Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15677/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato, relativamente alle sole fatture emesse nel corso dell'anno 2013, estinto per intervenuta prescrizione e nel resto chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della rideterminazione della pena per gli anni successivi udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnataudite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni del co-difensore e soffermandosi sul quinto motivo evidenzia l'incoerenza della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2014 (capo A), e per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2015, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessori e alla confisca.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, articolandolo in cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

"violazione di legge e illogicità e difetto di motivazione" in riferimento agli artt. 522 e 516 cod. proc. pen.

Deduce che la Corte di appello, nel vagliare la doglianza proposta in merito alla nullità della sentenza di primo grado per inosservanza degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen., ha stabilito che la modifica della data di commissione dei reati rappresenterebbe una mera correzione di errore materiale e che non sia stato arrecato alcun pregiudizio in ordine al diritto di difesa; che la difesa aveva indicato che la correzione è stata effettuata dal giudice e non dal pubblico ministero; che il giudice, nel traslare di ben due anni il tempo del reato, ha inciso in maniera sostanziale e negativa sulle legittime scelte difensive dell'imputato, tra cui rientra quella di confidare nell'estinzione del reato per prescrizione e che il giudice avrebbe dovuto concedere il termine a difesa per consentire all'imputato il ricorso a riti alternativi. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

"violazione di legge e illogicità e difetto di motivazione" in riferimento all'art. 191 cod. proc. pen. e all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Deduce che la Corte di appello ha ritenuto pienamente utilizzabile ai fini della decisione il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza; che tale verbale è stato illegittimamente acquisito perché nessuna delle parti ha mai fatto richiesta di produrlo; che, secondo la sentenza impugnata, il verbale sarebbe stato acquisito, su iniziativa del pubblico ministero, nell'udienza dell'8 giugno 2022; che dal verbale stenotipico di tale udienza non si riscontra tale produzione; che 2non è stato chiesto né prestato il consenso all'acquisizione e che il verbale, contenente esposizione di attività investigativa, sarebbe potuto entrare in dibattimento solo tramite la testimonianza o mediante acquisizione su consenso delle parti.

Deduce, poi, dopo aver richiamato giurisprudenza di questa Corte relativa al verbale di constatazione, che l'attività svolta nei confronti del ricorrente nella sua qualità di titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. non era sorta come mera "verifica fiscale", ma come vero e proprio "controllo" di riscontro di notizia di reato relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]., qualificata come cartiera ed emittente le fatture, considerate per operazioni inesistenti, utilizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nelle sue dichiarazioni annuali; che egli avrebbe dovuto essere convocato come indagato; che l'acquisizione della documentazione contabile doveva avvenire ex art. 254 cod. proc. pen. e con le forme dell'interrogatorio ex art. 63 cod. proc. pen. per le parti dichiarative; che, conseguentemente, tutti i documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria sono inutilizzabili; che la giurisprudenza ha chiarito che qualora nel corso di attività amministrativa della Guardia di Finanza emergano elementi che configurano ipotesi di reato i verbalizzanti devono attenersi alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; che la Corte si è limitata ad affermare, apoditticamente, l'assenza di una norma codicistica che preveda espressamente l'inutilizzabilità dell'atto, senza indicare il momento preciso dell'emersione degli indizi di reato e valutare se le dichiarazioni del verbalizzante fossero espressione di attività investigativa irrituale; che il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver curato le intercettazioni telefoniche nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. ritenuta cartiera e di aver redatto l'informativa finale e, inoltre, che le indagini sono state svolte da [OSCURATO:PERSONA]; che il testimone ha così deposto su indagini svolte da altro militare e, pertanto, inutilizzabili ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen.; che la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili tali dichiarazioni anche in assenza di una richiesta da parte della difesa di escutere il "teste diretto"; che la Corte non ha verificato se fosse concretamente possibile escutere la fonte, se la stessa fosse nota o identificabile e se la difesa fosse stata messa in condizione di sollecitare tale escussione e che mancano, dunque, i presupposti minimi per valorizzare la testimonianza de relato. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

"violazione di legge e illogicità e difetto di motivazione" in riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Deduce che è stata affermata apoditticamente la natura fittizia della [OSCURATO:SOCIETA].; che il giudizio di oggettiva inesistenza delle fatture emesse da tale società negli anni 2013 e 2014 si è basato esclusivamente su un'analisi retrospettiva effettuata a partire da elementi acquisiti in epoca successiva 3(2016); che la motivazione non fornisce alcun elemento concreto da cui desumere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di interagire con una società priva di effettiva operatività e che la sentenza omette di verificare se le fatture siano state effettivamente utilizzate nella dichiarazione annuale ai fini IVA o delle imposte dirette.2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

"violazione di legge per difetto e illogicità della motivazione" in riferimento al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità.

Deduce che la motivazione impugnata ha dedicato solo due righe alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto; che, pertanto, la richiesta non può ritenersi seriamente valutata; che il rigetto della richiesta appare in contrasto con le positive valutazionEt sul trattamento sanzionatorio; che la motivazione non si confronta con i principi giurisprudenziali espressi in materia e che appare illogica nella misura in cui non valuta che il [OSCURATO:PERSONA], a Aiseguito di spontanea rettifica della dichiarazione, ha riversato al Fisco l'importo delle imposte. 2.5 Con il quinto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

"violazione di norme processuali e difetto di motivazione" in riferimento agli artt. 598 cod. proc. pen. e 159 cod. pen. e alla mancata individuazione di due distinti momenti di consumazione del reato per le annualità in contestazione.

Lamenta, inoltre, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione e omesso esame dell'integrazione dei motivi di appello del 14 giugno 2025.

Deduce che la Corte di appello ha ritenuto corretto il calcolo relativo alla sospensione del decorso della prescrizione dei reati (sospensione determinata in giorni 453); che alla difesa risultava che nel corso del giudizio di primo grado la prescrizione fosse stata sospesa per 203 giorni; che la questione della prescrizione si pone solamente per l'anno di imposta 2013; che la Corte ha ritenuto perfezionato il reato al 30 settembre 2014 (data di presentazione della dichiarazione Unico 2014) nella modalità corretta nell'udienza dell'8 giugno 2022; che il saldo IVA 2013 risultante dalla dichiarazione IVA 2014 presentata il 27 febbraio 2014 andava versato entro il 17 marzo 2014; che pur volendo tenere conto dei 523 giorni individuati dalla Corte di appello, pari a 17 mesi e 20 giorni, dal deposito del Modello IVA in data 27 febbraio 2014 la prescrizione si perfezionerà il 17 novembre 2025; che al ricorrente è contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative all'anno 2013 sia nella dichiarazione presentata ai fini IVA il 27 febbraio 2014 sia nella dichiarazione presentata ai fini IRES il 30 settembre 2014 e che i reati si perfezionano al momento in cui la dichiarazione è presentata.

Deduce, inoltre, con riferimento all'annualità 2014, che resta la criticità già sollevata con il primo motivo di ricorso, in aggiunta a quella relativa 4alla mancata individuazione di due distinti momenti di consumazione del reato, tanto da indurre la difesa a proporre in data 14 giugno 2025 integrazione dei motivi di appello in relazione alla violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 554-bis, connma 6, cod. proc. pen.; che tale integrazione non risulta essere stata esaminata dalla Corte e che non si è tenuto conto ai fini della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13-bis del d.lgs. 74 del 2000 della produzione documentale (ri-effettuata il 9 settembre 2025, rispetto al primo grado) relativa ai pagamenti effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che la modifica dei capi di imputazione «lungi dall'aver pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, costituisce, come chiarito dal primo giudice, una mera correzione di errore materiale, essendo evidente l'errata indicazione delle date di presentazione delle due dichiarazioni fraudolente: basti considerare che nei due capi di imputazione vengono analiticamente indicate le fatture che in ipotesi di accusa sono false, e l'epoca della loro emissione, sicché è evidente che la dichiarazione fraudolenta non poteva essere che quella presentata nell'anno successivo rispetto alla data di emissione e registrazione della (sic) fatture per operazioni inesistenti».

Il ricorrente prospetta una tesi in diritto contraria alla giurisprudenza consolidata.

Giova innanzitutto rammentare che il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516 — 520 cod. proc. pen.) ha lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e, quindi, di garantire il pieno diritto della difesa dell'imputato.

Ne consegue che tali norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale e che non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma solo ove la modificazione pregiudichi il diritto di difesa.

Si è così, in particolare, ritenuto che integri una mera correzione dell'errore materiale dell'imputazione e non una modifica dello stessa ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. la precisazione, nel corso del processo, della data di commissione del reato e del nominativo dell'acquirente di sostanze stupefacenti (Sez. 3, sent. n. 29405 del 4 aprile 2019, Cordaro, Rv. 276547 — 01).

Con la richiamata pronuncia si è ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Grelli, Rv. 248051, secondo il quale,«ai fini della modifica dell'imputazione, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, con la conseguenza che l'indagine volta ad accertare se vi sia stata vera e propria modifica dell'imputazione originaria e imputazione successivamente corretta perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione».

Ciò posto, nel caso concreto, pur essendo vero, come sostenuto dal ricorrente, che la modifica non è stata operata dal Pubblico ministero ma direttamente dal Tribunale, deve escludersi qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato per le ragioni esattamente indicate dalla Corte territoriale.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente si duole delle valutazioni della Corte territoriale relative all'acquisizione del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 7 maggio 2018 e alla violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Al fine di decidere sulla prima censura, di natura processuale, questa Corte ha proceduto all'esame degli atti.

Pur non rinvenendosi il verbale dell'udienza del 12 aprile 2023 (tutti i rimanenti verbali sono presenti) nel verbale di trascrizione della medesima udienza si legge quanto segue: "Giudice:...Dobbiamo preliminarmente dare atto del mutamento della persona fisica del Giudice, rinnovare la dichiarazione di apertura del dibattimento confermando le ordinanze istruttorie già emesse e indicando come utilizzabili ai fini della decisione le prove dichiarative già assunte...Volevo chiedere anche un'altra cosa, alla scorsa udienza è stato acquisito il processo verbale di constatazione, c'è un consenso ad acquisire questo processo verbale di constatazione completamente, anche in relazione ai brogliacci delle intercettazioni? Dif.: ([OSCURATO:PERSONA]) Giudice, no, sui brogliacci delle intercettazioni no, perché non conosco il fascicolo principale.

Giudice: processo del 7 maggio 2018, dove ci sono appunto gli accertamenti relativi alla società emittente le fatture con le intercettazioni, non c'è il consenso? Dif: ([OSCURATO:PERSONA]) Giudice, non c'è il consenso.

Giudice: va bene, diamo atto che la Difesa non presta il consenso all'acquisizione...quindi solo quale documento il processo verbale di constatazione? Dif.: ([OSCURATO:PERSONA]) sì.

Giudice; quindi non presta il consenso all'acquisizione dei brogliacci di conversazioni contenuti nel processo verbale di constatazione del 7 maggio 2018».

Pertanto, il 6verbale di constatazione del 7 maggio 2018 deve ritenersi ritualmente acquisito, con l'espresso consenso del difensore dell'imputato, agli atti del processo quale documento con esclusione della parte in cui è riportato il contenuto dell'attività di intercettazione effettuata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].

La doglianza relativa all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è stata respinta dalla Corte territoriale nei seguenti termini: «i giudici di legittimità hanno chiarito che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda (Sez. 3, Sentenza n. 54379 del 23/10/2018, in senso conforme Sez. 3 - Sentenza n. 26527 del 11/04/2024).

Nel caso in disamina non è stata indicata dall'appellante alcuna disposizione cui l'art. 220 disp. att. cod. proc. rimanda che preveda specificamente la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto contenuto nel P.V.C.».

Questa Corte ha verificato che la questione in argomento è stata proposta in uno dei due atti di appello presentati nell'interesse dal [OSCURATO:PERSONA] e che, come rilevato dalla Corte di appello, non vi è stata specifica indicazione di violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza.

Pertanto, le argomentazioni contenute nel ricorso, ulteriori rispetto a quelle proposte con il gravame, sono inammissibili in quanto non sottoposte al vaglio della Corte di appello e la decisione di tale Corte deve ritenersi corretta poiché aderente alla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01).

In ogni caso, le questioni poste dalla difesa appaiono comunque irrilevanti.

Infatti, i dati contenuti nel verbale di constatazione sono stati autonomamente acquisiti nel dibattimento di primo grado.

La documentazione contabile è stata prodotta in dibattimento dalla difesa e l'imputato ha ammesso l'inserimento delle fatture nella contabilità.

In particolare, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che nell'udienza dell'8 maggio 2024 è comparso l'imputato che ha reso dichiarazioni spontanee e che, all'esito, su produzione della difesa, venivano acquisiti, oltre alla documentazione già versata in atti, anche le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. relative agli anni 2013 e 2014 (registri I.V.A., acquisti e vendite, registro dei beni ammortizzabili dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2014, libro giornale, libro inventari, bilanci), l'estratto conto bancario relativo a un conto corrente e una sentenza.

Nella sentenza si legge, inoltre, che «deve rilevarsi che è pacifico, per espressa ammissione dell'imputato e per le emergenze documentali, che le fatture oggetto di contestazione sono state annotate nelle scritture contabili della società e che sono state indicate nelle relative dichiarazioni dei redditi e I.V.A. presentate rispettivamente, il 30.9.2014 - con 7riferimento all'anno di imposta 2013 — e il 30.9.2015 - per l'anno di imposta 2014».

Quanto, infine, alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] appare corretta l'argomentazione della Corte territoriale secondo la quale le dichiarazioni de relato sono pienamente utilizzabili in mancanza di una richiesta delle parti né la Corte era tenuta a compiere ulteriori attività in difetto di sollecitazione delle parti.

4. Il terzo motivo di ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge.

La Corte di appello a pagg. 5 e 6 della sentenza ha ampiamente motivato il giudizio di oggettiva inesistenza delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla natura di cartiera di tale società.

Inoltre, come già evidenziato, l'utilizzazione delle fatture dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ampiamente provata.

Le doglianze dei ricorrenti si risolvono in una sollecitazione a una diversa ricostruzione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione, come quella impugnata, esente da qualunque illogicità.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte territoriale con la quale è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante la brevità stigmatizzata dal ricorrente, deve ritenersi ineccepibile, essendo stato operato riferimento all'entità dell'imposta evasa (certamente non modesta sia con riferimento alle singole annualità che nel complesso) e alla reiterazione dell'azione illecita per due anni ovvero modalità della condotta che ben possono essere valutate ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza contenuta nell'ultima parte del motivo di ricorso relativa all'applicabilità dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 è aspecifica poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello con la quale è stato evidenziato il mancato rispetto del requisito temporale dei pagamenti.

L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto e in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato per la prima annualità contestata, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (Sez.

Unite n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266).Deve solamente precisarsi che è stata verificata la correttezza dei periodi di sospensione della prescrizione derivanti dai rinvii delle udienze indicati nelle note presenti a pag. 8 della sentenza impugnata sicché, anche a voler considerare il reato di cui al capo A) come commesso il 27 febbraio 2014, il termine massimo di prescrizione, come riconosciuto dalla difesa nelle argomentazioni che tengono conto della sospensione della prescrizione correttamente calcolata dalla Corte di appello, è maturato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

L'inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso principale rende inammissibili anche le doglianze relative alla mancata valutazione dei motivi nuovi depositati il 14 giugno 2025.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il rícorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 13e. otw 3 O APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doti. ssz, Elis ega Arrebito 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato, relativamente alle sole fatture emesse nel corso dell'anno 2013, estinto per intervenuta prescrizione e nel resto chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della rideterminazione della pena per gli anni successivi udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnataudite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni del co-difensore e soffermandosi sul quinto motivo evidenzia l'incoerenza della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2014 (capo A), e per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2015, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessori e alla confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, articolandolo in cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. "violazione di legge e illogicità e difetto di motivazione" in riferimento agli artt. 522 e 516 cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello, nel vagliare la doglianza proposta in merito alla nullità della sentenza di primo grado per inosservanza degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen., ha stabilito che la modifica della data di commissione dei reati rappresenterebbe una mera correzione di errore materiale e che non sia stato arrecato alcun pregiudizio in ordine al diritto di difesa; che la difesa aveva indicato che la correzione è stata effettuata dal giudice e non dal pubblico ministero; che il giudice, nel traslare di ben due anni il tempo del reato, ha inciso in maniera sostanziale e negativa sulle legittime scelte difensive dell'imputato, tra cui rientra quella di confidare nell'estinzione del reato per prescrizione e che il giudice avrebbe dovuto concedere il termine a difesa per consentire all'imputato il ricorso a riti alternativi. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. "violazione di legge e illogicità e difetto di motivazione" in riferimento all'art. 191 cod. proc. pen. e all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello ha ritenuto pienamente utilizzabile ai fini della decisione il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza; che tale verbale è stato illegittimamente acquisito perché nessuna delle parti ha mai fatto richiesta di produrlo; che, secondo la sentenza impugnata, il verbale sarebbe stato acquisito, su iniziativa del pubblico ministero, nell'udienza dell'8 giugno 2022; che dal verbale stenotipico di tale udienza non si riscontra tale produzione; che 2non è stato chiesto né prestato il consenso all'acquisizione e che il verbale, contenente esposizione di attività investigativa, sarebbe potuto entrare in dibattimento solo tramite la testimonianza o mediante acquisizione su consenso delle parti. Deduce, poi, dopo aver richiamato giurisprudenza di questa Corte relativa al verbale di constatazione, che l'attività svolta nei confronti del ricorrente nella sua qualità di titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. non era sorta come mera "verifica fiscale", ma come vero e proprio "controllo" di riscontro di notizia di reato relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]., qualificata come cartiera ed emittente le fatture, considerate per operazioni inesistenti, utilizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nelle sue dichiarazioni annuali; che egli avrebbe dovuto essere convocato come indagato; che l'acquisizione della documentazione contabile doveva avvenire ex art. 254 cod. proc. pen. e con le forme dell'interrogatorio ex art. 63 cod. proc. pen. per le parti dichiarative; che, conseguentemente, tutti i documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria sono inutilizzabili; che la giurisprudenza ha chiarito che qualora nel corso di attività amministrativa della Guardia di Finanza emergano elementi che configurano ipotesi di reato i verbalizzanti devono attenersi alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; che la Corte si è limitata ad affermare, apoditticamente, l'assenza di una norma codicistica che preveda espressamente l'inutilizzabilità dell'atto, senza indicare il momento preciso dell'emersione degli indizi di reato e valutare se le dichiarazioni del verbalizzante fossero espressione di attività investigativa irrituale; che il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver curato le intercettazioni telefoniche nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. ritenuta cartiera e di aver redatto l'informativa finale e, inoltre, che le indagini sono state svolte da [OSCURATO:PERSONA]; che il testimone ha così deposto su indagini svolte da altro militare e, pertanto, inutilizzabili ex art. 195, comma 3, cod. proc. pen.; che la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili tali dichiarazioni anche in assenza di una richiesta da parte della difesa di escutere il "teste diretto"; che la Corte non ha verificato se fosse concretamente possibile escutere la fonte, se la stessa fosse nota o identificabile e se la difesa fosse stata messa in condizione di sollecitare tale escussione e che mancano, dunque, i presupposti minimi per valorizzare la testimonianza de relato. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex 606, comma 1, lett. e), c.p.p. "violazione di legge e illogicità e difetto di motivazione" in riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Deduce che è stata affermata apoditticamente la natura fittizia della [OSCURATO:SOCIETA].; che il giudizio di oggettiva inesistenza delle fatture emesse da tale società negli anni 2013 e 2014 si è basato esclusivamente su un'analisi retrospettiva effettuata a partire da elementi acquisiti in epoca successiva 3(2016); che la motivazione non fornisce alcun elemento concreto da cui desumere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di interagire con una società priva di effettiva operatività e che la sentenza omette di verificare se le fatture siano state effettivamente utilizzate nella dichiarazione annuale ai fini IVA o delle imposte dirette.2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. "violazione di legge per difetto e illogicità della motivazione" in riferimento al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità. Deduce che la motivazione impugnata ha dedicato solo due righe alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto; che, pertanto, la richiesta non può ritenersi seriamente valutata; che il rigetto della richiesta appare in contrasto con le positive valutazionEt sul trattamento sanzionatorio; che la motivazione non si confronta con i principi giurisprudenziali espressi in materia e che appare illogica nella misura in cui non valuta che il [OSCURATO:PERSONA], a Aiseguito di spontanea rettifica della dichiarazione, ha riversato al Fisco l'importo delle imposte. 2.5 Con il quinto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. "violazione di norme processuali e difetto di motivazione" in riferimento agli artt. 598 cod. proc. pen. e 159 cod. pen. e alla mancata individuazione di due distinti momenti di consumazione del reato per le annualità in contestazione. Lamenta, inoltre, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione e omesso esame dell'integrazione dei motivi di appello del 14 giugno 2025. Deduce che la Corte di appello ha ritenuto corretto il calcolo relativo alla sospensione del decorso della prescrizione dei reati (sospensione determinata in giorni 453); che alla difesa risultava che nel corso del giudizio di primo grado la prescrizione fosse stata sospesa per 203 giorni; che la questione della prescrizione si pone solamente per l'anno di imposta 2013; che la Corte ha ritenuto perfezionato il reato al 30 settembre 2014 (data di presentazione della dichiarazione Unico 2014) nella modalità corretta nell'udienza dell'8 giugno 2022; che il saldo IVA 2013 risultante dalla dichiarazione IVA 2014 presentata il 27 febbraio 2014 andava versato entro il 17 marzo 2014; che pur volendo tenere conto dei 523 giorni individuati dalla Corte di appello, pari a 17 mesi e 20 giorni, dal deposito del Modello IVA in data 27 febbraio 2014 la prescrizione si perfezionerà il 17 novembre 2025; che al ricorrente è contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative all'anno 2013 sia nella dichiarazione presentata ai fini IVA il 27 febbraio 2014 sia nella dichiarazione presentata ai fini IRES il 30 settembre 2014 e che i reati si perfezionano al momento in cui la dichiarazione è presentata. Deduce, inoltre, con riferimento all'annualità 2014, che resta la criticità già sollevata con il primo motivo di ricorso, in aggiunta a quella relativa 4alla mancata individuazione di due distinti momenti di consumazione del reato, tanto da indurre la difesa a proporre in data 14 giugno 2025 integrazione dei motivi di appello in relazione alla violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 554-bis, connma 6, cod. proc. pen.; che tale integrazione non risulta essere stata esaminata dalla Corte e che non si è tenuto conto ai fini della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13-bis del d.lgs. 74 del 2000 della produzione documentale (ri-effettuata il 9 settembre 2025, rispetto al primo grado) relativa ai pagamenti effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la modifica dei capi di imputazione «lungi dall'aver pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, costituisce, come chiarito dal primo giudice, una mera correzione di errore materiale, essendo evidente l'errata indicazione delle date di presentazione delle due dichiarazioni fraudolente: basti considerare che nei due capi di imputazione vengono analiticamente indicate le fatture che in ipotesi di accusa sono false, e l'epoca della loro emissione, sicché è evidente che la dichiarazione fraudolenta non poteva essere che quella presentata nell'anno successivo rispetto alla data di emissione e registrazione della (sic) fatture per operazioni inesistenti». Il ricorrente prospetta una tesi in diritto contraria alla giurisprudenza consolidata. Giova innanzitutto rammentare che il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516 — 520 cod. proc. pen.) ha lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e, quindi, di garantire il pieno diritto della difesa dell'imputato. Ne consegue che tali norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale e che non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma solo ove la modificazione pregiudichi il diritto di difesa. Si è così, in particolare, ritenuto che integri una mera correzione dell'errore materiale dell'imputazione e non una modifica dello stessa ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. la precisazione, nel corso del processo, della data di commissione del reato e del nominativo dell'acquirente di sostanze stupefacenti (Sez. 3, sent. n. 29405 del 4 aprile 2019, Cordaro, Rv. 276547 — 01). Con la richiamata pronuncia si è ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Grelli, Rv. 248051, secondo il quale,«ai fini della modifica dell'imputazione, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, con la conseguenza che l'indagine volta ad accertare se vi sia stata vera e propria modifica dell'imputazione originaria e imputazione successivamente corretta perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». Ciò posto, nel caso concreto, pur essendo vero, come sostenuto dal ricorrente, che la modifica non è stata operata dal Pubblico ministero ma direttamente dal Tribunale, deve escludersi qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato per le ragioni esattamente indicate dalla Corte territoriale. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole delle valutazioni della Corte territoriale relative all'acquisizione del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 7 maggio 2018 e alla violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. Le doglianze sono manifestamente infondate. Al fine di decidere sulla prima censura, di natura processuale, questa Corte ha proceduto all'esame degli atti. Pur non rinvenendosi il verbale dell'udienza del 12 aprile 2023 (tutti i rimanenti verbali sono presenti) nel verbale di trascrizione della medesima udienza si legge quanto segue: "Giudice:...Dobbiamo preliminarmente dare atto del mutamento della persona fisica del Giudice, rinnovare la dichiarazione di apertura del dibattimento confermando le ordinanze istruttorie già emesse e indicando come utilizzabili ai fini della decisione le prove dichiarative già assunte...Volevo chiedere anche un'altra cosa, alla scorsa udienza è stato acquisito il processo verbale di constatazione, c'è un consenso ad acquisire questo processo verbale di constatazione completamente, anche in relazione ai brogliacci delle intercettazioni? Dif.: ([OSCURATO:PERSONA]) Giudice, no, sui brogliacci delle intercettazioni no, perché non conosco il fascicolo principale. Giudice: processo del 7 maggio 2018, dove ci sono appunto gli accertamenti relativi alla società emittente le fatture con le intercettazioni, non c'è il consenso? Dif: ([OSCURATO:PERSONA]) Giudice, non c'è il consenso. Giudice: va bene, diamo atto che la Difesa non presta il consenso all'acquisizione...quindi solo quale documento il processo verbale di constatazione? Dif.: ([OSCURATO:PERSONA]) sì. Giudice; quindi non presta il consenso all'acquisizione dei brogliacci di conversazioni contenuti nel processo verbale di constatazione del 7 maggio 2018». Pertanto, il 6verbale di constatazione del 7 maggio 2018 deve ritenersi ritualmente acquisito, con l'espresso consenso del difensore dell'imputato, agli atti del processo quale documento con esclusione della parte in cui è riportato il contenuto dell'attività di intercettazione effettuata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. La doglianza relativa all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è stata respinta dalla Corte territoriale nei seguenti termini: «i giudici di legittimità hanno chiarito che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda (Sez. 3, Sentenza n. 54379 del 23/10/2018, in senso conforme Sez. 3 - Sentenza n. 26527 del 11/04/2024). Nel caso in disamina non è stata indicata dall'appellante alcuna disposizione cui l'art. 220 disp. att. cod. proc. rimanda che preveda specificamente la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto contenuto nel P.V.C.». Questa Corte ha verificato che la questione in argomento è stata proposta in uno dei due atti di appello presentati nell'interesse dal [OSCURATO:PERSONA] e che, come rilevato dalla Corte di appello, non vi è stata specifica indicazione di violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza. Pertanto, le argomentazioni contenute nel ricorso, ulteriori rispetto a quelle proposte con il gravame, sono inammissibili in quanto non sottoposte al vaglio della Corte di appello e la decisione di tale Corte deve ritenersi corretta poiché aderente alla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01). In ogni caso, le questioni poste dalla difesa appaiono comunque irrilevanti. Infatti, i dati contenuti nel verbale di constatazione sono stati autonomamente acquisiti nel dibattimento di primo grado. La documentazione contabile è stata prodotta in dibattimento dalla difesa e l'imputato ha ammesso l'inserimento delle fatture nella contabilità. In particolare, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che nell'udienza dell'8 maggio 2024 è comparso l'imputato che ha reso dichiarazioni spontanee e che, all'esito, su produzione della difesa, venivano acquisiti, oltre alla documentazione già versata in atti, anche le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. relative agli anni 2013 e 2014 (registri I.V.A., acquisti e vendite, registro dei beni ammortizzabili dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2014, libro giornale, libro inventari, bilanci), l'estratto conto bancario relativo a un conto corrente e una sentenza. Nella sentenza si legge, inoltre, che «deve rilevarsi che è pacifico, per espressa ammissione dell'imputato e per le emergenze documentali, che le fatture oggetto di contestazione sono state annotate nelle scritture contabili della società e che sono state indicate nelle relative dichiarazioni dei redditi e I.V.A. presentate rispettivamente, il 30.9.2014 - con 7riferimento all'anno di imposta 2013 — e il 30.9.2015 - per l'anno di imposta 2014». Quanto, infine, alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] appare corretta l'argomentazione della Corte territoriale secondo la quale le dichiarazioni de relato sono pienamente utilizzabili in mancanza di una richiesta delle parti né la Corte era tenuta a compiere ulteriori attività in difetto di sollecitazione delle parti. 4. Il terzo motivo di ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. La Corte di appello a pagg. 5 e 6 della sentenza ha ampiamente motivato il giudizio di oggettiva inesistenza delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla natura di cartiera di tale società. Inoltre, come già evidenziato, l'utilizzazione delle fatture dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ampiamente provata. Le doglianze dei ricorrenti si risolvono in una sollecitazione a una diversa ricostruzione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione, come quella impugnata, esente da qualunque illogicità. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale con la quale è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante la brevità stigmatizzata dal ricorrente, deve ritenersi ineccepibile, essendo stato operato riferimento all'entità dell'imposta evasa (certamente non modesta sia con riferimento alle singole annualità che nel complesso) e alla reiterazione dell'azione illecita per due anni ovvero modalità della condotta che ben possono essere valutate ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza contenuta nell'ultima parte del motivo di ricorso relativa all'applicabilità dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 è aspecifica poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello con la quale è stato evidenziato il mancato rispetto del requisito temporale dei pagamenti. L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto e in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato per la prima annualità contestata, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (Sez. Unite n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266).Deve solamente precisarsi che è stata verificata la correttezza dei periodi di sospensione della prescrizione derivanti dai rinvii delle udienze indicati nelle note presenti a pag. 8 della sentenza impugnata sicché, anche a voler considerare il reato di cui al capo A) come commesso il 27 febbraio 2014, il termine massimo di prescrizione, come riconosciuto dalla difesa nelle argomentazioni che tengono conto della sospensione della prescrizione correttamente calcolata dalla Corte di appello, è maturato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. L'inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso principale rende inammissibili anche le doglianze relative alla mancata valutazione dei motivi nuovi depositati il 14 giugno 2025. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il rícorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 13e. otw 3 O APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doti. ssz, Elis ega Arrebito 9
Sentenza Cassazione n. 15677/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris