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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29604/2026

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SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLOIl Proc.

Gen. conclude per il rigettoudito il difensoreE' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di:[OSCURATO:PERSONA] GONARIOIl difensore presente chiede l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Sassariconfermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata a GonarioMorittu in relazione al delitto ex art. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 di coltivazione non autorizzata, in concorso con altrisoggetti, di una piantagione composta da circa 25.000 piante di cannabis,nonché alle ulteriori condotte concernenti la raccolta, il trasporto e lo stoccaggiodella sostanza derivata dalla coltivazione.2.

L'indagine prende avvio da un'attività di osservazione svolta daiCarabinieri del [OSCURATO:PERSONA] del Comando di Nuoro in località Ispodilo,nel territorio di Orani, dove tra giugno e luglio 2025 venivano monitorate duecoltivazioni di canapa poste all'interno dello stesso fondo agricolo.

Dalleverifiche emergeva l'esistenza di una prima coltivazione di circa 25.000 piante,collocata nella parte alta della collina e in avanzato stato di maturazione, e diuna seconda coltivazione di circa 10.000 piante, posta più a valle e priva diinfiorescenze.

Il 23 luglio 2025 gli operanti osservavano l'arrivo presso lapiantagione maggiore di un furgone [OSCURATO:PERSONA] condotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Morittu.

Poco dopo giungeva una [OSCURATO:PERSONA] dalla quale scendevano FabianoBenzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I militari notavano tali soggettiintenti al taglio delle piante e al caricamento del materiale vegetale sul furgone,che effettuava ripetuti viaggi tra la piantagione e l'azienda agricola di PietroNoli, situata a circa metà strada tra le due coltivazioni.3.

A seguito dell'intervento venivano identificati i presenti e perquisiti iterreni e i capannoni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo dichiarava di averconcesso in locazione distinti appezzamenti sia a [OSCURATO:PERSONA] sia aGonario [OSCURATO:PERSONA].

Nei capannoni affittati da [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenute circa13.000 infiorescenze appese ad essiccare e ulteriori 91 chilogrammi diinfiorescenze e boccioli di cannabis già lavorati e confezionati.4.

Le indagini si sviluppavano attraverso l'analisi del contenuto di unafototrappola installata nei pressi dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA].

Le immaginidocumentavano la presenza abituale di alcuni indagati presso il sito agricolo neigiorni antecedenti al sequestro.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risultava presentequasi quotidianamente tra il 13 e il 22 luglio 2025 e veniva ripreso mentreeffettuava trasporti verso i capannoni.

Le registrazioni mostravano inoltreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad un soggetto con il volto coperto dapassamontagna.5.

Le medesime immagini evidenziavano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] l'azienda del [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, precisamente il 14, il 17, il 21 e il 22luglio 2025.

Di particolare interesse investigativo veniva ritenuta la ripresa del17 luglio, nella quale [OSCURATO:PERSONA] appariva alla guida del [OSCURATO:PERSONA] con materialevegetale nel cassone, nonché quella del 21 luglio, che lo ritraeva a bordo delmedesimo veicolo pochi minuti dopo l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edell'uomo travisato.

Il giorno 22 luglio [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre immortalatoinsieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.

Sentito dagli investigatori, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di essersi recato nellapiantagione di [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 23 luglio 2025, per aiutarlo nel taglio dellepiante a seguito di una richiesta ricevuta la sera precedente, negando rapportisignificativi con gli altri indagati.

Tuttavia tale versione veniva ritenutaincompatibile con le risultanze della fototrappola e con le successivedichiarazioni rese dallo stesso indagato, il quale ammetteva di frequentarel'ovile del [OSCURATO:PERSONA] con regolarità e riconosceva di conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanzainizialmente negata.7.

Gli accertamenti tossicologici eseguiti dal R.I.S. di Cagliariconfermavano che le infiorescenze rinvenute nei capannoni e nella piantagionemaggiore presentavano significative percentuali di THC, compatibili concannabis di tipo illecito, mentre i campioni prelevati dalla coltivazionericonducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] risultavano conformi ai parametri della canapaindustriale lecita.8.

Le indagini acquisivano altresì le dichiarazioni rese dagli indagati e daAntonio [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva di essersirecato nella piantagione del [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 23 luglio 2025 per prestare unaiuto occasionale nelle operazioni di raccolta.

Tale ricostruzione veniva tuttaviaritenuta dagli investigatori non pienamente coerente con le risultanze delle9.

Sulla base di tali elementi il Pubblico ministero contestava a [OSCURATO:PERSONA],unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il concorso nella coltivazione dellapiantagione di circa 25.000 piante di cannabis e nelle attività di raccolta emovimentazione del prodotto, ritenendo che le risultanze delle osservazioni,delle immagini della fototrappola, dei sequestri e delle dichiarazioni raccoltedimostrassero un coinvolgimento non occasionale dell'indagato nell'attivitàillecita.10. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Nuoro, a seguito dell’interrogatorio digaranzia del 16 gennaio 2026, confermava la misura cautelare della custodia incarcere , poi impugnata davanti al tribunale del riesame di Cagliari che rigettavail ricorso in data 12 marzo 2026.

Avverso tale ordinanza propone ricorso percassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolando plurimi motivi.11.

Con un primo e articolato motivo il ricorrente deduce violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione della piantagione di25.000 piante di cannabis.La difesa censura, anzitutto, il valore dimostrativo attribuito alle immaginitratte dalla foto-trappola installata presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e, inparticolare, alla ripresa del 17 luglio 2025, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] compare abordo di un furgone [OSCURATO:PERSONA] il cui cassone contiene un materiale vegetale dicolore verde.Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe costruito l'intera inferenzaaccusatoria sulla presunzione che il materiale trasportato fosse costituito dafoglie di cannabis provenienti dalla coltivazione illegale gestita da GiuseppeMarrone, senza tuttavia disporre di alcun elemento oggettivo idoneo aqualificare botanicamente il materiale raffigurato.Si sostiene che la fotografia mostrerebbe soltanto una indistinta massavegetale verde e che lo stesso G.i.p., nell'ordinanza resa all'esitodell'interrogatorio di garanzia, avrebbe fatto riferimento a generici "vegetali dicolore verde", trasformati successivamente, attraverso un ragionamentomeramente congetturale, in "foglie di cannabis".Il ricorrente evidenzia, inoltre, come nei capannoni oggetto di sequestro nonsiano state rinvenute foglie ovvero piante complete di cannabis, bensìesclusivamente infiorescenze già cimate e materiale essiccato, sicchédifetterebbe qualsiasi riscontro esterno alla tesi accusatoria secondo cui iltrasporto contestato avrebbe avuto ad oggetto proprio foglie di cannabis.Viene altresì contestato che la pretesa identificazione delle foglie sia statafondata sulla diversità cromatica tra la macchia verde visibile nel cassone delveicolo e la vegetazione circostante, qualificata come "giallognola"; ad avvisodella difesa si tratterebbe di una deduzione arbitraria e priva di basi scientifiche,posto che numerosi vegetali, incluso il fieno nel periodo estivo, possonopresentare analoghe tonalità di colore.12.

La difesa censura poi l'ulteriore argomento valorizzato dal Tribunale,secondo cui il materiale trasportato il 17 luglio 2025 sarebbe riconducibile allacannabis poiché il medesimo furgone venne osservato, il successivo 23 luglio,mentre trasportava le piante tagliate dalla piantagione sottoposta a sequestro.Secondo il ricorrente tale ragionamento sarebbe manifestamente illogico, inquanto il dato relativo all'utilizzo dello stesso veicolo costituirebbe un fattoneutro, incapace di fornire indicazioni sulla natura del materiale trasportato inun'occasione diversa.Si deduce che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di utilizzare frequentementequel mezzo per molteplici attività agricole, compreso il trasporto di fieno e dialtri vegetali, con la conseguenza che il mero riferimento al "medesimo furgone"non consentirebbe alcun collegamento logico con il trasporto di sostanzastupefacente.13.

Anche circa le risultanze fotografiche e testimoniali il ricorrente lamentache il Tribunale avrebbe attribuito valore indiziante a circostanze prive di realeconsistenza dimostrativa.In particolare viene contestato il riferimento al fotogramma del 21 luglio2025 che ritrae il [OSCURATO:PERSONA] seduto sul cassone del pick-up del [OSCURATO:PERSONA] insieme ad unsoggetto rimasto ignoto.Ad avviso della difesa, l'immagine non proverebbe alcun collegamento conl'attività criminosa e, anzi, dimostrerebbe l'assenza di rapporti con gli altrisoggetti ritenuti maggiormente coinvolti nella coltivazione illecita, compreso ilsoggetto travisato dal passamontagna più volte richiamato negli atti d'indagine.Analoga censura viene svolta con riferimento al richiamo operato dalTribunale ad un presunto viaggio effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] il22 luglio 2025, circostanza che la difesa definisce inesistente e non risultanteda alcun atto investigativo.Il ricorrente contesta inoltre l'utilizzo delle dichiarazioni rese da Antonioevidenziato l'inattendibilità, così rendendo contraddittorio il successivo impiegodelle sue affermazioni ai fini della ricostruzione accusatoria.14.

Circa la partecipazione alla coltivazione della cannabis la difesaevidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato fotografato all'interno dellapiantagione illegale nelle date indicate dal Tribunale.Secondo il ricorrente, l'unico episodio effettivamente documentato riguardail 23 luglio 2025, quando egli partecipò al taglio delle piante, mentre mancaqualsiasi prova della sua presenza durante le precedenti fasi di impianto,crescita e gestione della coltura.

Si sottolinea che le sementi della piantagionesarebbero state necessariamente messe a dimora mesi prima e che nessunelemento investigativo collega il [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione originaria dellacoltivazione.Per tale ragione il Tribunale avrebbe confuso una eventuale partecipazioneoccasionale alle operazioni di raccolta con un contributo stabile e continuativoall'intera attività coltivativa.15.

Sull'asserita funzione di copertura svolta dalla coltivazione di canapaindustriale il ricorrente censura la conclusione secondo cui la coltivazione lecitadi circa 10.000 piante di canapa industriale condotta dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbecontribuito a conferire una parvenza di legalità alla piantagione illegale.La difesa sostiene che tale assunto si fondi su una doppia presunzione e nontrovi riscontro in alcun dato fattuale.

Si osserva che i due campi presentavanocaratteristiche differenti, si trovavano ad una distanza significativa l'unodall'altro e versavano in stadi vegetativi del tutto diversi.Inoltre nessun elemento investigativo dimostrerebbe che gli operai impiegatinella coltivazione illegale abbiano mai lavorato anche nel terreno del [OSCURATO:PERSONA] oche quest'ultimo abbia svolto funzioni di raccordo tra le due attività.Viene altresì richiamato il contenuto dell'ordinanza genetica, nella quale ilG.i.p. aveva definito la suddetta ricostruzione come una mera ipotesiinvestigativa.16.

Sulla carenza di motivazione in ordine al concorso di persone il ricorrentededuce che il provvedimento impugnato non individui in modo preciso quale siastato il concreto contributo causale da lui fornito alla realizzazione del reato.

Sisostiene che il Tribunale faccia genericamente riferimento alla possibilità cheegli abbia "intrapreso", "organizzato" oppure "semplicemente agevolato"l'attività criminosa, senza chiarire quale di tali comportamenti gli vengaeffettivamente attribuito.La difesa richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui,pur essendo il concorso di persone configurabile anche attraverso formeruolo concretamente svolto dal concorrente.17.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva sotto il profilo delleesigenze cautelari una serie di censure riguardanti la valutazione del pericolo direiterazione.Il ricorrente osserva che gli stessi giudici del riesame hanno qualificatol’intervento di [OSCURATO:PERSONA] come occasionale e hanno evidenziato che gliapprofondimenti investigativi si sono protratti per diversi mesi proprio perché isoggetti osservati apparivano inizialmente privi di collegamenti organizzativicerti.

Secondo la difesa, tali affermazioni sarebbero incompatibili con lacontemporanea conclusione circa l'esistenza di un attuale e concreto pericolo direcidiva.Si lamenta inoltre che il tribunale del riesame abbia valorizzato precedentipenali molto risalenti nel tempo e una contestazione del 2015 relativaall'inosservanza di obblighi connessi alla sorveglianza speciale, procedimentoconclusosi con esito positivo della messa alla prova e successiva declaratoria diestinzione del reato.18.

Da ultimo, con un terzo motivo di ricorso, si lamenta una motivazioneapparente e illogica in quanto viene ancora evidenziata l’equivocità indiziariadei quattro episodi della presenza del ricorrente nei pressi di “quella” aziendaagricola, equivocità che impedirebbe di trarre la conferma del volontariocontributo di concorso nella coltivazione di 25.000 piante.

Opina la difesa checiò abbia un effettivo valore inferenziale, a fronte della presenza ricavabile dallec.d. fototrappole di un uomo con addosso un passamontagna, nonchédell’assenza di contatti telefonici tra il ricorrente e gli altri indagati.Infine, il ricorrente deposita dichiarazione di disponibilità ad accogliere lostesso agli arresti domiciliari preso l’abitazione della compagna [OSCURATO:PERSONA] valutare l’adeguatezza e la possibilità degli arresti domiciliari.19.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza e la valutazione delle esigenze cautelari, comeesposti dalla difesa, sono tra loro strettamente connessi e conseguenziali;possono, quindi, essere esaminati congiuntamente, in quanto l'apprezzamentodel pericolo di reiterazione di reati operato dal Tribunale del riesamepresuppone, sul piano logico-giuridico, una compiuta e adeguatamentemotivata esposizione del materiale indiziario ai fini della ricostruzione del ruolo2.

In via preliminare, giova premettere che dagli esiti delle indaginirichiamati nell'ordinanza impugnata emergeva l'esistenza di due distintecoltivazioni insistenti sul medesimo compendio agricolo: una piantagione dicirca 25.000 piante di cannabis riferita a [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata daun elevato contenuto di THC, e una coltivazione di circa 10.000 piante di canapaindustriale condotta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], risultata conforme ai limiti normativi.Nel corso delle osservazioni del 23 luglio 2025 gli operanti sorprendevanodiversi soggetti intenti alle operazioni di taglio e trasporto del materialevegetale proveniente dalla piantagione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], tra i quali ilricorrente.

Ulteriori elementi investigativi derivavano dall'analisi delle immaginiregistrate da una fototrappola collocata presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA],dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dagli accertamenti eseguiti suicapannoni nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], ove venivano rinvenute infiorescenzedi cannabis e materiale in essiccazione.3.

Atteso il tenore del primo motivo di ricorso, incentrato sulla critica agliindizi esposti nell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principioper cui in materia cautelare l'insussistenza degli indizi di colpevolezza di cuiall'art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile dalla Corte di cassazione se si traduce inmancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione che regge ilprovvedimento applicativo o confermativo della misura cautelare o in violazionedi norme di legge.

Di conseguenza, allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllarela congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, P.m. in proc.

Tiana, Rv. 255460–01; Sez. 4, n. 22500 del03/05/2007, Terranova, Rv. 237012–01).4.

Con particolare riguardo alla richiesta di riesame la pronuncia di Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828–01, ha spiegato la specificafunzione di tale mezzo di impugnazione che, sia pure atipico, è volta asottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo airequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai qualiè subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; pertanto, lamotivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resinecessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata suprove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensìdi una qualificata probabilità di colpevolezza (vedi anche Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).5.

Oggetto di ricorso, pertanto, può essere soltanto la violazione da partedel giudice dell'obbligo, impostogli dall'art. 292 cod. proc. pen., di esporre gliindizi che giustificano in concreto la misura adottata e, in sede di impugnazione,le ragioni che si oppongono all'accoglimento delle critiche mosse dall'interessatoal provvedimento restrittivo (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).6.

Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che le doglianze sviluppate nelprimo motivo si risolvono nella mera prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze investigative e nella richiesta di rivalutare nel merito la consistenzadegli indizi valorizzati dal Tribunale del riesame.

In tale prospettiva si collocanole censure concernenti l'identificazione del materiale vegetale trasportato dalricorrente il 17 luglio 2025, la valutazione dei fotogrammi acquisiti tramite lafototrappola, il significato attribuito alla presenza dell'indagato nei pressidell'azienda agricola del [OSCURATO:PERSONA], la rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, le obiezioni della difesa si imperniano sulla lettura atomistica deisingoli segmenti investigativi, sostanzialmente chiedendone una rivalutazione,laddove, invece, la motivazione espone complessivamente un’attività diindagine, anche tecnica e scientifica, con un progressivo ampio sviluppo che hariguardato entrambe le coltivazioni, il contesto topografico , i ruoli soggettivicon particolre riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la struttura contrattuale sottesa all’utilizzodei fondi, nonché l’intrapresa produttiva di vaste dimensioni, destinata almercato della cannabis.7. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve osservare che i rilievi della difesa riguardantii gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esposti nel primo e in parteanche nel secondo motivo, offrono una lettura parcellizzata del materialeindiziario e trascurano il collegamento di tutti gli elementi di indagine, cheinvero nella motivazione impugnata presentano una coerenza espositiva privadi lacune logiche.

Sostanzialmente le critiche alla motivazione in punto digravità indiziaria, nella misura in cui mirano a sostituire all'apprezzamento delgiudice della cautela una diversa ricostruzione fattuale, esulano dai limiti delsindacato di legittimità e sono inammissibili.8.

Nondimeno, il secondo motivo di ricorso coglie nel segno nella parte incui denuncia le lacune della motivazione circa la specifica sequenza logica chedovrebbe condurre, mediante la valutazione del materiale indiziario, a ritenereper [OSCURATO:PERSONA] l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati dellamedesima specie.9.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari la difesa muove una serie dicensure riguardanti la valutazione del pericolo di reiterazione in quanto ilTribunale del riesame, da un lato, ha qualificato l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] comeoccasionale e ha evidenziato che i soggetti osservati apparivano privi dicollegamenti organizzativi certi, e, dall’altro lato, ne ha tratto la conclusionepositiva dell'esistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva in capo aMorittu.10. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale del riesame, per motivare lasussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ha valorizzato una serie diconsiderazioni che appaiono prive di un esauriente e convincente collegamentologico-deduttivo con l’affermazione del pericolo di recidiva.

Il giudice delriesame, innanzi tutto, passa in rassegna gli elementi indiziari che riguardano ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA], definito quale artefice della notevole coltivazione illecita,precisando che questa necessita di un supporto organizzativo e di un sicurocanale di immissione nel mercato, ma nel provvedimento impugnato non sispiega come tale intrapresa criminale riguardi direttamente la valutazione,necessariamnete individualizzante, sul pericolo di recidiva in capo a GonarioMorittu.11.

Si osservi, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata accenna a“rapporti certamente non occasionali con il [OSCURATO:PERSONA] tanto da essere designato dalMarrone per condurre il furgone....il 23 luglio 2025”, per ritenere la sussitenzadi “un sodalizio criminoso organizzato... cui avrebbe evidentemente dovutocontribuire in modo significativo la piantagione del [OSCURATO:PERSONA]”.

È evidente chequesto passo della motivazione appare congetturale in quanto dal rapporto conNoli e dall’uso di un furgone prospetta un ipotetico ruolo, definito in termini dipossibile contributo significativo, che avrebbe dovuto avere [OSCURATO:PERSONA] con lapropria coltivazione lecita in un sodalizio criminoso, peraltro concretizzatosi inuna contestazione ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non exart. 74 stesso d.P.R..

E da ciò la motivazione, senza chiara logica deduttiva,ritiene un indice di pericolo di recidiva.12.

La motivazione, sempre nel passo dedicato alla ponderazione delleesigenze cautelari, afferma che “il [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi un soggettostrettamente connesso al [OSCURATO:PERSONA]...risultando pertanto pienamente inserito nelcontesto criminale di rilevante importanza”.

Ma la motivazione non riportaalcuna considerazione su eventuali collegamenti tra i vari concorrenti citati el’attività di coltivazione lecita condotta da [OSCURATO:PERSONA].

Non si rintraccia,pertanto, nell’argomentazione complessiva quali siano (a parte la presenzadefinita occasionale del 23 luglio 2025) le considerazioni che depongono pertale inserimento o collegamento tanto da ritenere lo specifico pericolo di recidivain capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].13. [OSCURATO:PERSONA] rileva ulteriormente che appare altettanto congetturalel’affermazione di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie “per non aver fornito alcun elemento utile da cui desumere larecisione dei contatti con il circuito criminale”.

Nel contesto motivazionale ilruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione di [OSCURATO:PERSONA] appare ancora tutto in viadi definizione, tanto da non poter attribuire all’esercizio del diritto a fornire ledichiarazioni che ritiene di rendere, il significato di un indice di recidività.14.

Altrettanto privo di un’adeguata argomentazione logico-deduttivaappare il collegamento che associa l’attualità e la concretezza del pericolo direcidiva con i precedenti penali molto risalenti nel tempo e una contestazionedel 2015 relativa all'inosservanza di obblighi connessi alla sorveglianza speciale,procedimento conclusosi con esito positivo della messa alla prova e successivadeclaratoria di estinzione del reato.15.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovràprocedere a una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari riguardantiMorittu in relazione al compendio indiziario, specificando e chiarendo attraversoquale sequenza logica si deduce il pericolo di recidiva.16.

Restano assorbite le ulteriori censure svolte con il secondo motivo intema di esigenze cautelari.

Le ulteriori argomentazioni sviluppate nei primi duemotivi, nella parte in cui si risolvono in affermazioni meramente assertiveovvero nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale investigativo,non possono invece trovare ingresso nel giudizio di legittimità.17.

In ordine al terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] osserva che trattasisostanzialmente delle stesse osservazioni riportate nel primo motivo di ricorsoma prospettate sotto altro profilo di deficit motivazionale, peraltro riproposte intermini assertivi e generici con argomenti e digressioni retoriche che nullaaggiungono alle critiche esposte nella prima parte del ricorso e già analizzate.Ciò rende il motivo inammissibile.18.

In conclusione il [OSCURATO:PERSONA] annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, pernuovo esame, al Tribunale di Sassari.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale diSassari.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il consigliere estensoreBruno GiordanoLa PresidenteEugenia Serrao

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLOIl Proc. Gen. conclude per il rigettoudito il difensoreE' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di:[OSCURATO:PERSONA] GONARIOIl difensore presente chiede l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Sassariconfermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata a GonarioMorittu in relazione al delitto ex art. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 di coltivazione non autorizzata, in concorso con altrisoggetti, di una piantagione composta da circa 25.000 piante di cannabis,nonché alle ulteriori condotte concernenti la raccolta, il trasporto e lo stoccaggiodella sostanza derivata dalla coltivazione.2. L'indagine prende avvio da un'attività di osservazione svolta daiCarabinieri del [OSCURATO:PERSONA] del Comando di Nuoro in località Ispodilo,nel territorio di Orani, dove tra giugno e luglio 2025 venivano monitorate duecoltivazioni di canapa poste all'interno dello stesso fondo agricolo. Dalleverifiche emergeva l'esistenza di una prima coltivazione di circa 25.000 piante,collocata nella parte alta della collina e in avanzato stato di maturazione, e diuna seconda coltivazione di circa 10.000 piante, posta più a valle e priva diinfiorescenze. Il 23 luglio 2025 gli operanti osservavano l'arrivo presso lapiantagione maggiore di un furgone [OSCURATO:PERSONA] condotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Morittu. Poco dopo giungeva una [OSCURATO:PERSONA] dalla quale scendevano FabianoBenzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I militari notavano tali soggettiintenti al taglio delle piante e al caricamento del materiale vegetale sul furgone,che effettuava ripetuti viaggi tra la piantagione e l'azienda agricola di PietroNoli, situata a circa metà strada tra le due coltivazioni.3. A seguito dell'intervento venivano identificati i presenti e perquisiti iterreni e i capannoni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo dichiarava di averconcesso in locazione distinti appezzamenti sia a [OSCURATO:PERSONA] sia aGonario [OSCURATO:PERSONA]. Nei capannoni affittati da [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenute circa13.000 infiorescenze appese ad essiccare e ulteriori 91 chilogrammi diinfiorescenze e boccioli di cannabis già lavorati e confezionati.4. Le indagini si sviluppavano attraverso l'analisi del contenuto di unafototrappola installata nei pressi dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA]. Le immaginidocumentavano la presenza abituale di alcuni indagati presso il sito agricolo neigiorni antecedenti al sequestro. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risultava presentequasi quotidianamente tra il 13 e il 22 luglio 2025 e veniva ripreso mentreeffettuava trasporti verso i capannoni. Le registrazioni mostravano inoltreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad un soggetto con il volto coperto dapassamontagna.5. Le medesime immagini evidenziavano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] l'azienda del [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, precisamente il 14, il 17, il 21 e il 22luglio 2025. Di particolare interesse investigativo veniva ritenuta la ripresa del17 luglio, nella quale [OSCURATO:PERSONA] appariva alla guida del [OSCURATO:PERSONA] con materialevegetale nel cassone, nonché quella del 21 luglio, che lo ritraeva a bordo delmedesimo veicolo pochi minuti dopo l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edell'uomo travisato. Il giorno 22 luglio [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre immortalatoinsieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6. Sentito dagli investigatori, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di essersi recato nellapiantagione di [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 23 luglio 2025, per aiutarlo nel taglio dellepiante a seguito di una richiesta ricevuta la sera precedente, negando rapportisignificativi con gli altri indagati. Tuttavia tale versione veniva ritenutaincompatibile con le risultanze della fototrappola e con le successivedichiarazioni rese dallo stesso indagato, il quale ammetteva di frequentarel'ovile del [OSCURATO:PERSONA] con regolarità e riconosceva di conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanzainizialmente negata.7. Gli accertamenti tossicologici eseguiti dal R.I.S. di Cagliariconfermavano che le infiorescenze rinvenute nei capannoni e nella piantagionemaggiore presentavano significative percentuali di THC, compatibili concannabis di tipo illecito, mentre i campioni prelevati dalla coltivazionericonducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] risultavano conformi ai parametri della canapaindustriale lecita.8. Le indagini acquisivano altresì le dichiarazioni rese dagli indagati e daAntonio [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva di essersirecato nella piantagione del [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 23 luglio 2025 per prestare unaiuto occasionale nelle operazioni di raccolta. Tale ricostruzione veniva tuttaviaritenuta dagli investigatori non pienamente coerente con le risultanze delle9. Sulla base di tali elementi il Pubblico ministero contestava a [OSCURATO:PERSONA],unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il concorso nella coltivazione dellapiantagione di circa 25.000 piante di cannabis e nelle attività di raccolta emovimentazione del prodotto, ritenendo che le risultanze delle osservazioni,delle immagini della fototrappola, dei sequestri e delle dichiarazioni raccoltedimostrassero un coinvolgimento non occasionale dell'indagato nell'attivitàillecita.10. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Nuoro, a seguito dell’interrogatorio digaranzia del 16 gennaio 2026, confermava la misura cautelare della custodia incarcere , poi impugnata davanti al tribunale del riesame di Cagliari che rigettavail ricorso in data 12 marzo 2026. Avverso tale ordinanza propone ricorso percassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolando plurimi motivi.11. Con un primo e articolato motivo il ricorrente deduce violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione della piantagione di25.000 piante di cannabis.La difesa censura, anzitutto, il valore dimostrativo attribuito alle immaginitratte dalla foto-trappola installata presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e, inparticolare, alla ripresa del 17 luglio 2025, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] compare abordo di un furgone [OSCURATO:PERSONA] il cui cassone contiene un materiale vegetale dicolore verde.Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe costruito l'intera inferenzaaccusatoria sulla presunzione che il materiale trasportato fosse costituito dafoglie di cannabis provenienti dalla coltivazione illegale gestita da GiuseppeMarrone, senza tuttavia disporre di alcun elemento oggettivo idoneo aqualificare botanicamente il materiale raffigurato.Si sostiene che la fotografia mostrerebbe soltanto una indistinta massavegetale verde e che lo stesso G.i.p., nell'ordinanza resa all'esitodell'interrogatorio di garanzia, avrebbe fatto riferimento a generici "vegetali dicolore verde", trasformati successivamente, attraverso un ragionamentomeramente congetturale, in "foglie di cannabis".Il ricorrente evidenzia, inoltre, come nei capannoni oggetto di sequestro nonsiano state rinvenute foglie ovvero piante complete di cannabis, bensìesclusivamente infiorescenze già cimate e materiale essiccato, sicchédifetterebbe qualsiasi riscontro esterno alla tesi accusatoria secondo cui iltrasporto contestato avrebbe avuto ad oggetto proprio foglie di cannabis.Viene altresì contestato che la pretesa identificazione delle foglie sia statafondata sulla diversità cromatica tra la macchia verde visibile nel cassone delveicolo e la vegetazione circostante, qualificata come "giallognola"; ad avvisodella difesa si tratterebbe di una deduzione arbitraria e priva di basi scientifiche,posto che numerosi vegetali, incluso il fieno nel periodo estivo, possonopresentare analoghe tonalità di colore.12. La difesa censura poi l'ulteriore argomento valorizzato dal Tribunale,secondo cui il materiale trasportato il 17 luglio 2025 sarebbe riconducibile allacannabis poiché il medesimo furgone venne osservato, il successivo 23 luglio,mentre trasportava le piante tagliate dalla piantagione sottoposta a sequestro.Secondo il ricorrente tale ragionamento sarebbe manifestamente illogico, inquanto il dato relativo all'utilizzo dello stesso veicolo costituirebbe un fattoneutro, incapace di fornire indicazioni sulla natura del materiale trasportato inun'occasione diversa.Si deduce che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di utilizzare frequentementequel mezzo per molteplici attività agricole, compreso il trasporto di fieno e dialtri vegetali, con la conseguenza che il mero riferimento al "medesimo furgone"non consentirebbe alcun collegamento logico con il trasporto di sostanzastupefacente.13. Anche circa le risultanze fotografiche e testimoniali il ricorrente lamentache il Tribunale avrebbe attribuito valore indiziante a circostanze prive di realeconsistenza dimostrativa.In particolare viene contestato il riferimento al fotogramma del 21 luglio2025 che ritrae il [OSCURATO:PERSONA] seduto sul cassone del pick-up del [OSCURATO:PERSONA] insieme ad unsoggetto rimasto ignoto.Ad avviso della difesa, l'immagine non proverebbe alcun collegamento conl'attività criminosa e, anzi, dimostrerebbe l'assenza di rapporti con gli altrisoggetti ritenuti maggiormente coinvolti nella coltivazione illecita, compreso ilsoggetto travisato dal passamontagna più volte richiamato negli atti d'indagine.Analoga censura viene svolta con riferimento al richiamo operato dalTribunale ad un presunto viaggio effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] il22 luglio 2025, circostanza che la difesa definisce inesistente e non risultanteda alcun atto investigativo.Il ricorrente contesta inoltre l'utilizzo delle dichiarazioni rese da Antonioevidenziato l'inattendibilità, così rendendo contraddittorio il successivo impiegodelle sue affermazioni ai fini della ricostruzione accusatoria.14. Circa la partecipazione alla coltivazione della cannabis la difesaevidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato fotografato all'interno dellapiantagione illegale nelle date indicate dal Tribunale.Secondo il ricorrente, l'unico episodio effettivamente documentato riguardail 23 luglio 2025, quando egli partecipò al taglio delle piante, mentre mancaqualsiasi prova della sua presenza durante le precedenti fasi di impianto,crescita e gestione della coltura. Si sottolinea che le sementi della piantagionesarebbero state necessariamente messe a dimora mesi prima e che nessunelemento investigativo collega il [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione originaria dellacoltivazione.Per tale ragione il Tribunale avrebbe confuso una eventuale partecipazioneoccasionale alle operazioni di raccolta con un contributo stabile e continuativoall'intera attività coltivativa.15. Sull'asserita funzione di copertura svolta dalla coltivazione di canapaindustriale il ricorrente censura la conclusione secondo cui la coltivazione lecitadi circa 10.000 piante di canapa industriale condotta dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbecontribuito a conferire una parvenza di legalità alla piantagione illegale.La difesa sostiene che tale assunto si fondi su una doppia presunzione e nontrovi riscontro in alcun dato fattuale. Si osserva che i due campi presentavanocaratteristiche differenti, si trovavano ad una distanza significativa l'unodall'altro e versavano in stadi vegetativi del tutto diversi.Inoltre nessun elemento investigativo dimostrerebbe che gli operai impiegatinella coltivazione illegale abbiano mai lavorato anche nel terreno del [OSCURATO:PERSONA] oche quest'ultimo abbia svolto funzioni di raccordo tra le due attività.Viene altresì richiamato il contenuto dell'ordinanza genetica, nella quale ilG.i.p. aveva definito la suddetta ricostruzione come una mera ipotesiinvestigativa.16. Sulla carenza di motivazione in ordine al concorso di persone il ricorrentededuce che il provvedimento impugnato non individui in modo preciso quale siastato il concreto contributo causale da lui fornito alla realizzazione del reato. Sisostiene che il Tribunale faccia genericamente riferimento alla possibilità cheegli abbia "intrapreso", "organizzato" oppure "semplicemente agevolato"l'attività criminosa, senza chiarire quale di tali comportamenti gli vengaeffettivamente attribuito.La difesa richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui,pur essendo il concorso di persone configurabile anche attraverso formeruolo concretamente svolto dal concorrente.17. Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva sotto il profilo delleesigenze cautelari una serie di censure riguardanti la valutazione del pericolo direiterazione.Il ricorrente osserva che gli stessi giudici del riesame hanno qualificatol’intervento di [OSCURATO:PERSONA] come occasionale e hanno evidenziato che gliapprofondimenti investigativi si sono protratti per diversi mesi proprio perché isoggetti osservati apparivano inizialmente privi di collegamenti organizzativicerti. Secondo la difesa, tali affermazioni sarebbero incompatibili con lacontemporanea conclusione circa l'esistenza di un attuale e concreto pericolo direcidiva.Si lamenta inoltre che il tribunale del riesame abbia valorizzato precedentipenali molto risalenti nel tempo e una contestazione del 2015 relativaall'inosservanza di obblighi connessi alla sorveglianza speciale, procedimentoconclusosi con esito positivo della messa alla prova e successiva declaratoria diestinzione del reato.18. Da ultimo, con un terzo motivo di ricorso, si lamenta una motivazioneapparente e illogica in quanto viene ancora evidenziata l’equivocità indiziariadei quattro episodi della presenza del ricorrente nei pressi di “quella” aziendaagricola, equivocità che impedirebbe di trarre la conferma del volontariocontributo di concorso nella coltivazione di 25.000 piante. Opina la difesa checiò abbia un effettivo valore inferenziale, a fronte della presenza ricavabile dallec.d. fototrappole di un uomo con addosso un passamontagna, nonchédell’assenza di contatti telefonici tra il ricorrente e gli altri indagati.Infine, il ricorrente deposita dichiarazione di disponibilità ad accogliere lostesso agli arresti domiciliari preso l’abitazione della compagna [OSCURATO:PERSONA] valutare l’adeguatezza e la possibilità degli arresti domiciliari.19. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza e la valutazione delle esigenze cautelari, comeesposti dalla difesa, sono tra loro strettamente connessi e conseguenziali;possono, quindi, essere esaminati congiuntamente, in quanto l'apprezzamentodel pericolo di reiterazione di reati operato dal Tribunale del riesamepresuppone, sul piano logico-giuridico, una compiuta e adeguatamentemotivata esposizione del materiale indiziario ai fini della ricostruzione del ruolo2. In via preliminare, giova premettere che dagli esiti delle indaginirichiamati nell'ordinanza impugnata emergeva l'esistenza di due distintecoltivazioni insistenti sul medesimo compendio agricolo: una piantagione dicirca 25.000 piante di cannabis riferita a [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata daun elevato contenuto di THC, e una coltivazione di circa 10.000 piante di canapaindustriale condotta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], risultata conforme ai limiti normativi.Nel corso delle osservazioni del 23 luglio 2025 gli operanti sorprendevanodiversi soggetti intenti alle operazioni di taglio e trasporto del materialevegetale proveniente dalla piantagione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], tra i quali ilricorrente. Ulteriori elementi investigativi derivavano dall'analisi delle immaginiregistrate da una fototrappola collocata presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA],dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dagli accertamenti eseguiti suicapannoni nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], ove venivano rinvenute infiorescenzedi cannabis e materiale in essiccazione.3. Atteso il tenore del primo motivo di ricorso, incentrato sulla critica agliindizi esposti nell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principioper cui in materia cautelare l'insussistenza degli indizi di colpevolezza di cuiall'art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile dalla Corte di cassazione se si traduce inmancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione che regge ilprovvedimento applicativo o confermativo della misura cautelare o in violazionedi norme di legge. Di conseguenza, allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllarela congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460–01; Sez. 4, n. 22500 del03/05/2007, Terranova, Rv. 237012–01).4. Con particolare riguardo alla richiesta di riesame la pronuncia di Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828–01, ha spiegato la specificafunzione di tale mezzo di impugnazione che, sia pure atipico, è volta asottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo airequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai qualiè subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; pertanto, lamotivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resinecessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata suprove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensìdi una qualificata probabilità di colpevolezza (vedi anche Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).5. Oggetto di ricorso, pertanto, può essere soltanto la violazione da partedel giudice dell'obbligo, impostogli dall'art. 292 cod. proc. pen., di esporre gliindizi che giustificano in concreto la misura adottata e, in sede di impugnazione,le ragioni che si oppongono all'accoglimento delle critiche mosse dall'interessatoal provvedimento restrittivo (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).6. Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che le doglianze sviluppate nelprimo motivo si risolvono nella mera prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze investigative e nella richiesta di rivalutare nel merito la consistenzadegli indizi valorizzati dal Tribunale del riesame. In tale prospettiva si collocanole censure concernenti l'identificazione del materiale vegetale trasportato dalricorrente il 17 luglio 2025, la valutazione dei fotogrammi acquisiti tramite lafototrappola, il significato attribuito alla presenza dell'indagato nei pressidell'azienda agricola del [OSCURATO:PERSONA], la rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, le obiezioni della difesa si imperniano sulla lettura atomistica deisingoli segmenti investigativi, sostanzialmente chiedendone una rivalutazione,laddove, invece, la motivazione espone complessivamente un’attività diindagine, anche tecnica e scientifica, con un progressivo ampio sviluppo che hariguardato entrambe le coltivazioni, il contesto topografico , i ruoli soggettivicon particolre riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la struttura contrattuale sottesa all’utilizzodei fondi, nonché l’intrapresa produttiva di vaste dimensioni, destinata almercato della cannabis.7. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve osservare che i rilievi della difesa riguardantii gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esposti nel primo e in parteanche nel secondo motivo, offrono una lettura parcellizzata del materialeindiziario e trascurano il collegamento di tutti gli elementi di indagine, cheinvero nella motivazione impugnata presentano una coerenza espositiva privadi lacune logiche. Sostanzialmente le critiche alla motivazione in punto digravità indiziaria, nella misura in cui mirano a sostituire all'apprezzamento delgiudice della cautela una diversa ricostruzione fattuale, esulano dai limiti delsindacato di legittimità e sono inammissibili.8. Nondimeno, il secondo motivo di ricorso coglie nel segno nella parte incui denuncia le lacune della motivazione circa la specifica sequenza logica chedovrebbe condurre, mediante la valutazione del materiale indiziario, a ritenereper [OSCURATO:PERSONA] l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati dellamedesima specie.9. Sotto il profilo delle esigenze cautelari la difesa muove una serie dicensure riguardanti la valutazione del pericolo di reiterazione in quanto ilTribunale del riesame, da un lato, ha qualificato l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] comeoccasionale e ha evidenziato che i soggetti osservati apparivano privi dicollegamenti organizzativi certi, e, dall’altro lato, ne ha tratto la conclusionepositiva dell'esistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva in capo aMorittu.10. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale del riesame, per motivare lasussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ha valorizzato una serie diconsiderazioni che appaiono prive di un esauriente e convincente collegamentologico-deduttivo con l’affermazione del pericolo di recidiva. Il giudice delriesame, innanzi tutto, passa in rassegna gli elementi indiziari che riguardano ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA], definito quale artefice della notevole coltivazione illecita,precisando che questa necessita di un supporto organizzativo e di un sicurocanale di immissione nel mercato, ma nel provvedimento impugnato non sispiega come tale intrapresa criminale riguardi direttamente la valutazione,necessariamnete individualizzante, sul pericolo di recidiva in capo a GonarioMorittu.11. Si osservi, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata accenna a“rapporti certamente non occasionali con il [OSCURATO:PERSONA] tanto da essere designato dalMarrone per condurre il furgone....il 23 luglio 2025”, per ritenere la sussitenzadi “un sodalizio criminoso organizzato... cui avrebbe evidentemente dovutocontribuire in modo significativo la piantagione del [OSCURATO:PERSONA]”. È evidente chequesto passo della motivazione appare congetturale in quanto dal rapporto conNoli e dall’uso di un furgone prospetta un ipotetico ruolo, definito in termini dipossibile contributo significativo, che avrebbe dovuto avere [OSCURATO:PERSONA] con lapropria coltivazione lecita in un sodalizio criminoso, peraltro concretizzatosi inuna contestazione ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non exart. 74 stesso d.P.R.. E da ciò la motivazione, senza chiara logica deduttiva,ritiene un indice di pericolo di recidiva.12. La motivazione, sempre nel passo dedicato alla ponderazione delleesigenze cautelari, afferma che “il [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi un soggettostrettamente connesso al [OSCURATO:PERSONA]...risultando pertanto pienamente inserito nelcontesto criminale di rilevante importanza”. Ma la motivazione non riportaalcuna considerazione su eventuali collegamenti tra i vari concorrenti citati el’attività di coltivazione lecita condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Non si rintraccia,pertanto, nell’argomentazione complessiva quali siano (a parte la presenzadefinita occasionale del 23 luglio 2025) le considerazioni che depongono pertale inserimento o collegamento tanto da ritenere lo specifico pericolo di recidivain capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].13. [OSCURATO:PERSONA] rileva ulteriormente che appare altettanto congetturalel’affermazione di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie “per non aver fornito alcun elemento utile da cui desumere larecisione dei contatti con il circuito criminale”. Nel contesto motivazionale ilruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione di [OSCURATO:PERSONA] appare ancora tutto in viadi definizione, tanto da non poter attribuire all’esercizio del diritto a fornire ledichiarazioni che ritiene di rendere, il significato di un indice di recidività.14. Altrettanto privo di un’adeguata argomentazione logico-deduttivaappare il collegamento che associa l’attualità e la concretezza del pericolo direcidiva con i precedenti penali molto risalenti nel tempo e una contestazionedel 2015 relativa all'inosservanza di obblighi connessi alla sorveglianza speciale,procedimento conclusosi con esito positivo della messa alla prova e successivadeclaratoria di estinzione del reato.15. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovràprocedere a una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari riguardantiMorittu in relazione al compendio indiziario, specificando e chiarendo attraversoquale sequenza logica si deduce il pericolo di recidiva.16. Restano assorbite le ulteriori censure svolte con il secondo motivo intema di esigenze cautelari. Le ulteriori argomentazioni sviluppate nei primi duemotivi, nella parte in cui si risolvono in affermazioni meramente assertiveovvero nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale investigativo,non possono invece trovare ingresso nel giudizio di legittimità.17. In ordine al terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] osserva che trattasisostanzialmente delle stesse osservazioni riportate nel primo motivo di ricorsoma prospettate sotto altro profilo di deficit motivazionale, peraltro riproposte intermini assertivi e generici con argomenti e digressioni retoriche che nullaaggiungono alle critiche esposte nella prima parte del ricorso e già analizzate.Ciò rende il motivo inammissibile.18. In conclusione il [OSCURATO:PERSONA] annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, pernuovo esame, al Tribunale di Sassari. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale diSassari.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il consigliere estensoreBruno GiordanoLa PresidenteEugenia Serrao
Sentenza Cassazione n. 29604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris