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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09303/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari - per quanto ancora qui di interesse - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché intrinsecamente generico e completamente versato in fatto; con esso, in realtà, il ricorrente non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma tende solo a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che il motivo rimane inammissibile, sebbene il ricorrente lamenti anche la violazione degli artt. 546 e 125 cod. pen., atteso che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che anche la censura (sempre mossa con il primo motivo) relativa alla valutazione delle attenuanti generiche risulta inammissibile, atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze; al riguardo va ribadito che <<in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il secondo motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari - per quanto ancora qui di interesse - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché intrinsecamente generico e completamente versato in fatto; con esso, in realtà, il ricorrente non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma tende solo a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che il motivo rimane inammissibile, sebbene il ricorrente lamenti anche la violazione degli artt. 546 e 125 cod. pen., atteso che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che anche la censura (sempre mossa con il primo motivo) relativa alla valutazione delle attenuanti generiche risulta inammissibile, atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze; al riguardo va ribadito che <<in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il secondo motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
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