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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05716/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria di replica con conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza del 14/07/2020 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di seguito indicati, rideterminando, in accoglimento dell'appello del P.M., la pena inflitta in un anno e sette mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, sono stati attribuiti i seguenti reati: 1) art. 81, secondo comma, 110, cod. pen., art. 5, comma 15 del d.

Igs. 16/07/2012, n. 109, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una procedura di emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, falsamente indicato, nella domanda di emersione, [OSCURATO:PERSONA] come lavoratore domestico, nonostante non avesse mai lavorato alle dipendenze del Fattorusso, successivamente sottoscrivendo il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (capo H); 2) art. 48, 81, secondo comma, 110, 479 cod. pen., perché, in concorso con le persone sopra indicate, si accordava affinché, dopo la condotta indicata nel capo H, [OSCURATO:PERSONA] presentasse una domanda di permesso di soggiorno fondata sulle false dichiarazioni e documentazioni di cui allo stesso capo H, traendo in inganno il funzionario della Questura, il quale aveva rilasciato il permesso di soggiorno ideologicamente falso in quanto basato su presupposti inesistenti (capo I); 3) art. 110 cod. pen. e 12, comma 5, d.

Igs. 25/07/1998, n. 286, perché, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con le persone sopra indicate, favoriva la permanenza di quest'ultimo nel territorio dello Stato, ponendo le condotte sopra descritte sub H e I, in cambio del pagamento di una somma di denaro da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo L).

2. Nell'interesse del Fattorusso è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo vengono contestualmente denunciati vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che la condizione di soggetto non completamente autosufficiente del Fattorusso e le conseguenti limitazioni per lo svolgimento di attività lavorativa comportavano la necessità di un lavoratore domestico di categoria C Superior proprio nell'esecuzione dell'attività presso la pizzeria nella quale il Fattorusso lavorava più che presso l'abitazione dove lo Xie pure aveva chiesto ed ottenuto di vivere; b) che proprio la necessaria flessibilità esecutiva imponeva di intendere la dichiarazione contestata nel senso che in essa era indicato uno dei possibili luoghi di svolgimento della prestazione, ma non necessariamente l'unico o il principale; c) che al momento della dichiarazione il Fattorusso aveva messo la propria abitazione a disposizione dello Xie, offrendo vitto e alloggio, dei quali il lavoratore aveva ritenuto di non fruire in epoca successiva al 30/01/2013, anche perché le prestazioni richieste non richiedevano quasi mai la materiale esecuzione delle stesse all'interno della residenza; d) che la circostanza che lo stesso 30/01/2013 lo Xie non avesse eseguito alcuna prestazione non poteva costituire la base per alcuna generalizzazione ed era compatibile con la possibilità che si trattasse del giorno di riposo; e) che le stesse intercettazioni acquisite confermavano la presenza dello Xie presso la pizzeria del Fattorusso; f) che l'esame della disciplina contrattuale collettiva consente di affermare che il corretto adempimento del contratto di lavoro di badante domestico di categoria C Superior non prevede che le prestazioni e mansioni debbano essere svolte all'interno dell'abitazione della persona non autosufficiente.

2.2. Con un secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge.

Richiamate le critiche appena esaminate, il motivo investe l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo I, ponendo in discussione l'attendibilità delle intercettazioni, che si prestano a varie interpretazioni indicate nell'atto di appello e trascurate dalla sentenza impugnata, anche con riguardo ai contenuti favorevoli all'imputato.

Si aggiunge: a) con riferimento al reato di cui al capo L, che neppure vi era prova della ricezione da parte dell'imputato di un corrispettivo da parte della Xie, in favore del quale erano stati versati contributi e stipendi; b) con riferimento al reato di cui al capo I, che si tratta di reato proprio che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale; c) che neppure era configurabile il meno grave reato di cui all'art. 483 cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nonché memoria di replica con richieste nell'interesse del ricorrente.

Considerato in diritto

1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza ed assenza di specificità.

Al fine di apprezzare l'assoluta genericità delle doglianze in punto di ricostruzione dei fatti e la manifesta infondatezza delle censure giuridiche, occorre considerare che il procedimento nel quale si è inserita la condotta del Fattorusso e dei correi, è disciplinato dall'art. 5 del d.

Igs. 109 del 2012, che era indirizzato a quanti occupassero irregolarmente, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuassero ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31/12/2011.L'oggetto del procedimento è costituito, per quanto riguardi i reati di cui ai capi H) e I), innanzi tutto, dalla veridicità del rapporto di lavoro che si affermava esistente.

E in questa prospettiva ha poco pregio indugiare - come si è fatto, prima, nell'atto di appello e, poi, nel ricorso per cassazione - sulla flessibilità del lavoro domestico e sull'astratto significato delle previsioni contrattuali collettive idonee a definire le mansioni del lavoratore domestico, perché l'oggetto del processo non riguarda ciò che legittimamente sarebbe potuto accadere, ma ciò che in concreto è accaduto, per come ricostruito razionalmente dai giudici di merito.

E allora, la circostanza che lo Xie sia stato qualificato non solo come «convivente», ma come svolgente le proprie prestazioni presso la residenza dell'imputato, è stata logicamente valorizzata dai giudici di merito come indicativa del falso e non - come il Fattorusso pretenderebbe - quale conseguenza della rigidità burocratica del modulo sottoscritto.

La prestazione che viene indicata come svolta e come destinata a svolgersi è esattamente quella del badante presso la resiclienza del Fattorusso e quest'ultimo non ha affatto rappresentato, secondo quanto si afferma in ricorso, «uno dei possibili luoghi in cui si possa svolgere la prestazione», ma un luogo in cui, secondo quanto accertato in dibattimento, la prestazione non è mai stata eseguita.

E il fatto - del tutto inspiegato - che il convivente abbia rinunciato al vitto e all'alloggio offertogli è stato - ancora una volta del tutto logicamente, alla luce della globale valutazione dei dati acquisiti - apprezzato dai giudici di merito come indice della assoluta non rispondenza al vero del dichiarato.

Le generiche deduzioni contenute in ricorso, quanto alla portata della non autosufficienza del Fattorusso e quanto alla necessità di fruire delle prestazioni dello Xie presso la pizzeria e non presso la propria abitazione, peraltro collidono (senza bisogno di indugiare su quanto si legge nella sentenza di primo grado secondo cui sarebbe stato lo stesso imputato a riferire che lo Xie «sarebbe andato di tanto in tanto ad aiutarlo presso la sua pizzeria») con il contenuto delle intercettazioni riportato nella sentenza di primo grado e oggetto di critiche prive di qualunque specificità in appello e che, se possibile, diventano ancora più generiche nel ricorso per cassazione.

In realtà, anche il brano riportato nella sentenza impugnata rivela che lo Xie si recava presso la pizzeria non per eseguire prestazioni lavorative ma nel quadro dell'attuazione del pactum sceleris finalizzato all'illecito conseguimento del permesso di soggiorno.

Ma sono soprattutto i brani delle conversazioni - ricordati in particolare dalla sentenza di primo grado e riguardanti il pagamento di quanto il Fattorusso pretendeva- a dimostrare la portata dell'operazione posta in essere e ad illuminare il significato del licenziamento dello Xie qualche giorno dopo il ritiro del permesso di soggiorno.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, 5.3ebbar, Rv. 263715 - 01).

L'indicazione giurisprudenziale, peraltro, comporta che, in sede di appello, la censura della interpretazione fornita dal giudice di primo grado debba essere specifica e non limitarsi a generiche congetture sfornite di qualunque base delle risultanze delle prove acquisite.

In termini poi del tutto privi di specificità viene contestata l'attendibilità delle conversazioni tra i correi.

In tale cornice di riferimento, il pagamento dei contributi rappresenta null'altro che uno degli artifici posti in essere per dissimulare l'assenza di qualunque rapporto.

D'altra parte, il pagamento della retribuzione - che, ove fosse avvenuto, si presterebbe, alla luce degli elementi sopra indicati, ad essere apprezzato alla stessa stregua del versamento degli oneri previdenziali - non emerge da alcun dato, mentre, per poter rappresentare sia pure astrattamente una circostanza idonea a sorreggere il ragionevole dubbio dovrebbe in qualche modo essere documentato.

Come è evidente, non si tratta affatto di invertire l'onere probatorio, al contrario assolto dalla pubblica accusa con la dimostrazione della assoluta non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese e l'acquisizione del contenuto delle intercettazioni, ma di prendere atto che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo esso fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04).

E, nel caso di specie, siffatto materiale è del tutto assente.

Dimostrata la falsità delle dichiarazioni e la percezione del corrispettivo da parte del Fattorusso, resta solo da rilevare la manifesta infondatezza delle critiche indirizzate alla configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen., giacché non è in discussione il carattere proprio del reato.

Piuttosto, va ribadito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato, come nel caso di specie, dall'inganno del terzo, autore mediato (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica con conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 14/07/2020 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di seguito indicati, rideterminando, in accoglimento dell'appello del P.M., la pena inflitta in un anno e sette mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, sono stati attribuiti i seguenti reati: 1) art. 81, secondo comma, 110, cod. pen., art. 5, comma 15 del d. Igs. 16/07/2012, n. 109, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una procedura di emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, falsamente indicato, nella domanda di emersione, [OSCURATO:PERSONA] come lavoratore domestico, nonostante non avesse mai lavorato alle dipendenze del Fattorusso, successivamente sottoscrivendo il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (capo H); 2) art. 48, 81, secondo comma, 110, 479 cod. pen., perché, in concorso con le persone sopra indicate, si accordava affinché, dopo la condotta indicata nel capo H, [OSCURATO:PERSONA] presentasse una domanda di permesso di soggiorno fondata sulle false dichiarazioni e documentazioni di cui allo stesso capo H, traendo in inganno il funzionario della Questura, il quale aveva rilasciato il permesso di soggiorno ideologicamente falso in quanto basato su presupposti inesistenti (capo I); 3) art. 110 cod. pen. e 12, comma 5, d. Igs. 25/07/1998, n. 286, perché, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con le persone sopra indicate, favoriva la permanenza di quest'ultimo nel territorio dello Stato, ponendo le condotte sopra descritte sub H e I, in cambio del pagamento di una somma di denaro da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo L). 2. Nell'interesse del Fattorusso è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo vengono contestualmente denunciati vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che la condizione di soggetto non completamente autosufficiente del Fattorusso e le conseguenti limitazioni per lo svolgimento di attività lavorativa comportavano la necessità di un lavoratore domestico di categoria C Superior proprio nell'esecuzione dell'attività presso la pizzeria nella quale il Fattorusso lavorava più che presso l'abitazione dove lo Xie pure aveva chiesto ed ottenuto di vivere; b) che proprio la necessaria flessibilità esecutiva imponeva di intendere la dichiarazione contestata nel senso che in essa era indicato uno dei possibili luoghi di svolgimento della prestazione, ma non necessariamente l'unico o il principale; c) che al momento della dichiarazione il Fattorusso aveva messo la propria abitazione a disposizione dello Xie, offrendo vitto e alloggio, dei quali il lavoratore aveva ritenuto di non fruire in epoca successiva al 30/01/2013, anche perché le prestazioni richieste non richiedevano quasi mai la materiale esecuzione delle stesse all'interno della residenza; d) che la circostanza che lo stesso 30/01/2013 lo Xie non avesse eseguito alcuna prestazione non poteva costituire la base per alcuna generalizzazione ed era compatibile con la possibilità che si trattasse del giorno di riposo; e) che le stesse intercettazioni acquisite confermavano la presenza dello Xie presso la pizzeria del Fattorusso; f) che l'esame della disciplina contrattuale collettiva consente di affermare che il corretto adempimento del contratto di lavoro di badante domestico di categoria C Superior non prevede che le prestazioni e mansioni debbano essere svolte all'interno dell'abitazione della persona non autosufficiente. 2.2. Con un secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge. Richiamate le critiche appena esaminate, il motivo investe l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo I, ponendo in discussione l'attendibilità delle intercettazioni, che si prestano a varie interpretazioni indicate nell'atto di appello e trascurate dalla sentenza impugnata, anche con riguardo ai contenuti favorevoli all'imputato. Si aggiunge: a) con riferimento al reato di cui al capo L, che neppure vi era prova della ricezione da parte dell'imputato di un corrispettivo da parte della Xie, in favore del quale erano stati versati contributi e stipendi; b) con riferimento al reato di cui al capo I, che si tratta di reato proprio che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale; c) che neppure era configurabile il meno grave reato di cui all'art. 483 cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nonché memoria di replica con richieste nell'interesse del ricorrente. Considerato in diritto 1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza ed assenza di specificità. Al fine di apprezzare l'assoluta genericità delle doglianze in punto di ricostruzione dei fatti e la manifesta infondatezza delle censure giuridiche, occorre considerare che il procedimento nel quale si è inserita la condotta del Fattorusso e dei correi, è disciplinato dall'art. 5 del d. Igs. 109 del 2012, che era indirizzato a quanti occupassero irregolarmente, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuassero ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31/12/2011.L'oggetto del procedimento è costituito, per quanto riguardi i reati di cui ai capi H) e I), innanzi tutto, dalla veridicità del rapporto di lavoro che si affermava esistente. E in questa prospettiva ha poco pregio indugiare - come si è fatto, prima, nell'atto di appello e, poi, nel ricorso per cassazione - sulla flessibilità del lavoro domestico e sull'astratto significato delle previsioni contrattuali collettive idonee a definire le mansioni del lavoratore domestico, perché l'oggetto del processo non riguarda ciò che legittimamente sarebbe potuto accadere, ma ciò che in concreto è accaduto, per come ricostruito razionalmente dai giudici di merito. E allora, la circostanza che lo Xie sia stato qualificato non solo come «convivente», ma come svolgente le proprie prestazioni presso la residenza dell'imputato, è stata logicamente valorizzata dai giudici di merito come indicativa del falso e non - come il Fattorusso pretenderebbe - quale conseguenza della rigidità burocratica del modulo sottoscritto. La prestazione che viene indicata come svolta e come destinata a svolgersi è esattamente quella del badante presso la resiclienza del Fattorusso e quest'ultimo non ha affatto rappresentato, secondo quanto si afferma in ricorso, «uno dei possibili luoghi in cui si possa svolgere la prestazione», ma un luogo in cui, secondo quanto accertato in dibattimento, la prestazione non è mai stata eseguita. E il fatto - del tutto inspiegato - che il convivente abbia rinunciato al vitto e all'alloggio offertogli è stato - ancora una volta del tutto logicamente, alla luce della globale valutazione dei dati acquisiti - apprezzato dai giudici di merito come indice della assoluta non rispondenza al vero del dichiarato. Le generiche deduzioni contenute in ricorso, quanto alla portata della non autosufficienza del Fattorusso e quanto alla necessità di fruire delle prestazioni dello Xie presso la pizzeria e non presso la propria abitazione, peraltro collidono (senza bisogno di indugiare su quanto si legge nella sentenza di primo grado secondo cui sarebbe stato lo stesso imputato a riferire che lo Xie «sarebbe andato di tanto in tanto ad aiutarlo presso la sua pizzeria») con il contenuto delle intercettazioni riportato nella sentenza di primo grado e oggetto di critiche prive di qualunque specificità in appello e che, se possibile, diventano ancora più generiche nel ricorso per cassazione. In realtà, anche il brano riportato nella sentenza impugnata rivela che lo Xie si recava presso la pizzeria non per eseguire prestazioni lavorative ma nel quadro dell'attuazione del pactum sceleris finalizzato all'illecito conseguimento del permesso di soggiorno. Ma sono soprattutto i brani delle conversazioni - ricordati in particolare dalla sentenza di primo grado e riguardanti il pagamento di quanto il Fattorusso pretendeva- a dimostrare la portata dell'operazione posta in essere e ad illuminare il significato del licenziamento dello Xie qualche giorno dopo il ritiro del permesso di soggiorno. Al riguardo, va ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, 5.3ebbar, Rv. 263715 - 01). L'indicazione giurisprudenziale, peraltro, comporta che, in sede di appello, la censura della interpretazione fornita dal giudice di primo grado debba essere specifica e non limitarsi a generiche congetture sfornite di qualunque base delle risultanze delle prove acquisite. In termini poi del tutto privi di specificità viene contestata l'attendibilità delle conversazioni tra i correi. In tale cornice di riferimento, il pagamento dei contributi rappresenta null'altro che uno degli artifici posti in essere per dissimulare l'assenza di qualunque rapporto. D'altra parte, il pagamento della retribuzione - che, ove fosse avvenuto, si presterebbe, alla luce degli elementi sopra indicati, ad essere apprezzato alla stessa stregua del versamento degli oneri previdenziali - non emerge da alcun dato, mentre, per poter rappresentare sia pure astrattamente una circostanza idonea a sorreggere il ragionevole dubbio dovrebbe in qualche modo essere documentato. Come è evidente, non si tratta affatto di invertire l'onere probatorio, al contrario assolto dalla pubblica accusa con la dimostrazione della assoluta non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese e l'acquisizione del contenuto delle intercettazioni, ma di prendere atto che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo esso fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). E, nel caso di specie, siffatto materiale è del tutto assente. Dimostrata la falsità delle dichiarazioni e la percezione del corrispettivo da parte del Fattorusso, resta solo da rilevare la manifesta infondatezza delle critiche indirizzate alla configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen., giacché non è in discussione il carattere proprio del reato. Piuttosto, va ribadito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato, come nel caso di specie, dall'inganno del terzo, autore mediato (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632 - 01). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere
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