CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato infatti che le censure, con le quali ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel confermare il rigetto della liberazione anticipata per il semestre di detenzione sofferta dal 12 maggio 2017 al 12 novembre 2017, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della ordinanza impugnata rispetto alla circostanza che egli era stato reso edotto del procedimento disciplinare, aveva avuto la possibilità di fare sentire le proprie ragioni ed alla gravità della protesta inscenata che aveva determinato danni alle strutture del carcere; Ritenuto, quindi, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione degli elementi processuali, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate da Tribunale di sorveglianza; Considerato, infatti, che il giudice a quo ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, la richiesta di liberazione anticipata dando rilievo, in modo coerente, alla regolarità della procedura disciplinare ed alla mancata partecipazione all'opera di rieducazione nel corso del semestre in questione; Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giug