CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26435/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale ed autorizzazione del Giudice delegato allegate al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria-Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 2548/7/14, depositata il 31 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La sentenza in epigrafe confermava quella con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Reggio di Calabria aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti dell'allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con la quale era stata recuperata VIVA non versata per indebita detrazione del credito d'imposta cui la società aveva rinunziato in sede di dichiarazione integratva ex art. 49, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, onde accedere a condono per gli anni dal 1986 al 1990, riportando, tuttavia, detto credito nella dichiarazione IVA del 1991. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. La società, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso effettuata dall'Agenzia delle entrate in osservanza dell'ordinanza resa ad esito dell'udienza del 28 ottobre 2021, si costituisce resistendo con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione. Espone la ricorrente Agenzia delle entrate che la sentenza impugnata fa integrale richiamo alla sentenza di primo grado, senza riportare i motivi di appello e senza esprimere alcuna effettiva motivazione, per l'effetto meramente apparente. Ciò integra le dedotte violazioni di legge e comporta la nullità della sentenza medesima per sostanziale inesistenza della motivazione. Riguardo al motivo che ne occupa, preliminarmente deve rilevarsi come non colga nel segno l'eccezione d'inammissibilità spiegata dalla società nel controricorso sul presupposto che la formulazione dello stesso sarebbe tesa ad eludere la preclusione derivante dal combinato disposto degli artt. 348-ter, quinto comma, e 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme decisione di merito. Invero, in nessun modo, il motivo deduce omesso esame di fatti storici decisivi e controversi, ma, con assoluta coerenza rispetto all'illustrazione delle ragioni ad esso sottese, individua in rubrica il mezzo azionato attraverso il richiamo dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., appuntando la censura sulla nullità affliggente la sentenza impugnata per difetto di un essenziale elemento costitutivo qual è, indubbiamente, la motivazione ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992. Né coglie nel segno l'ulteriore osservazione della società controricorrente, secondo cui il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, e per ciò pur sempre inammissibile, alla luce dell'inammissibilità già dell'atto d'appello agenziale, posto che il motivo con quest'ultimo fatto valere era inidoneo a sovvertire la decisione della CTP: infatti - prosegue la società, peraltro non costituitasi in appello - la CTP, "contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia, non aveva per nulla violato la disposizione dell'art. 49 L. 413/91", avendo invece "sostenuto che il recupero del credito rinunciato avrebbe dovuto essere effettuato mediante apposito avviso di accertamento", e non mediante diretta iscrizione a ruolo. Al riguardo, in contrario, mette conto di osservare che, a fronte dell'avere la stessa CTR, nella sentenza impugnata, indicato una diversa "ratio decidendi" della sentenza di primo grado, laddove espressamente riferisce che la CTP aveva "accolto il ricorso osservando che IHUfficio avrebbe dovuto rettificare le dichiarazioni annuali IVA degli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, eliminando il credito d'imposta al quale la parte aveva irrevocabilmente rinunziato, al momento della presentazione dell'ultima dichiarazione", - per un verso, l'osservazione della società di cui innanzi non è formalizzata "sub specie" di ricorso incidentale, come invece avrebbe dovuto, al fine di far constare, in via pregiudiziale rispetto alla delibabilità del ricorso, l'allegata illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata declaratoria "a monte" dell'inammissibilità dell'appello agenziale (sul punto, invero, soccorre il costante principio - da ultimo affermato da Sez. 2, n. 33109 del 10/11/2021, Rv. 662752-01 - secondo cui, "in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a canco dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccomienza teorica e non solo pratica"); - per altro verso, il controricorso in sé si espone a rilievi di aspecificità, non riproducendo, quantomeno nella parte rilevante, la motivazione della sentenza di primo grado, in guisa da dimostrare che l'effettiva "ratio" della decisione della CTP si imperniava, differentemente da quanto, come visto, riferito dalla CTR, sulla mancata adozione di una procedura accertativa. Fermo quanto precede, che rende conto dell'ammissibilità del motivo in disamina, questo è altresì fondato.La sentenza impugnata, dato succintamente atto del contenuto degli atti introduttivi e della sentenza di primo grado e rilevato avere l'Agenzia delle entrate proposto appello, senza tuttavia né elencare né illustrare, sia pur brevemente, i motivi addotti a sostegno dello stesso, così letteralmente motiva: "[OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti di causa[,] ritiene che l'appello dell'Ufficio non meriti di essere accolto[,] con la conseguente conferma della decisione emessa dalla Commissione Tributaria di prim[a] cur[a]". Da tali parole emerge con tutta evidenza il radicale difetto di motivazione, atteso che il semplice richiamo della sentenza di primo grado, asseritamente meritevole di conferma, senza il benché minimo cenno né ai motivi d'appello né soprattutto alle ragioni della resistenza, al cospetto degli stessi (debitamente riprodotti in ricorso a fini di autosufficienza), della motivazione di detta sentenza, non restituisce alcuna evidenza del percorso logico- giuridico seguito dalla CTR per giungere alla decisione. Ciò viola i ripetuti insegnamenti di questa Suprema Corte, a termini dei quali "la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa 'per relationem', in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame" (in tali termini, da ultimo, Sez. 3, n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394-01). Il primo motivo di ricorso deve, dunque, essere accolto. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. Resta pertanto assorbito il secondo motivo di ricorso, inteso a contestare la legittimità in sé della decisione assunta dalla CTR, siccome denunciante, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge n. 413 del 1991, sul rilievo a termini del quale, poiché la società, nell'aderire al condono, aveva compensato l'imposta integrativa per gli anni dal 1986 al 1990 con il credito IVA esposto nella dichiarazione relativa al 1990, irrevocabilmente rinunciando "ex lege" al residuo, ma, ciò nonostante, aveva riportato il credito stesso ancora nella dichiarazione relativa al 1991, legittimo era l'effettuato recupero mediante la cartella notificatale. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e, per l'effetto, in relazione allo stesso, cassa ed annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazion