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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10457/2026

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LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto adottata dal Tribunale di Palermo nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d. lgs n. 159 del 2011; che con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il suddetto reato; che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per non essere stato riconosciuto il minimo edittale e per non essere state concesse le attenuanti generiche; che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi sono inammissibili in quanto riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01); che, infatti, che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha dato conto della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 76 d. lgs cit., non avendo l’imputato dimostrato alcuna situazione di indigenza, né essendosi adoperato per richiedere riduzioni dell’importo o pagamenti rateali; delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondate sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona e contro il patrimonio e per l’insussistenza di elementi positivi dai quali trarre un giudizio di meritevolezza delle stesse; e, ancora, della insussistenza dei requisiti di cui all’art. 131-bis cod. pen, alla luce della particolare pericolosità del ricorrente, soggetto ricondotto alla categoria di cui all’art. 4 lett. i-ter d. lgs cit., nonché in considerazione della condotta tenuta nel caso concreto, non avendo il ricorrente corrisposto nemmeno una minima parte della cauzioene; che,pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto adottata dal Tribunale di Palermo nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d. lgs n. 159 del 2011; che con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il suddetto reato; che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per non essere stato riconosciuto il minimo edittale e per non essere state concesse le attenuanti generiche; che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi sono inammissibili in quanto riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01); che, infatti, che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha dato conto della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 76 d. lgs cit., non avendo l’imputato dimostrato alcuna situazione di indigenza, né essendosi adoperato per richiedere riduzioni dell’importo o pagamenti rateali; delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondate sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona e contro il patrimonio e per l’insussistenza di elementi positivi dai quali trarre un giudizio di meritevolezza delle stesse; e, ancora, della insussistenza dei requisiti di cui all’art. 131-bis cod. pen, alla luce della particolare pericolosità del ricorrente, soggetto ricondotto alla categoria di cui all’art. 4 lett. i-ter d. lgs cit., nonché in considerazione della condotta tenuta nel caso concreto, non avendo il ricorrente corrisposto nemmeno una minima parte della cauzioene; che,pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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