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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37099/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 (dep. il 17 novembre 2020) la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da Marzia BONORA e Laura BONORA, ha confermato la pronuncia in data 27 settembre 2017 con la quale il Tribunale di Ravenna, aveva affermato la responsabilità della prima per i delitti di furto aggravato perché commesso con destrezza (cosi riqualificato il fatto a lei contestato a titolo di ricettazione - capo a. della rubrica) e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (capo b.), nonché di entrambe per i delitti di furto aggravato perché commesso con destrezza (cosi riqualificato il fatto a loro contestato a titolo di ricettazione - capo c.) e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (capo d.) e, concesse loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla menzionata aggravante e sulla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle imputate, con unico atto, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale poiché erroneamente non sarebbe stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di tutti i reati in contestazione.

Difatti, la Corte di merito ha affermato che, alla luce dell'applicazione della recidiva specifica per entrambe le imputate, non sarebbe spirato il termine di prescrizione; tuttavia, già la sentenza di primo grado ha concesso loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, così annullando - in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - gli effetti della recidiva e dell'aggravante ritenuta.

Inoltre, né la sentenza di primo grado né quella di appello avrebbero motivato in ordine alla ritenuta recidiva, ma ne avrebbero fatto applicazione - contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza - alla luce del mero riscontro formale dell'esistenza dei precedenti penali in capo alle imputate, senza dare conto del fatto che i reati per cui è giudizio siano un sintomo effettivo di una maggiore pericolosità.

Pertanto, i reati di cui ai capi a. e b. si sarebbero estinti per prescrizione il 30 settembre 2019 e quelli di cui ai capi c. e d. il 13 aprile 2020; e, anche a voler tenere conto della sospensione per la normativa emergenziale, essa opererebbe soltanto tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 (poiché l'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020 pone l'effetto sospensivo in necessaria correlazione con il rinvio dell'udienza fissata «nel secondo periodo dell'emergenza»).

2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza e alla conseguente mancata declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità per il reati di cui ai capi a. e c. della rubrica.

Ad avviso della difesa, sia il primo Giudice sia la Corte distrettuale (nonostante quanto dedotto con l'atto di appello) avrebbero erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in contestazione, nonostante le imputate abbiano soltanto approfittato di un momento propizio, dovuto dalla volontaria disattenzione delle persone offese, per effettuare il furto dei portafogli di queste ultime.

Più in particolare, l'azione predatoria è stata commessa allorché le due persone offese avevano lasciato la borsa appesa al gancio del carrello della spesa (all'interno di un supermercato), approfittando di un momento di distrazione di costoro ed infilando una mano nelle loro borse: e proprio tale azione è stata ritenuta dimostrativa di una particolare abilità e astuzia, nonostante quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dalle Sezioni unite ancora di recente sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e in parte inedito.

In sede di gravame non era stata prospettata alcuna doglianza in ordine alla riconoscimento dei presupposti della recidiva specifica in contestazione (cfr. atti di appello), ragion per cui è qui preclusa ogni censura al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione», resa proprio in una fattispecie relativa alla omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello).

Ciò posto, questa Corte ha già chiarito che «ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale» - quali la recidiva specifica e l'aver commesso il furto con destrezza (cfr. artt. 99, comma 2, e 625, comma 1, cod. pen.) - «anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01: «ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato»; conf.

Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 01).

Ne discende che non è decorso il termine di prescrizione dei reati in imputazione (commessi il 31 marzo 2012 e il 13 ottobre 2012), pari a nove anni oltre ad anni quattro e sei mesi per l'interruzione del suo corso (cfr. artt. 157, 160, comma 2, e 161, comma 2, cod. pen.), tenuto conto pure di quanto si esporrà infra, in relazione alla corretta affermazione nella specie della sussistenza della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. 2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che: - «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 — 01); - difatti, «la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto»; - con la conseguenza che «il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore» (ivi).

Tuttavia, come già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 23549 del 15 luglio 2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01; Sez. 5, n. 26496 del 23/03/2021, Ragusa, n.nn.), le Sezioni Unite hanno precisato che «il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante, [...] e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull'uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l'aggravante non è richiesto che l'agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l'attenzione della persona offesa»; e che per configurare la circostanza aggravante «la norma di riferimento non esiga un'abilità eccezionale o straordinaria, né la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra » (Sez.

U, n. 34090/2017, cit.).

Tanto che, condivisibilmente, si è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza: - «sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res» , ipotesi che è stata ravvisata in una fattispecie - consimile alla presente - di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); - e «sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul LI' soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549/2020, cit.).

Pertanto, la Corte territoriale non ha violato la legge penale, poiché - in ossequio ai princìpi appena richiamati - ha ravvisato la circostanza aggravante in discorso nell'agire delle imputate che non hanno soltanto colto il momento propizio per agire (approfittando della distrazione delle derubate che avevano momentaneamente perso di vistq_la loro borsa appesa al carrello della spesa) ma hanno agito in modo fulmineo, sfilando i portafogli delle borse.

I delitti di furto in imputazione sono, dunque, procedibili di ufficio (art. 624, ultimo comma, cod. pen.).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 (dep. il 17 novembre 2020) la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da Marzia BONORA e Laura BONORA, ha confermato la pronuncia in data 27 settembre 2017 con la quale il Tribunale di Ravenna, aveva affermato la responsabilità della prima per i delitti di furto aggravato perché commesso con destrezza (cosi riqualificato il fatto a lei contestato a titolo di ricettazione - capo a. della rubrica) e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (capo b.), nonché di entrambe per i delitti di furto aggravato perché commesso con destrezza (cosi riqualificato il fatto a loro contestato a titolo di ricettazione - capo c.) e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (capo d.) e, concesse loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla menzionata aggravante e sulla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle imputate, con unico atto, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale poiché erroneamente non sarebbe stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di tutti i reati in contestazione. Difatti, la Corte di merito ha affermato che, alla luce dell'applicazione della recidiva specifica per entrambe le imputate, non sarebbe spirato il termine di prescrizione; tuttavia, già la sentenza di primo grado ha concesso loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, così annullando - in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - gli effetti della recidiva e dell'aggravante ritenuta. Inoltre, né la sentenza di primo grado né quella di appello avrebbero motivato in ordine alla ritenuta recidiva, ma ne avrebbero fatto applicazione - contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza - alla luce del mero riscontro formale dell'esistenza dei precedenti penali in capo alle imputate, senza dare conto del fatto che i reati per cui è giudizio siano un sintomo effettivo di una maggiore pericolosità. Pertanto, i reati di cui ai capi a. e b. si sarebbero estinti per prescrizione il 30 settembre 2019 e quelli di cui ai capi c. e d. il 13 aprile 2020; e, anche a voler tenere conto della sospensione per la normativa emergenziale, essa opererebbe soltanto tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 (poiché l'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020 pone l'effetto sospensivo in necessaria correlazione con il rinvio dell'udienza fissata «nel secondo periodo dell'emergenza»). 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza e alla conseguente mancata declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità per il reati di cui ai capi a. e c. della rubrica. Ad avviso della difesa, sia il primo Giudice sia la Corte distrettuale (nonostante quanto dedotto con l'atto di appello) avrebbero erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in contestazione, nonostante le imputate abbiano soltanto approfittato di un momento propizio, dovuto dalla volontaria disattenzione delle persone offese, per effettuare il furto dei portafogli di queste ultime. Più in particolare, l'azione predatoria è stata commessa allorché le due persone offese avevano lasciato la borsa appesa al gancio del carrello della spesa (all'interno di un supermercato), approfittando di un momento di distrazione di costoro ed infilando una mano nelle loro borse: e proprio tale azione è stata ritenuta dimostrativa di una particolare abilità e astuzia, nonostante quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dalle Sezioni unite ancora di recente sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e in parte inedito. In sede di gravame non era stata prospettata alcuna doglianza in ordine alla riconoscimento dei presupposti della recidiva specifica in contestazione (cfr. atti di appello), ragion per cui è qui preclusa ogni censura al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione», resa proprio in una fattispecie relativa alla omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello). Ciò posto, questa Corte ha già chiarito che «ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale» - quali la recidiva specifica e l'aver commesso il furto con destrezza (cfr. artt. 99, comma 2, e 625, comma 1, cod. pen.) - «anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01: «ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato»; conf. Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 01). Ne discende che non è decorso il termine di prescrizione dei reati in imputazione (commessi il 31 marzo 2012 e il 13 ottobre 2012), pari a nove anni oltre ad anni quattro e sei mesi per l'interruzione del suo corso (cfr. artt. 157, 160, comma 2, e 161, comma 2, cod. pen.), tenuto conto pure di quanto si esporrà infra, in relazione alla corretta affermazione nella specie della sussistenza della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che: - «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 — 01); - difatti, «la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto»; - con la conseguenza che «il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore» (ivi). Tuttavia, come già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 23549 del 15 luglio 2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01; Sez. 5, n. 26496 del 23/03/2021, Ragusa, n.nn.), le Sezioni Unite hanno precisato che «il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante, [...] e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull'uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l'aggravante non è richiesto che l'agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l'attenzione della persona offesa»; e che per configurare la circostanza aggravante «la norma di riferimento non esiga un'abilità eccezionale o straordinaria, né la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, né il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra » (Sez. U, n. 34090/2017, cit.). Tanto che, condivisibilmente, si è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza: - «sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res» , ipotesi che è stata ravvisata in una fattispecie - consimile alla presente - di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); - e «sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul LI' soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549/2020, cit.). Pertanto, la Corte territoriale non ha violato la legge penale, poiché - in ossequio ai princìpi appena richiamati - ha ravvisato la circostanza aggravante in discorso nell'agire delle imputate che non hanno soltanto colto il momento propizio per agire (approfittando della distrazione delle derubate che avevano momentaneamente perso di vistq_la loro borsa appesa al carrello della spesa) ma hanno agito in modo fulmineo, sfilando i portafogli delle borse. I delitti di furto in imputazione sono, dunque, procedibili di ufficio (art. 624, ultimo comma, cod. pen.). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagame
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