CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/20261. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 2878/2023 depositata in data 28/09/2023, harigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.2831/2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milanoaveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamenteincorporata da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) control’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2016,veniva recuperata l’IVA indebitamente detratta in relazione a operazioniritenute esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972.2. La CGT2 ha evidenziato che la società contribuente è una Agenzia per ilLavoro che somministra lavoratori e servizi a favore di enti pubblici e privatied è pagata attraverso un ricarico sul compenso che il cliente corrispondeal lavoratore somministrato. In base alle leggi vigenti (L. 196/1997; D. Lgs.276/2003) la società, data l’attività svolta, è obbligata a a versare uncontributo, pari al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori, alsomministrati. [OSCURATO:PERSONA] è costituto in forma di libera associazione senza finedi lucro e i soci sono le Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per ilLavoro, le [OSCURATO:PERSONA] e le Organizzazioni sindacali dellacategoria dei lavoratori somministrati. La contribuente non erogadirettamente i corsi di formazione ai suoi lavoratori, ma si avvale dellasocietà di formazione [OSCURATO:PERSONA] spa che organizza i corsi(finanziati dalla sovvenzione del Fondo) ed emette fatture con IVA a caricodella contribuente, la quale a sua volta detrae l’IVA in questione. Il giudicedi appello, in particolare, ha dato rilievo alla circostanza dell’emissione dellafattura da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per rilevare l’insorgenzain capo alla società contribuente del diritto alla detrazione dell’IVAaddebitata in rivalsa, rilevando che la contestazione relativa all’esenzionedovesse essere fatta nei confronti del soggetto che aveva emesso la fattura.Numero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/20263. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione, affidandosi a un motivo.4. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositatorequisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di trattazione dellacausa in pubblica udienza chiesta dalla parte controricorrente. Le SezioniUnite di questa Corte hanno, infatti, precisato che l'art. 375 c.p.c., nel testonovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad esseredefiniti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e diparticolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima nonricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora ilprincipio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perchéconseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur inrelazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass.,Sez. U, 19/02/2024, n. 4331). Nel caso di specie – come vedremo meglioinfra – viene in rilievo una norma di carattere interpretativo contenuta nellalegge finanziaria del 2025, coerente con gli orientamenti di questa Corte.2. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 10, comma 1, n. 20), 19 e 21, d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in quanto,pur riscontrando i requisiti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10,comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972 – e cioè la rilevanza pubblicisticadel [OSCURATO:PERSONA], il fatto che a quest’ultimo Openjobmetis, in qualitàdi soggetto promotore dell’attività di formazione, comunicasse le iniziativeNumero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026di formazione che intendeva promuovere attraverso gli Enti, secondo lemodalità previste dal vademecum del Fondo medesimo, che, in seguito,comunicava alla società contribuente l’ammissibilità o meno del corso alfinanziamento - ha ritenuto che l’IVA fosse, comunque, detraibile,incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n.633 del 1972, il quale prevede che: «Non è detraibile l’imposta relativaall’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti ocomunque non soggette all’imposta …»3. Il motivo di ricorso è infondato, essendo sufficiente la correzione dellamotivazione della sentenza impugnata.La questione centrale della presente controversia ruota attornoall’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972 eall’applicabilità, o meno, dell’esenzione dal pagamento dell’IVA prevista datale disposizione per «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventùe quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese daistituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri emateriali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materiescolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».Difatti, nell’ipotesi in cui tale norma fosse applicabile al caso in esame,sarebbe corretta la censura prospettata dalla parte ricorrente circa la nondetraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.Tale soluzione è, tuttavia, smentita dall’esame del quadro normativo internoe unionale, così come interpretato dalla giurisprudenza unionale e dilegittimità.4. In ordine all’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 20), d.P.R. n.633 del 1972 occorre richiamare quanto precisato dal decreto della PrimaPresidente 24/10/2024, n. 27559, reso ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., doveNumero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026si rileva che la sua applicazione richiede il concorso di due requisiti: uno dinatura soggettiva (in base al quale l’organismo che eroga la formazionedeve essere un istituto pubblico oppure un soggetto riconosciuto da unapubblica amministrazione) e uno di natura oggettiva (che inerisce all’attivitàformativa, con riferimento a prestazioni didattiche e, segnatamente, diformazione professionale). Vengono, poi richiamati alcuni precedenti dilegittimità, tra i quali Cass. 21/03/2019, n. 7943 e, ai fini del caso in esame,Cass., 30/06/2020, n. 13086, dove si afferma che, in tema di IVA, l'attivitàavente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale,rientrando tra quelle commerciali, è soggetta all'imposta e dà diritto, aisensi dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, alla detrazione dell'IVAassolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati nella realizzazionedella predetta attività, senza che rilevi l'eventuale erogazione di contributipubblici a fondo perduto, applicandosi l'art. 14, comma 10, della l. n. 537del 1993, soltanto nel caso in cui il versamento eseguito dagli enti pubbliciper l'esecuzione di corsi di formazione del personale si inserisca in unrapporto sinallagmatico e assuma natura di corrispettivo, rilevando all'uopolo "ius superveniens" costituito dall'art. 10, comma 2 ter, del d.l. n. 210 del2015, conv. in l. n. 21 del 2016, norma d'interpretazione autentica dell'art.19 cit. e tenuto conto della «sanatoria» operata dal successivo comma 2quater, per effetto del quale resta ferma la detrazione ove operataanteriormente all'entrata in vigore della legge n. 21 del 2016 e l'impostanon sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesaammessa al finanziamento.4.1. Rispetto al quadro nomofilattico appena evocato si innesta, in modocoerente, la norma (di interpretazione autentica, su cui v. infra 4.2.)contenuta nella legge finanziaria del 2025, richiamata nella requisitoria dellaProcura Generale della Corte di cassazione. In particolare, l’art. 1, comma38, legge n. 207 del 2024 prevede che: «Le prestazioni di formazione reseai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4Numero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società diformazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensidell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sonoimponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»4.2. Gli (eventuali) dubbi sul fatto se tale disposizione abbia portatainnovativa o integri una norma di interpretazione autentica (come tale,applicabile anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore)sono eliminati dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 1, comma 39, leggen. 207 del 2024, secondo il quale: «In considerazione dell'incertezzainterpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati daicontribuenti in relazione alle prestazioni di cui al comma 38 effettuateanteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i qualinon siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsid'imposta.» Difatti, non solo il riferimento iniziale all’incertezzainterpretativa pregressa, ma anche la norma intertemporale che fa salvi icomportamenti dei contribuenti anteriormente all’entrata in vigore dellalegge n. 207 del 2024, porta a concludere che il comma 38 cit. abbia portatainterpretativa e non innovativa.La precisazione dell’assoggettamento a IVA delle prestazioni formativerese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensidell'articolo 4 d.lgs. n. 276 del 2003, da enti e società di formazionefinanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12,comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, comporta, quindi, che tali prestazionifuoriescano dall’ambito di applicativo delle esenzioni scolpite nell’art. 10,comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972.4.3. L’art. 1, comma 38, legge n. 207 del 2024 è altresì coerente con ilquadro normativo e giurisprudenziale unionale, dove viene in rilievo, sottoil primo profilo, l’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE (hinc:Direttiva IVA 2006) e, sotto il secondo profilo la sentenza della Corte digiustizia dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (causa C-319/12, MDDP).Numero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte di giustizia dell’UE ha precisato (§ 25) che: «i termini con i qualisono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della sesta direttivadevono essere interpretati restrittivamente. Tuttavia, l’interpretazione ditali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da dette esenzionie rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativoal sistema comune di IVA. Pertanto questa regola d’interpretazionerestrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni dicui al suddetto articolo 132 debbano essere interpretati in un modo chepriverebbe tali esenzioni dei loro effetti.»4.4. Allo stesso tempo è stato affermato che l’obiettivo di tale esenzioneè quello di garantire un trattamento più favorevole, in materia di IVA, alleprestazioni connesse all’insegnamento, in modo da facilitare l’accesso a taliprestazioni, evitando l’aumento dei costi che si verificherebbe nel caso delloro assoggettamento all’IVA (§ 26; v. anche CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA],Commissione/Germania, C-287/00, § 47).Nell’ipotesi in cui le prestazioni di formazione e riqualificazioneprofessionale (per limitare l’analisi all’ipotesi che viene in rilievo nel caso dispecie) siano svolte da un organismo diverso da un ente pubblicol’esenzione passa dal riconoscimento da parte del singolo Stato membro chetale organismo persegua finalità simili a quelle degli enti pubblici che sioccupano di attività formativa, come risulta dal testo dell’art. 132, par. 1,lett. i), Direttiva IVA 2006, secondo il quale l’esenzione dal pagamentodell’imposta sul valore aggiunto riguarda (anche) la «formazione o lariqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessionidi beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblicoaventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membrointeressato come aventi finalità simili.»4.5. La CGUE ha precisato che non osta al riconoscimento dell’esenzioneil carattere commerciale dell’attività svolta (CGUE, [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit., § 27),così come non possono essere esclusi dalla nozione di «organismo pubblico»Numero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026menzionata nell’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva IVA 2006, gli enti privatiche perseguono scopi di lucro (CGUE, 28/11/2013, cit., § 28). Viene, quindi,concluso, al § 39, che: «le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, letterai), 133 e 134 della direttiva IVA devono interpretarsi nel senso che nonostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi nonpubblici siano esentati dall’IVA. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, letterai), di tale direttiva osta ad un’esenzione dell’insieme delle prestazioni diservizi educativi, in maniera generale, senza che si prendano inconsiderazione le finalità perseguite da organismi non pubblici cheforniscono prestazioni siffatte.»A tal proposito la stessa CGUE 28/11/2013 cit. rinvia al § 35 dellasentenza CGUE 23/05/2005 (causa C-498/03), dove si legge al § 34:«Secondo un'interpretazione letterale del testo di tali altre versioni dell'art.13, parte A, n. 1, lett. g), e h), della sesta direttiva, al fine di beneficiaredell'esenzione è infatti sufficiente che ricorrano due requisiti, ossia, da unlato, che si tratti di prestazioni connesse all'assistenza sociale e allasicurezza sociale, o alla tutela dell'infanzia e della gioventù, e, dall'altro, chele suddette prestazioni siano fornite da organismi di diritto pubblico o daaltri organismi riconosciuti come aventi, dal punto di vista sostanziale,carattere sociale.» Quanto affermato dalla giurisprudenza europea conriferimento all’art. 13 Direttiva 1977/388/CEE assume rilievo, in ragionedella sostanziale corrispondenza della lettera i) dell’art. 13 della DirettivaIVA del 1977 alla lettera i) dell’art. 132 Direttiva IVA 2006, secondo quantoriscontrabile anche alla tavola di concordanza allegata all’ultima direttiva inmateria di imposta sul valore aggiunto.4.6. La CGUE, 28/11/2013, cit., §§ 37 e 38, ha, infine, precisato che:«Nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVAnon precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità similipossono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale diogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffattoNumero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere. [OSCURATO:PERSONA] dispongono al riguardo di un potere discrezionale (v., in tal senso,citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e Montecello, punti 49 e 51, nonchéZimmermann, punto 26). Spetta inoltre ai giudici nazionali valutare se gliStati membri, imponendo simili condizioni, abbiano rispettato i limiti del loropotere discrezionale osservando i principi del diritto dell’Unione, inparticolare il principio di parità di trattamento il quale, in materia di IVA, sitraduce nel principio di neutralità fiscale (v., in tal senso, citate sentenzeKingscrest Associates e Montecello, punto 52, nonché L.u.P., punto 48).»4.7. La declinazione dei principi di parità di trattamento e di neutralitàfiscale con riferimento all’applicabilità (o meno) dell’esenzione previstadall’art. 132, lett. i), Direttiva IVA 2006 alle prestazioni formative erogateda soggetti aventi natura privatistica ed esercenti attività commerciale siricava dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea appenarichiamata, dove, al § 56, si precisa che:− un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 delladirettiva o della disposizione nazionale che traspone quest’ultimo, ildiritto a detrazione dell’IVA assolta a monte se, in ragione diun’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi fornitia valle non sono assoggettati all’IVA;− tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità dellasuddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), delladirettiva IVA affinché quest’ultima non sia applicata quando, purtenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione inparola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non puòoggettivamente considerarsi come un organismo avente finalità similia quelle di enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione, aisensi della suddetta disposizione, il che spetta al giudice nazionaleverificare, e, in quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dalNumero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’IVA e quest’ultimopotrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte.4.8. Dalla norma unionale (art. 132, lett. i), Direttiva IVA – così comeinterpretata dalla CGUE - emerge, quindi, che il riconoscimento delperseguimento, da parte di organismi diversi dagli enti pubblici, di finalitàsimili è rimesso al diritto nazionale. Nondimeno, spetta ai giudici nazionaliverificare se la discrezionalità dei singoli Stati membri, nel porre condizionie modalità per il riconoscimento necessario per l’esenzione prevista nell’art.132, comma 1, lett. i), Direttiva IVA 2006, sia stata esercitata nel rispettodei principi di neutralità fiscale e di parità di trattamento.4.9. Proprio il principio appena evocato finisce per costituire un limitealla discrezionalità del singolo Stato membro nel plasmare il requisitosoggettivo necessario per l’esenzione prevista nell’art. 132, lett. i), DirettivaIVA: il riconoscimento (del perseguimento di finalità simili a quelle degli entidi diritto pubblico) non può essere fatto nei confronti di un soggetto che nonpossa oggettivamente considerarsi come un organismo avente finalità similia quelle di enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione (CGUE,28/11/2013, § 56).La previsione, ad opera dell’art. 1, comma 38, legge n. 207 del 2024,dell’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggettiautorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 d.lgs. n.276 del 2003, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondobilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003è, pertanto, pienamente coerente con la norma unionale (art. 132, lett. i,Direttiva IVA del 2006), così come interpretata dalla CGUE. Gli enti e lesocietà di formazione che erogano prestazioni formative (nella specieQuanta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non possono, infatti, essere considerate,oggettivamente, come organismi aventi finalità simili a quelle di enti didiritto pubblico aventi scopo di istruzione, nonostante l’accesso afinanziamenti attraverso il fondo gestito da Forma.Temp. Quest’ultimoNumero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026costituisce, infatti, un soggetto giuridico di natura associativa ex art. 36 c.c.e dotato di personalità giuridica (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003),che gestisce i contributi versati dalle agenzie di formazione e lavoro (comel’odierna parte ricorrente) ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 276 del2003 e destinati (anche) alla formazione e riqualificazione professionale deilavoratori.I compiti del Ministero del Lavoro sono di due tipi e sono disciplinatidall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 276 del 2003.Il primo riguarda l’autorizzazione rilasciata ai fini dell’attivazione delfondo, che richiede la verifica preventiva della congruità, rispetto alle finalitàistituzionali, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento delfondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziariacomplessiva del sistema.Il secondo riguarda l’attività di vigilanza e di approvazione deldocumento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento deicontributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamentodegli interventi di cui ai primi due commi dell’art. 12 d.lgs. n. 276 del 2003.In sostanza, lo scopo della normativa appena richiamata è funzionalead assicurare le attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori,prevedendo, da un lato, la creazione delle relative risorse finanziariemediante l’imposizione di contributi alle agenzie per il lavoro (art. 12,comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003) e, dall’altro lato, la gestione di tali risorseda parte di fondi (come Forma.Temp) assoggettati ad attività di vigilanzadel Ministero del Lavoro ai fini della corretta gestione e allocazione dellerisorse pervenute dai contributi versati dalle agenzie del lavoro.Le autorizzazioni e la vigilanza svolta dal Ministero del Lavorosull’attività dei fondi di cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, perquanto collegate all’attività di formazione svolta dagli enti e società (grazieal meccanismo di finanziamento creato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 276del 2003), integrano, tuttavia, profili del tutto eterogenei rispetto alNumero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026riconoscimento, in capo ai soggetti che erogano le prestazioni formative,del perseguimento di finalità simili a quelle proprie degli enti di dirittopubblico aventi scopo di istruzione.La natura degli enti e delle società (come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)che organizzano l’attività di formazione professionale e riqualificazione deilavoratori non dipende, quindi, dal meccanismo di finanziamentopredisposto dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, gestito dai fondidi cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003 e con l’attività di controllodel Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 276 del2003. Si tratta, infatti, di un meccanismo la cui finalità è quella di garantirela formazione e la riqualificazione professionale (individuando le risorsegrazie a contributi posti a carico delle agenzie per il lavoro) e di assicurarnela gratuità in favore dei lavoratori che ne sono destinatari, senza che siaalterata, al contempo, la natura (privatistica e affatto assimilabile agli entipubblici) dei soggetti chiamati ad organizzare ed erogare le prestazioni diformazione per il solo fatto che il loro pagamento è assicurato dal fondo dicui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003. Ciò è quello che, a benvedere, è stato chiarito dalla norma di interpretazione autentica nelprecisare che le prestazioni erogate dagli enti e dalle società finanziatidel citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai finidell'imposta sul valore aggiunto.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, essendo sufficiente la sola correzione della motivazionedella sentenza impugnata, il cui dispositivo, nel confermare la sentenza diprime cure che accoglieva il ricorso della contribuente, è da considerareconforme a diritto.6. Le spese legali del presente giudizio, considerate le incertezzeinterpretative evidenziate dallo stesso legislatore, devono esserecompensate.Numero registro generale 7112/2024Numero sezionale 3651/2026Numero di raccolta generale 21601/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;dispone la compensazione delle spese legali del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]