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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0084 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

3 giugno 1964 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Nella presente causa, de Vos van Steenwijk contro la [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente chiede : 1 o l'annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA], adeguandosi al parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione in merito alla nomina in ruolo dell'interessato, a norma dell'articolo 102 dello Statuto, ha risolto il suo contratto; 2 o il risarcimento dei danni, per l'importo, che egli non esita a fissare di 5 milioni di franchi lussemburghesi.

Sebbene la formulazione delle conclusioni sia un po più ampia, le richieste del ricorrente si riducono, sostanzialmente, a quelle da me appena enunciate; la prima di esse si risolve in un ricorso per l'annullamento, proposto a norma dell'articolo 91 dello Statuto, la seconda, e questa soltanto (contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente), in un ricorso di merito.

Dalla fase scritta, dagli atti di causa e dall'audizione dei testi avete tratto tutti i possibili chiarimenti sui fatti; le questioni giuridiche, a loro volta, mi sembrano ampiamente delucidate dalla vostra giurisprudenza, e in particolare dalla sentenza.

Leroy.

Le mie osservazioni saranno pertanto brevi.

I Sulle conclusioni tendenti all'annullamento Seguirò l'analisi fatta dal giudice relatore nella relazione di udienza.

La prima censura riguarda l'irregolarità del procedimento di integrazione.

A questo proposito il ricorrente invoca : 1 o le irregolarità a suo parere ravvisabili nello svolgimento del periodo di prova e nella proroga della, prova stessa; 2 o le irregolarità dello stesso procedimento di integrazione. a) Sul periodo di prova.

Il periodo di prova, dice il ricorrente, doveva durare fino al 15 novembre 1961, ma il 16 febbraio 1962, in base a una «nota di prova» nel complesso molto favorevole, il direttore del Centro decideva di prolungare tale periodo per altri sei mesi, e precisamente fino al 15 maggio 1962.

In tale data, avrebbe dovuto essere redatta una seconda nota di prova: ebbene, essa intervenne solo nel novembre 1962, sotto forma di una «relazione sulle attitudini» che, di gran lunga meno favorevole della prima nota di prova, è quella su cui la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione si è in effetti basata.

La tesi del ricorrente è che dopo l'entrata in vigore dello Statuto non era possibile decidere una proroga, perché l'articolo 34 dello Statuto stesso non era applicabile.

E ammettendo che lo fosse, esso è stato violato, perché la seconda nota di prova è del novembre 1962, mentre il periodo di prova era giunto a termine il 15 maggio.

Si tratta di irregolarità che hanno gravemente nuociuto al ricorrente, perché la [OSCURATO:PERSONA] ha basato il suo giudizio sulla seconda nota, mentre avrebbe dovuto conoscere solo la prima.

Signori, io non riesco a capire come tali pretese irregolarità relative al periodo di prova possano incidere sulla regolarità del procedimento d'integrazione.

Nella sentenza de Bruyn, 25/60 , del 1 o marzo 1962, voi avete posto in rilievo che l'esistenza di un periodo di prova contrasta in un certo senso con la natura giuridica di un contratto di impiego, di durata illimitata e risolubile da entrambe le parti con un mese di preavviso, come i contratti c.d.

«di Bruxelles».

Tuttavia, esso è ormai una consuetudine, ed è per tale motivo che nella sentenza de Bruyn voi ne avete tenuto conto nel valutare la reciproca posizione giuridica delle parti.

Ma ciò è avvenuto perché nel caso di specie si trattava di un licenziamento verificatosi al termine del periodo di prova e apparentemente fondato su una pretesa insufficienza della prova stessa (in realtà, la decisione non era motivata) : vi era dunque un nesso giuridico diretto tra la prova e il licenziamento.

Nella fattispecie attuale, al contrario, un nesso del genere non sussiste: i dipendenti in prova hanno, proprio come tutti gli altri, in base all'art. 102, una legittima aspettativa al passaggio in ruolo, purché siano in servizio da almeno sei mesi.

Per gli uni, come per gli altri, la [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 102 si deve pronunciare in base ad un rapporto sull'idoneità, che viene chiamato rapporto di integrazione, e che deve essere formulato, in ogni caso, nel periodo in cui si svolgono le operazioni di integrazione.

Ed è proprio quanto è stato fatto; si può anzi dire che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una grave irregolarità se si fosse accontentata di un «rapporto sulla prova» che risaliva a quasi un anno prima e che era stato steso in regime contrattuale e in un periodo in cui lo Statuto non era stato nemmeno pubblicato. b) Sull'irregolarità del procedimento di integrazione propriamente detto.

Tale capo comprende due censure : 1 o Il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non è stato integralmente sottoposto al ricorrente prima della decisione con cui gli si negava il passaggio in ruolo, né è stato inserito nel suo fascicolo personale.

Signori, mi sembra evidente che il parere della [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta l'elemento finale del procedimento di integrazione e che vincola la stessa autorità investita del potere di nomina, non deve essere comunicato all'interessato prima che tale autorità abbia preso la sua decisione.

D'altra parte, il parere è stato reso noto al ricorrente per mezzo della decisione, e ciò l'ha messo in grado, come osserva la convenuta, di contestare in giudizio la decisione stessa. 2 o Il procedimento, dato che l'interessato non è stato messo a confronto con il capo servizio che ha steso il rapporto su di lui, non si sarebbe svolto in contradittorio.

Qui, Signori, non posso che richiamarmi alle mie osservazioni, su tale argomento, nella causa Leroy (Raccolta , IX, pag. 422).

Il confronto con i superiori non è, a mio parere, un diritto dell'interessato: è necessario, ma anche sufficiente «che la [OSCURATO:PERSONA], prima di decidere negativamente, abbia esaminato l'intero fascicolo ed ottenuto eventualmente dal capo servizio, dall'interessato stesso o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, ogni altro supplementare elemento di valutazione che contribuisca alla formazione di un'opinione scevra di dubbi e di perplessità».

Ora, nel caso di specie, ciò è avvenuto.

Sia il fascicolo personale, sia il rapporto di integrazione sono stati resi noti al ricorrente; questi ha potuto presentare le proprie osservazioni in merito a tale rapporto e si è ampiamente valso di tale diritto.

Rilevo del resto che egli non precisa con quale capo servizio avrebbe dovuto essere messo a confronto, e su quali punti il confronto sarebbe dovuto avvenire.

La seconda censura attiene all'irregolarità del giudizio sull'interessato, formulato sia nel rapporto di integrazione sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di integrazione.

A questo proposito, il ricorrente lamenta la violazione del Trattato e lo sviamento di potere. a) Sulla violazione del Trattato : invocando la «violazione del Trattato», e cioè l'illegittimità obiettiva, l'interessato fa tutta la cronistoria dei suoi rapporti con l'Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare con le autorità di Ispra, discutendo, in effetti, sulla fondatezza del parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione.

Ora, come ho ricordato, ci troviamo qui in presenza di un ricorso di annullamento.

La competenza che l'art. 102 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] di integrazione ha per oggetto la formulazione di un giudizio di valore , che tenga conto del comportamento dell'interessato nell'esercizio delle sue funzioni al fine di valutare la sua idoneità a svolgere in modo permanente le funzioni corrispondenti alla sua qualifica gerarchica.

In merito a tale competenza, il controllo del giudice può vertere (al, di fuori delle esigenze formali della motivazione che non vengono qui in rilievo), solo sull'accertamento materiale dei fatti che sono serviti di base al giudizio della [OSCURATO:PERSONA] o sulla pertinenza dei motivi invocati, in riferimento alla decisione che è stata presa. 1 o Per quanto riguarda la materialità dei fatti , la questione potrebbe sorgere solo se la decisione di non integrazione si fosse fondata unicamente, o in via principale, su uno o più fatti precisi, di cui si tratterebbe allora di accertare l'esattezza.

E questo non è assolutamente il caso, dato che a fondamento del parere della [OSCURATO:PERSONA] si trova una valutazione complessiva del comportamento dell'interessato. 2 o Per quanto attiene a ciò che ho definito la « pertinenza dei motivi » rispetto alla decisione che è stata presa, si potrebbe anzitutto formulare l'ipotesi che la decisione con cui si è negato il passaggio in ruolo sia in realtà una sanzione disciplinare dissimulata e presa senza compiere formalità in proposito previste, come per esempio abbiamo visto nella causa 18/63, Schmitz-Wollast (sentenza 19 marzo 1964), sebbene la sentenza non si sia espressamente pronunciata su tale punto.

Ma quest'ipotesi non trova riscontro nel caso in esame : «l'ignoranza dei più elementari principi di disciplina e, in particolare, le molteplici assenze non motivate», di cui tiene conto il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, costituiscono solo uno degli elementi sui quali si fonda la sua valutazione complessiva del comportamento del ricorrente.

Non siamo quindi in presenza di una sanzione disciplinare dissimulata.

Né l'esattezza materiale dei fatti, e precisamente delle «molteplici assenze non motivate», risulta seriamente contestata.

Si potrebbe allora pensare che, come nella causa Mirossevich, l'interessato non sia stato messo in grado di dimostrare le sue capacità.

Ed è proprio su questa linea che sembra suprattutto porsi il ricorrente.

È ovvio che un controllo del genere deve essere esperito tenendo conto della natura delle mansioni espletate.

E sotto questo profilo, la causa Mirossevich e l'attuale controversia non presentano alcun elemento comune, anzi, quest'ultima differisce ancora più dal caso Mirossevich che la causa Leroy.

Le funzioni del ricorrente consistevano nel collaborare, alle dirette dipendenze del direttore del Centro e senza attribuzioni ben definite, allo svolgimento di un compito molto generale di riorganizzazione dei servizi.

Si trattava di un compito difficile, che lo stesso interessato aveva accettato, se non addirittura sollecitato, ed è evidente che esso si è risolto in un insuccesso.

E sebbene sia poco probabile che la responsabilità di tale insuccesso sia tutta del ricorrente, non spetta a voi giudicarne.

A voi basta constatare che, almeno per un periodo di più mesi, al ricorrente sono stati affidati diversi compiti che gli permettevano di dare prova delle sue capacità, e che inoltre una nuova possibilità gli è stata offerta in proposito dopo l'arrivo del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è nulla che permetta di sostenere che egli non sia stato posto in grado di dimostrare le sue attitudini.

Di fatto, sebbene la Corte, anche qui, non debba sostituire il proprio giudizio a quello della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, non si può fare a meno di essere colpiti dalla constatazione che, fra le ineguali qualità riconosciute al ricorrente dal rapporto di integrazione, le qualità di iniziativa sono quelle su cui il giudizio è stato meno favorevole: e si tratta proprio delle qualità che appaiono più necessarie per l'espletamento delle mansioni attribuite all'interessato. b) Sullo sviamento di potere : non ritengo necessario dire su questo mezzo molto di più di quanto già risulta dall'osservazione appena fatta; rileverò soltanto che non vi è alcun indizio da cui arguire che il parere della [OSCURATO:PERSONA] non sia fondato su considerazioni di carattere obiettivo, ma abbia tenuto conto, per esempio, dell'animosità che, a partire da un certo momento, il direttore del Centro avrebbe nutrito nei confronti del ricorrente.

II Sulla pretesa di risarcimento Dato che la decisione impugnata non è stata annullata, e che essa non contiene, d'altra parte, «critiche superflue» nei confronti della persona dell'interessato, la pretesa, per la parte in cui è fondata sull'illecito , deve esser respinta.

Così pure esse devono venire respinte per la parte in cui si lamenta l'insufficiente termine di preavviso: l'interessato ha fruito dell'indennità contrattuale di un mese, unita all'indennità di due mesi prevista dall'art. 34 dello Statuto, al quale l'art. 102 fa rinvio.

Le disposizioni inderogabili dello Statuto a questo proposito sembrano escludere una valutazione particolare effettuata dal giudice caso per caso.

Concludo quindi chiedendo che il ricorso sia respinto — e che le spese siano poste a carico del ricorrente, salvo quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea dell'[OSCURATO:PERSONA], che dovranno essere sopportate da quest'ultima a norma dell'art. 70 del Regolamento di procedura.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0084 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 3 giugno 1964 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Nella presente causa, de Vos van Steenwijk contro la [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente chiede : 1 o l'annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA], adeguandosi al parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione in merito alla nomina in ruolo dell'interessato, a norma dell'articolo 102 dello Statuto, ha risolto il suo contratto; 2 o il risarcimento dei danni, per l'importo, che egli non esita a fissare di 5 milioni di franchi lussemburghesi. Sebbene la formulazione delle conclusioni sia un po più ampia, le richieste del ricorrente si riducono, sostanzialmente, a quelle da me appena enunciate; la prima di esse si risolve in un ricorso per l'annullamento, proposto a norma dell'articolo 91 dello Statuto, la seconda, e questa soltanto (contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente), in un ricorso di merito. Dalla fase scritta, dagli atti di causa e dall'audizione dei testi avete tratto tutti i possibili chiarimenti sui fatti; le questioni giuridiche, a loro volta, mi sembrano ampiamente delucidate dalla vostra giurisprudenza, e in particolare dalla sentenza. Leroy. Le mie osservazioni saranno pertanto brevi. I Sulle conclusioni tendenti all'annullamento Seguirò l'analisi fatta dal giudice relatore nella relazione di udienza. La prima censura riguarda l'irregolarità del procedimento di integrazione. A questo proposito il ricorrente invoca : 1 o le irregolarità a suo parere ravvisabili nello svolgimento del periodo di prova e nella proroga della, prova stessa; 2 o le irregolarità dello stesso procedimento di integrazione. a) Sul periodo di prova. Il periodo di prova, dice il ricorrente, doveva durare fino al 15 novembre 1961, ma il 16 febbraio 1962, in base a una «nota di prova» nel complesso molto favorevole, il direttore del Centro decideva di prolungare tale periodo per altri sei mesi, e precisamente fino al 15 maggio 1962. In tale data, avrebbe dovuto essere redatta una seconda nota di prova: ebbene, essa intervenne solo nel novembre 1962, sotto forma di una «relazione sulle attitudini» che, di gran lunga meno favorevole della prima nota di prova, è quella su cui la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione si è in effetti basata. La tesi del ricorrente è che dopo l'entrata in vigore dello Statuto non era possibile decidere una proroga, perché l'articolo 34 dello Statuto stesso non era applicabile. E ammettendo che lo fosse, esso è stato violato, perché la seconda nota di prova è del novembre 1962, mentre il periodo di prova era giunto a termine il 15 maggio. Si tratta di irregolarità che hanno gravemente nuociuto al ricorrente, perché la [OSCURATO:PERSONA] ha basato il suo giudizio sulla seconda nota, mentre avrebbe dovuto conoscere solo la prima. Signori, io non riesco a capire come tali pretese irregolarità relative al periodo di prova possano incidere sulla regolarità del procedimento d'integrazione. Nella sentenza de Bruyn, 25/60 , del 1 o marzo 1962, voi avete posto in rilievo che l'esistenza di un periodo di prova contrasta in un certo senso con la natura giuridica di un contratto di impiego, di durata illimitata e risolubile da entrambe le parti con un mese di preavviso, come i contratti c.d. «di Bruxelles». Tuttavia, esso è ormai una consuetudine, ed è per tale motivo che nella sentenza de Bruyn voi ne avete tenuto conto nel valutare la reciproca posizione giuridica delle parti. Ma ciò è avvenuto perché nel caso di specie si trattava di un licenziamento verificatosi al termine del periodo di prova e apparentemente fondato su una pretesa insufficienza della prova stessa (in realtà, la decisione non era motivata) : vi era dunque un nesso giuridico diretto tra la prova e il licenziamento. Nella fattispecie attuale, al contrario, un nesso del genere non sussiste: i dipendenti in prova hanno, proprio come tutti gli altri, in base all'art. 102, una legittima aspettativa al passaggio in ruolo, purché siano in servizio da almeno sei mesi. Per gli uni, come per gli altri, la [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 102 si deve pronunciare in base ad un rapporto sull'idoneità, che viene chiamato rapporto di integrazione, e che deve essere formulato, in ogni caso, nel periodo in cui si svolgono le operazioni di integrazione. Ed è proprio quanto è stato fatto; si può anzi dire che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una grave irregolarità se si fosse accontentata di un «rapporto sulla prova» che risaliva a quasi un anno prima e che era stato steso in regime contrattuale e in un periodo in cui lo Statuto non era stato nemmeno pubblicato. b) Sull'irregolarità del procedimento di integrazione propriamente detto. Tale capo comprende due censure : 1 o Il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non è stato integralmente sottoposto al ricorrente prima della decisione con cui gli si negava il passaggio in ruolo, né è stato inserito nel suo fascicolo personale. Signori, mi sembra evidente che il parere della [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta l'elemento finale del procedimento di integrazione e che vincola la stessa autorità investita del potere di nomina, non deve essere comunicato all'interessato prima che tale autorità abbia preso la sua decisione. D'altra parte, il parere è stato reso noto al ricorrente per mezzo della decisione, e ciò l'ha messo in grado, come osserva la convenuta, di contestare in giudizio la decisione stessa. 2 o Il procedimento, dato che l'interessato non è stato messo a confronto con il capo servizio che ha steso il rapporto su di lui, non si sarebbe svolto in contradittorio. Qui, Signori, non posso che richiamarmi alle mie osservazioni, su tale argomento, nella causa Leroy (Raccolta , IX, pag. 422). Il confronto con i superiori non è, a mio parere, un diritto dell'interessato: è necessario, ma anche sufficiente «che la [OSCURATO:PERSONA], prima di decidere negativamente, abbia esaminato l'intero fascicolo ed ottenuto eventualmente dal capo servizio, dall'interessato stesso o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, ogni altro supplementare elemento di valutazione che contribuisca alla formazione di un'opinione scevra di dubbi e di perplessità». Ora, nel caso di specie, ciò è avvenuto. Sia il fascicolo personale, sia il rapporto di integrazione sono stati resi noti al ricorrente; questi ha potuto presentare le proprie osservazioni in merito a tale rapporto e si è ampiamente valso di tale diritto. Rilevo del resto che egli non precisa con quale capo servizio avrebbe dovuto essere messo a confronto, e su quali punti il confronto sarebbe dovuto avvenire. La seconda censura attiene all'irregolarità del giudizio sull'interessato, formulato sia nel rapporto di integrazione sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di integrazione. A questo proposito, il ricorrente lamenta la violazione del Trattato e lo sviamento di potere. a) Sulla violazione del Trattato : invocando la «violazione del Trattato», e cioè l'illegittimità obiettiva, l'interessato fa tutta la cronistoria dei suoi rapporti con l'Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare con le autorità di Ispra, discutendo, in effetti, sulla fondatezza del parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione. Ora, come ho ricordato, ci troviamo qui in presenza di un ricorso di annullamento. La competenza che l'art. 102 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] di integrazione ha per oggetto la formulazione di un giudizio di valore , che tenga conto del comportamento dell'interessato nell'esercizio delle sue funzioni al fine di valutare la sua idoneità a svolgere in modo permanente le funzioni corrispondenti alla sua qualifica gerarchica. In merito a tale competenza, il controllo del giudice può vertere (al, di fuori delle esigenze formali della motivazione che non vengono qui in rilievo), solo sull'accertamento materiale dei fatti che sono serviti di base al giudizio della [OSCURATO:PERSONA] o sulla pertinenza dei motivi invocati, in riferimento alla decisione che è stata presa. 1 o Per quanto riguarda la materialità dei fatti , la questione potrebbe sorgere solo se la decisione di non integrazione si fosse fondata unicamente, o in via principale, su uno o più fatti precisi, di cui si tratterebbe allora di accertare l'esattezza. E questo non è assolutamente il caso, dato che a fondamento del parere della [OSCURATO:PERSONA] si trova una valutazione complessiva del comportamento dell'interessato. 2 o Per quanto attiene a ciò che ho definito la « pertinenza dei motivi » rispetto alla decisione che è stata presa, si potrebbe anzitutto formulare l'ipotesi che la decisione con cui si è negato il passaggio in ruolo sia in realtà una sanzione disciplinare dissimulata e presa senza compiere formalità in proposito previste, come per esempio abbiamo visto nella causa 18/63, Schmitz-Wollast (sentenza 19 marzo 1964), sebbene la sentenza non si sia espressamente pronunciata su tale punto. Ma quest'ipotesi non trova riscontro nel caso in esame : «l'ignoranza dei più elementari principi di disciplina e, in particolare, le molteplici assenze non motivate», di cui tiene conto il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, costituiscono solo uno degli elementi sui quali si fonda la sua valutazione complessiva del comportamento del ricorrente. Non siamo quindi in presenza di una sanzione disciplinare dissimulata. Né l'esattezza materiale dei fatti, e precisamente delle «molteplici assenze non motivate», risulta seriamente contestata. Si potrebbe allora pensare che, come nella causa Mirossevich, l'interessato non sia stato messo in grado di dimostrare le sue capacità. Ed è proprio su questa linea che sembra suprattutto porsi il ricorrente. È ovvio che un controllo del genere deve essere esperito tenendo conto della natura delle mansioni espletate. E sotto questo profilo, la causa Mirossevich e l'attuale controversia non presentano alcun elemento comune, anzi, quest'ultima differisce ancora più dal caso Mirossevich che la causa Leroy. Le funzioni del ricorrente consistevano nel collaborare, alle dirette dipendenze del direttore del Centro e senza attribuzioni ben definite, allo svolgimento di un compito molto generale di riorganizzazione dei servizi. Si trattava di un compito difficile, che lo stesso interessato aveva accettato, se non addirittura sollecitato, ed è evidente che esso si è risolto in un insuccesso. E sebbene sia poco probabile che la responsabilità di tale insuccesso sia tutta del ricorrente, non spetta a voi giudicarne. A voi basta constatare che, almeno per un periodo di più mesi, al ricorrente sono stati affidati diversi compiti che gli permettevano di dare prova delle sue capacità, e che inoltre una nuova possibilità gli è stata offerta in proposito dopo l'arrivo del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è nulla che permetta di sostenere che egli non sia stato posto in grado di dimostrare le sue attitudini. Di fatto, sebbene la Corte, anche qui, non debba sostituire il proprio giudizio a quello della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, non si può fare a meno di essere colpiti dalla constatazione che, fra le ineguali qualità riconosciute al ricorrente dal rapporto di integrazione, le qualità di iniziativa sono quelle su cui il giudizio è stato meno favorevole: e si tratta proprio delle qualità che appaiono più necessarie per l'espletamento delle mansioni attribuite all'interessato. b) Sullo sviamento di potere : non ritengo necessario dire su questo mezzo molto di più di quanto già risulta dall'osservazione appena fatta; rileverò soltanto che non vi è alcun indizio da cui arguire che il parere della [OSCURATO:PERSONA] non sia fondato su considerazioni di carattere obiettivo, ma abbia tenuto conto, per esempio, dell'animosità che, a partire da un certo momento, il direttore del Centro avrebbe nutrito nei confronti del ricorrente. II Sulla pretesa di risarcimento Dato che la decisione impugnata non è stata annullata, e che essa non contiene, d'altra parte, «critiche superflue» nei confronti della persona dell'interessato, la pretesa, per la parte in cui è fondata sull'illecito , deve esser respinta. Così pure esse devono venire respinte per la parte in cui si lamenta l'insufficiente termine di preavviso: l'interessato ha fruito dell'indennità contrattuale di un mese, unita all'indennità di due mesi prevista dall'art. 34 dello Statuto, al quale l'art. 102 fa rinvio. Le disposizioni inderogabili dello Statuto a questo proposito sembrano escludere una valutazione particolare effettuata dal giudice caso per caso. Concludo quindi chiedendo che il ricorso sia respinto — e che le spese siano poste a carico del ricorrente, salvo quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea dell'[OSCURATO:PERSONA], che dovranno essere sopportate da quest'ultima a norma dell'art. 70 del Regolamento di procedura.
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