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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38360/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di non eseguibilità della sentenza irrevocabile di condanna, emessa a suo carico all'esito del procedimento c.d.

Fehida, in ragione delle restrizioni subite al diritto di intrattenere colloqui con il difensore - circo- stanza che gli aveva impedito di preparare adeguata difesa ed aveva reso iniquo il processo secondo le statuizioni della Corte EDU nella sentenza Ocalan c.

Turchia - sulla base della disciplina normativa di cui all'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) ultimo periodo, ord. pen. poi dichiarata inco- stituzionale dalla Consulta con sentenza n. 143 del 20 giugno 2013.

1.1. La Corte ha rilevato che in base all'art. 673 cod. proc. pen. la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva è permessa solo in caso di abrogazione della norma incriminatrice o di declaratoria di incosti- tuzionalità della stessa; che la citata pronuncia della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo in relazione a profili concernenti le modalità procedurali e non alla norma sostanziale, con conseguente inidoneità della stessa a determinare l'effetto di cui all'art. 673 cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la mera documentazione relativa alla effettuazione di colloqui difen- sivi in corso di processo nei limiti consentiti dalla normativa allora vigente non comporta di per sé alcun automatismo circa l'esistenza di un rapporto causale tra la lamentata limitatezza dei colloqui e la pronuncia di condanna intervenuta nel singolo processo.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione nell'inte- resse di Vottari, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Araniti, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 30 L. 87/1953 e 673 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 6 CEDU, 3, 24, 25 e 111 Cost.L'ordinanza impugnata merita censura poiché non si è confrontata con le argomentazioni difensive svolte, trincerandosi dietro il paravento dell'in- tangibilità del giudicato.

Il difensore afferma, in sintesi, che Vottari, sottoposto al regime de- tentivo differenziato per tutta la durata del procedimento sino all'irrevoca- bilità della sentenza, non ha avuto la possibilità di difendersi in maniera adeguata e di confrontarsi, senza limitazioni, con i propri difensori per tutta la durata del processo di primo e di secondo grado, con la conseguenza che la condanna è frutto di un procedimento caratterizzato dalla violazione delle garanzie difensive, essendosi prodotta una sentenza, proprio per tale ragione, illegittima.

La difesa evidenzia che la Corte avrebbe fornito un'interpretazione dell'art. 673 cod. proc. pen. ormai superata, trascurando che tale norma non esclude che in sede di esecuzione possano venire in rilievo situazioni diverse che impongono comunque una modifica del giudicato.

Inoltre, il riferimento alla "norma dichiarata incostituzionale", conte- nuto nell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, evoca, secondo il ricorrente, qualsiasi tipologia di norma penale e, quindi, anche quelle sul trattamento sanzionatorio, non incontrando il limite, previsto dall'art. 673 cod. proc. pen., della norma incriminatrice in senso stretto.

Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annulla- mento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento.

1.1. È palesemente priva di qualsiasi fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente dell'obbligatoria conformazione da parte del giudice dell'esecu- zione ai principi enunciati nella sentenza della Corte EDU nel caso Ocalan c.

Turchia.

Come osservato dai Giudici di merito e già affermato da questa Corte, tale pronuncia non può definirsi "sentenza pilota" poiché si è limitata a riscontrare l'incompatibilità con i principi convenzionali che regolano il giu- sto processo di precise disposizioni dell'ordinamento giuridico vigente in Turchia, peraltro riguardanti più in generale le modalità di esercizio del diritto di difesa, senza essersi occupata delle norme di cui all'art. 41 bis ord. pen., né di altra disciplina del sistema processuale italiano (Cass. sez. 1, n. 52965 del 04/07/2014, Attanasio, rv. 261811, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ammissibilità della revisione di processo celebrato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, la quale ha di- chiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in tema di limitazione dei colloqui tra detenuti sot- toposti a regime differenziato e loro difensori).Tanto è stato affermato in riferimento all'esclusione della possibilità di riapertura del processo mediante revisione, ma conserva validità anche in relazione ad incidente volto ad ottenere la declaratoria d'ineseguibilità del giudicato di condanna.

Non può, quindi, censurarsi il provvedimento in esame laddove ha escluso ogni forma di automatismo circa l'esistenza di un rapporto causale tra il regime limitativo dei colloqui e la pronuncia di condanna subita all'esito di un processo celebrato con le garanzie di legge.

Invero, l'incidenza della disciplina limitatrice del numero dei colloqui sul concreto esercizio del diritto di difesa - nel singolo processo celebrato, durante la vigenza della norma dichiarata incostituzionale - deve essere oggetto di accertamento effettivo in sede di ricorso alla Corte Europea, e non può essere desunta dal contenuto della sentenza Ocalan contro [OSCURATO:PERSONA] chia, per quanto sinora affermato.

In ogni caso, assume valore dirimente per la soluzione del caso la constatazione che le disposizioni contenute nell'art. 41 bis ord. pen. non riguardano l'accertamento del reato, né la determinazione del relativo trat- tamento sanzionatorio, ma regolano piuttosto le modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta nei confronti di soggetti ritenuti di particolare pericolosità (Cass. sez. 7, ord. n. 6548 del 14/01/2016 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 265748 - 01).

Pertanto, la sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) ultimo periodo, ord. pen.,nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui coi difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospen- sione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41 bis, non incidendo su una norma di diritto penale sostanziale Che qua- lifichi per specie o quantità la legalità della pena inflitta con sentenza di condanna, pronunciata prima dell'intervento della Consulta, non è idonea a produrre effetti sull'intangibilità del giudicato e sull'eseguibilità del titolo che lo contiene.

Tale conclusione non è peraltro smentita per effetto della previsione di cui all'art. 30 della legge n. 87 del 1953, che, in coerenza con l'art. 136 Cost., stabilisce che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" ed invalidante sia per il futuro, che in via retroattiva in riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla sua pubbli- cazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare ap- plicazione.

Il principio di retroattività riguarda però soltanto i rapporti tut- tora pendenti, non quelli già esauriti, che restano soggetti alla disciplina dichiarata in contrasto con la Costituzione, dovendosi per tali intendere "tutti quelli che sui. piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui ef- fetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità" (Corte cost., n. 139 del 3/5/1984; Cass. Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc.

Lista, rv. 236535; Sez.

U., 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697), ad eccezione di quanto disposto per la materia penale sostanziale dallo stesso art. 30 L. 87/1953, nonché quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di non eseguibilità della sentenza irrevocabile di condanna, emessa a suo carico all'esito del procedimento c.d. Fehida, in ragione delle restrizioni subite al diritto di intrattenere colloqui con il difensore - circo- stanza che gli aveva impedito di preparare adeguata difesa ed aveva reso iniquo il processo secondo le statuizioni della Corte EDU nella sentenza Ocalan c. Turchia - sulla base della disciplina normativa di cui all'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) ultimo periodo, ord. pen. poi dichiarata inco- stituzionale dalla Consulta con sentenza n. 143 del 20 giugno 2013. 1.1. La Corte ha rilevato che in base all'art. 673 cod. proc. pen. la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva è permessa solo in caso di abrogazione della norma incriminatrice o di declaratoria di incosti- tuzionalità della stessa; che la citata pronuncia della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo in relazione a profili concernenti le modalità procedurali e non alla norma sostanziale, con conseguente inidoneità della stessa a determinare l'effetto di cui all'art. 673 cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la mera documentazione relativa alla effettuazione di colloqui difen- sivi in corso di processo nei limiti consentiti dalla normativa allora vigente non comporta di per sé alcun automatismo circa l'esistenza di un rapporto causale tra la lamentata limitatezza dei colloqui e la pronuncia di condanna intervenuta nel singolo processo. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione nell'inte- resse di Vottari, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Araniti, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 30 L. 87/1953 e 673 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 6 CEDU, 3, 24, 25 e 111 Cost.L'ordinanza impugnata merita censura poiché non si è confrontata con le argomentazioni difensive svolte, trincerandosi dietro il paravento dell'in- tangibilità del giudicato. Il difensore afferma, in sintesi, che Vottari, sottoposto al regime de- tentivo differenziato per tutta la durata del procedimento sino all'irrevoca- bilità della sentenza, non ha avuto la possibilità di difendersi in maniera adeguata e di confrontarsi, senza limitazioni, con i propri difensori per tutta la durata del processo di primo e di secondo grado, con la conseguenza che la condanna è frutto di un procedimento caratterizzato dalla violazione delle garanzie difensive, essendosi prodotta una sentenza, proprio per tale ragione, illegittima. La difesa evidenzia che la Corte avrebbe fornito un'interpretazione dell'art. 673 cod. proc. pen. ormai superata, trascurando che tale norma non esclude che in sede di esecuzione possano venire in rilievo situazioni diverse che impongono comunque una modifica del giudicato. Inoltre, il riferimento alla "norma dichiarata incostituzionale", conte- nuto nell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, evoca, secondo il ricorrente, qualsiasi tipologia di norma penale e, quindi, anche quelle sul trattamento sanzionatorio, non incontrando il limite, previsto dall'art. 673 cod. proc. pen., della norma incriminatrice in senso stretto. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annulla- mento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1.1. È palesemente priva di qualsiasi fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente dell'obbligatoria conformazione da parte del giudice dell'esecu- zione ai principi enunciati nella sentenza della Corte EDU nel caso Ocalan c. Turchia. Come osservato dai Giudici di merito e già affermato da questa Corte, tale pronuncia non può definirsi "sentenza pilota" poiché si è limitata a riscontrare l'incompatibilità con i principi convenzionali che regolano il giu- sto processo di precise disposizioni dell'ordinamento giuridico vigente in Turchia, peraltro riguardanti più in generale le modalità di esercizio del diritto di difesa, senza essersi occupata delle norme di cui all'art. 41 bis ord. pen., né di altra disciplina del sistema processuale italiano (Cass. sez. 1, n. 52965 del 04/07/2014, Attanasio, rv. 261811, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ammissibilità della revisione di processo celebrato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, la quale ha di- chiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in tema di limitazione dei colloqui tra detenuti sot- toposti a regime differenziato e loro difensori).Tanto è stato affermato in riferimento all'esclusione della possibilità di riapertura del processo mediante revisione, ma conserva validità anche in relazione ad incidente volto ad ottenere la declaratoria d'ineseguibilità del giudicato di condanna. Non può, quindi, censurarsi il provvedimento in esame laddove ha escluso ogni forma di automatismo circa l'esistenza di un rapporto causale tra il regime limitativo dei colloqui e la pronuncia di condanna subita all'esito di un processo celebrato con le garanzie di legge. Invero, l'incidenza della disciplina limitatrice del numero dei colloqui sul concreto esercizio del diritto di difesa - nel singolo processo celebrato, durante la vigenza della norma dichiarata incostituzionale - deve essere oggetto di accertamento effettivo in sede di ricorso alla Corte Europea, e non può essere desunta dal contenuto della sentenza Ocalan contro [OSCURATO:PERSONA] chia, per quanto sinora affermato. In ogni caso, assume valore dirimente per la soluzione del caso la constatazione che le disposizioni contenute nell'art. 41 bis ord. pen. non riguardano l'accertamento del reato, né la determinazione del relativo trat- tamento sanzionatorio, ma regolano piuttosto le modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta nei confronti di soggetti ritenuti di particolare pericolosità (Cass. sez. 7, ord. n. 6548 del 14/01/2016 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 265748 - 01). Pertanto, la sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) ultimo periodo, ord. pen.,nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui coi difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospen- sione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41 bis, non incidendo su una norma di diritto penale sostanziale Che qua- lifichi per specie o quantità la legalità della pena inflitta con sentenza di condanna, pronunciata prima dell'intervento della Consulta, non è idonea a produrre effetti sull'intangibilità del giudicato e sull'eseguibilità del titolo che lo contiene. Tale conclusione non è peraltro smentita per effetto della previsione di cui all'art. 30 della legge n. 87 del 1953, che, in coerenza con l'art. 136 Cost., stabilisce che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" ed invalidante sia per il futuro, che in via retroattiva in riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla sua pubbli- cazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare ap- plicazione. Il principio di retroattività riguarda però soltanto i rapporti tut- tora pendenti, non quelli già esauriti, che restano soggetti alla disciplina dichiarata in contrasto con la Costituzione, dovendosi per tali intendere "tutti quelli che sui. piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui ef- fetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità" (Corte cost., n. 139 del 3/5/1984; Cass. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, rv. 236535; Sez. U., 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697), ad eccezione di quanto disposto per la materia penale sostanziale dallo stesso art. 30 L. 87/1953, nonché quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il r
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