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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18165/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 04/07/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale monocratico di Bari del19/05/2022 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena digiustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Violazione di legge e difetto della motivazione per averela Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del delitto diestorsione tentata piuttosto che il delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni; il ricorrente ha richiamato il contesto nell’ambito delquale maturava la condotta ascritta (lavorativo) e la riferibilità deicontrasti quanto alla corretta individuazione della retribuzione e dellesue componenti; si era limitato ad agire per tutelare i propri diritti; laaffermazione di responsabilità si era basata esclusivamente sulledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto delcontesto e dei rapporti tra le parti, oltre che dei cospicui interessi delricorrente nei confronti dello stesso; in tal senso si è sottolineata lairragionevolezza e manifesta illogicità della motivazione Corte diappello quanto alla prova di un accordo lavorativo relativo aprestazioni effettuate oltre i limiti contrattuali di categoria.

La difesa hainoltre osservato che si doveva ritenere dubbia la valutazione che ilgiudice aveva offerto quanto alla attendibilità del teste Cristofaro, cheinvece doveva ritenersi pienamente attendibile. [OSCURATO:PERSONA] avevadifatti agito anche per il suo amico fraterno, perché insieme si eranoaccordati per i lavori extra, come dimostra l’invio congiunto delleraccomandate per instaurare una controversia di lavoro, senza che lavertenza potesse avere alcun esito atteso la chiusura dei battenti daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.2.

Violazione di legge e difetto della motivazione inrelazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche; la Corte di appello non ha in alcun modo considerato che ilricorrente ha cercato di tutelare i propri diritti e di agire anche pertutelare il suo amico, elemento questo che avrebbe potuto esserevalutato positivamente.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.5.

Il primo motivo di ricorso è generico in mancanza di confrontocon la ampia ed articolata motivazione della Corte di appello, nonconsentito in quanto totalmente reiterativo, oltre che manifestamenteinfondato.

La Corte di appello ha ampiamente affrontato il tema dellacorretta qualificazione giuridica della condotta come estorsionetentata, con una motivazione del tutto esente da aporie e manifestaillogicità (pag. 3 e seg. dove sono state valorizzate le specifichecaratteristiche del rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., richiamata la sua durata minima dal 05/11/2018 al30/11/2018, con evidente portata estorsiva delle minacce pronunciatein data 21 e 30 novembre 2018, in assenza di qualsiasi legittimo dirittoesercitabile nel senso della ricorrenza di un contatto a tempodeterminato, così escludendo la possibilità di giungere ad unariqualificazione della condotta).

Le argomentazioni proposte dalladifesa, tra l’altro del tutto reiterative dei già proposti motivi di appelloe già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01), sicaratterizzano dunque come una mera proposta di rilettura nel meritonon consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2,n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).6.

Reiterativo, oltre che manifestamente infondato il secondomotivo di ricorso quanto alla mancata concessione delle circostanzesul punto (pag. 4), rilevando la assenza di elementi positivamentevalorizzabili ed escludendo che la scelta processuale di accedere al ritoabbreviato possa rappresentare un elemento in tal senso risolutivo.Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto.

Inconclusione, sul punto, si deve ricordare che la graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base,in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchéè inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad unanuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nonsia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, AngeliniDaniele, Rv. 281217-01, in motivazione).7.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 04/07/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale monocratico di Bari del19/05/2022 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena digiustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di legge e difetto della motivazione per averela Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del delitto diestorsione tentata piuttosto che il delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni; il ricorrente ha richiamato il contesto nell’ambito delquale maturava la condotta ascritta (lavorativo) e la riferibilità deicontrasti quanto alla corretta individuazione della retribuzione e dellesue componenti; si era limitato ad agire per tutelare i propri diritti; laaffermazione di responsabilità si era basata esclusivamente sulledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto delcontesto e dei rapporti tra le parti, oltre che dei cospicui interessi delricorrente nei confronti dello stesso; in tal senso si è sottolineata lairragionevolezza e manifesta illogicità della motivazione Corte diappello quanto alla prova di un accordo lavorativo relativo aprestazioni effettuate oltre i limiti contrattuali di categoria. La difesa hainoltre osservato che si doveva ritenere dubbia la valutazione che ilgiudice aveva offerto quanto alla attendibilità del teste Cristofaro, cheinvece doveva ritenersi pienamente attendibile. [OSCURATO:PERSONA] avevadifatti agito anche per il suo amico fraterno, perché insieme si eranoaccordati per i lavori extra, come dimostra l’invio congiunto delleraccomandate per instaurare una controversia di lavoro, senza che lavertenza potesse avere alcun esito atteso la chiusura dei battenti daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.2. Violazione di legge e difetto della motivazione inrelazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche; la Corte di appello non ha in alcun modo considerato che ilricorrente ha cercato di tutelare i propri diritti e di agire anche pertutelare il suo amico, elemento questo che avrebbe potuto esserevalutato positivamente.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.5. Il primo motivo di ricorso è generico in mancanza di confrontocon la ampia ed articolata motivazione della Corte di appello, nonconsentito in quanto totalmente reiterativo, oltre che manifestamenteinfondato. La Corte di appello ha ampiamente affrontato il tema dellacorretta qualificazione giuridica della condotta come estorsionetentata, con una motivazione del tutto esente da aporie e manifestaillogicità (pag. 3 e seg. dove sono state valorizzate le specifichecaratteristiche del rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., richiamata la sua durata minima dal 05/11/2018 al30/11/2018, con evidente portata estorsiva delle minacce pronunciatein data 21 e 30 novembre 2018, in assenza di qualsiasi legittimo dirittoesercitabile nel senso della ricorrenza di un contatto a tempodeterminato, così escludendo la possibilità di giungere ad unariqualificazione della condotta). Le argomentazioni proposte dalladifesa, tra l’altro del tutto reiterative dei già proposti motivi di appelloe già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01), sicaratterizzano dunque come una mera proposta di rilettura nel meritonon consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2,n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).6. Reiterativo, oltre che manifestamente infondato il secondomotivo di ricorso quanto alla mancata concessione delle circostanzesul punto (pag. 4), rilevando la assenza di elementi positivamentevalorizzabili ed escludendo che la scelta processuale di accedere al ritoabbreviato possa rappresentare un elemento in tal senso risolutivo.Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto. Inconclusione, sul punto, si deve ricordare che la graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base,in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchéè inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad unanuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nonsia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, AngeliniDaniele, Rv. 281217-01, in motivazione).7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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