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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 19158/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] trasportato dieci panetti di hashish sull'autovettura condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado con motivazione logica, fondata sull'evidenze probatorie, e dunque non sindacabile in questa sede, ha ritenuto dimostrato il concorso della Scartozzi tenuto conto che i dieci panetti erano trasportati sull'autovettura e gettati dal finestrino dal complice durante le manovre diversive della donna che tentava di darsi alla fuga dopo l'intervento degli operanti.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla finalità di spaccio e al diniego del fatto lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedi pag. 6 quanto al diniego di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tenuto conto del peso di circa in chilogrammo di stupefacente).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'g 'e pl stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] trasportato dieci panetti di hashish sull'autovettura condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado con motivazione logica, fondata sull'evidenze probatorie, e dunque non sindacabile in questa sede, ha ritenuto dimostrato il concorso della Scartozzi tenuto conto che i dieci panetti erano trasportati sull'autovettura e gettati dal finestrino dal complice durante le manovre diversive della donna che tentava di darsi alla fuga dopo l'intervento degli operanti. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla finalità di spaccio e al diniego del fatto lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedi pag. 6 quanto al diniego di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tenuto conto del peso di circa in chilogrammo di stupefacente). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'g 'e pl stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris