Agenzia delle Entrate (a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane) ai fini dell’accertamento analitico - induttivo,per le imposte di sua competenza: è del tutto ovvio che, varia ndo la N. 11356/21R.G. base imponibile ai fini dell’Imposta unica sulle scommesse, accertata induttivamente dall’Agenzia delle Dogane, ma rideterminata dal giudice tributario, non può che variare anche il parametro di riferimento per il calcolo delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, posto che la ripresa per cui è processoera stata avviata proprio sulla base delle risultanze dell’accertamento doganale, evidentemente in parte erronee; 4.1 –il secondo e il terzo motivo sono invece fondati; è pacifico che il Lippolis operava come titolare della ricevitoria per la raccolta di scommesse, benché per conto di bookmakerestero non autorizzato; ora, l’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010, stabilisce che “La base imponibile sottratta, accertataai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dicui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulvalore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivit à produttive eventualmente applicabili alsoggetto.

A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoe il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllodell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (…) .”; in proposito, ritiene la Corte che la frase “La base imponibile sottratta … è posta alla base delle rettifiche e degli accertamenti …” vada interpretata nel senso che l’importo così determinato, comunicato all’Agenzia delle Entrate ut supra, costituisceil punto di partenza dell’accertamento a quest’ultima demandato, in virtù dei propri poteri istituzionali; N. 11356/21R.G. pertanto, poiché detta base imponibile, quand’anche accertata induttivamente, rappresenta il valore finanziario degli importi incassati dal gestore, ne deriva che, qualora questi non alleghi e dimostri di aver riversato le somme stesse(in tutto o in parte) al bookmaker,detti importi sono posti alla base delle rettifiche e degli accertamenti,come espressamente stabilito dalla citata disposizione, nel senso che essi costituiscono la base di calcoloper le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP; nella sostanza, almeno ai fini che qui interessano, la sottrazione degli incassi all’Imposta unica sulle scommesse, in uno con l’inerzia del gestore circa la dimostrazione del loro riversamento al bookmaker, finisce con il neutralizzare o sterilizzare la natura originaria delle somme stesse, che così assurgono a generici ricavi d’impresa, tuttavia non dichiarati; per tale ragione, non può dunque farsi riferimento né all’aggio dell’8% di cui al d.m.n. 279/1999, né tantomeno alla fattispe cie di esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 633/1972, questioni entrambe riferibili all’attività di raccolta autorizzata; 5.1 –in definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo e il terzo sono accolti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi – avuto riguardo alla base imponibile come già accertata dal giudice d’appello - e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; N. 11356/21R.G.

P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11356/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11356/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 2223/2020depositata in data 26.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 11356/21R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. della Puglia, sez. staccata di Lecce, accolse in parte l’appello proposto dall ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 368/2016della C.T.P. di Brindisi, che aveva a sua volta interamente accolto il ricorso proposto da Gi ovanni Lippolis per l’annullamento di un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP, IVA, addizionali ed accessori, per l’anno 2012; detto avviso era stato emesso sul presupposto di altro avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 19.12.2013 nei confronti del Lippolis, quale intermediario dei servizi di telecomunicazione e trasmissione dati, ai fini del recupero del l’Imposta unica sulle scommesseda lui evasa; in tale sede, si era determinata induttivamente la base imponibile in € 182.251,91, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011; proprio sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle Entrate aveva dunque recuperato a tassazione l’IRPEF , l’IVA e l’IRAPdovute dal Lippolis, media nte l’avviso di accertamento oggetto di questo giudizio, notificato al contribuente in data 11.12.2014, tuttavia annullato dalla C.T.P. brindisina, in quanto l’avviso presupposto era stato anch’esso annullato; nel riformare parzialmente la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare chela vicenda processuale parallela, sull’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane, s’era definitivamente conclusaconstatando che l’attività del Lippoli s, priva di autorizzazione, s’era protratta per il 2012 per un totale di 57 giorni, sicché l’imponibile induttivamente determinabile, ai fini dell’Imposta unica sulle scommesse, era pari ad € 72.141,38; pertanto, il reddito imponibile del Lippolis andava parametrato all’8% di detta somma , consistente n ell’aggio spettante N. 11356/21R.G. all’esercentesugli incassi lordi, ai sensi del d . m . n. 279/1999, e dunque in € 5.771,31, da assoggettare ad IRPEF e ad IRAP, con esclusione dell’IVA, stante l’esenzione di cui all’art. 10 d.P.R. n. 633/1972; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi; [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ar t.2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., per aver la C.T.R. fondato la propria decisione sulle conclusioni a cui erano giunti i giudici d’appello nel giudizio parallelo, sull’accertamento doganale, salvo poi discostarsene nel calcolo della base imponibile; così facendo, la C.T.R. ha però erroneamente fatto ricorso al giudicato esterno, basandosisu una pronuncia resa tra soggetti diversi rispetto a quelli tra cui verte il presente giudizio; 1.2– con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010, dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ed ancora degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c.; sostiene l’Agenzia ricorrente che erroneamente la C.T.R. ha recepito le argomentazioni del Lippolis, con specifico riferimento all’aggio dell’8% calcolato sulla raccolta, applicabile solo in caso di attività autorizzata; non si era poi considerato che il contribuente non aveva mai fatto affluire le somme raccolte per conto di [OSCURATO:PERSONA]. verso il totalizzatore nazionale, né aveva mai assolto l’imposta unica, né infine aveva comunicato all’Agenzia delle Dogane l’ammontare delle scommesse; la ripresa qui in rilievo, dunque, era fondatasu accertamento analitico - induttivo, giacché i movimenti di denaro non N. 11356/21R.G. trovavano riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal Lippolis per l’anno in discorso; infine, era stata violata anche la norma sulla ripartizione dell’onere della prova; 1.3 – con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto che le somme incassate non fossero soggette ad IVA, giacché la disposizione che prevede l’esenzione per le operazioni di scommessa presuppone che l’attivitàsia autorizzata, il che nella specie era da escludere; 2.1 -preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, se non limitatamente al primo motivo; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, il primo motivo è infondato; nella specie, non viene infatti in rilievo alcun giudicato esterno , costituito – in tesi – dalla sentenza della C.T.R. pugliese nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento doganale; infatti, la sentenza qui impugnata si è limitata a prendere atto della variazione (per quanto effettuata nell’altra sede giudiziale di cui s’è detto ) della base imponibile utilizzata dalla stessa Agenzia delle Entrate (a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane) ai fini dell’accertamento analitico - induttivo,per le imposte di sua competenza: è del tutto ovvio che, varia ndo la N. 11356/21R.G. base imponibile ai fini dell’Imposta unica sulle scommesse, accertata induttivamente dall’Agenzia delle Dogane, ma rideterminata dal giudice tributario, non può che variare anche il parametro di riferimento per il calcolo delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, posto che la ripresa per cui è processoera stata avviata proprio sulla base delle risultanze dell’accertamento doganale, evidentemente in parte erronee; 4.1 –il secondo e il terzo motivo sono invece fondati; è pacifico che il Lippolis operava come titolare della ricevitoria per la raccolta di scommesse, benché per conto di bookmakerestero non autorizzato; ora, l’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010, stabilisce che “La base imponibile sottratta, accertataai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dicui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulvalore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivit à produttive eventualmente applicabili alsoggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoe il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllodell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (…) .”; in proposito, ritiene la Corte che la frase “La base imponibile sottratta … è posta alla base delle rettifiche e degli accertamenti …” vada interpretata nel senso che l’importo così determinato, comunicato all’Agenzia delle Entrate ut supra, costituisceil punto di partenza dell’accertamento a quest’ultima demandato, in virtù dei propri poteri istituzionali; N. 11356/21R.G. pertanto, poiché detta base imponibile, quand’anche accertata induttivamente, rappresenta il valore finanziario degli importi incassati dal gestore, ne deriva che, qualora questi non alleghi e dimostri di aver riversato le somme stesse(in tutto o in parte) al bookmaker,detti importi sono posti alla base delle rettifiche e degli accertamenti,come espressamente stabilito dalla citata disposizione, nel senso che essi costituiscono la base di calcoloper le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP; nella sostanza, almeno ai fini che qui interessano, la sottrazione degli incassi all’Imposta unica sulle scommesse, in uno con l’inerzia del gestore circa la dimostrazione del loro riversamento al bookmaker, finisce con il neutralizzare o sterilizzare la natura originaria delle somme stesse, che così assurgono a generici ricavi d’impresa, tuttavia non dichiarati; per tale ragione, non può dunque farsi riferimento né all’aggio dell’8% di cui al d.m.n. 279/1999, né tantomeno alla fattispe cie di esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 633/1972, questioni entrambe riferibili all’attività di raccolta autorizzata; 5.1 –in definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo e il terzo sono accolti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi – avuto riguardo alla base imponibile come già accertata dal giudice d’appello - e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; N. 11356/21R.G. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composi
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