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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32037/2026

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tore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 612, comma 2, e 604-ter, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 612, comma 2, e 604-ter cod. pen., ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è manifestamente infondato, in quanto «la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile 1t all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente» (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020 - dep. 2021, D'Amore, Rv. 280146 - 01, fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto "negro di merda"); - il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 152, comma 2, cod. pen., e 529, cod. proc. pen. in ragione del difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato poiché il reato è procedibile d'ufficio (art. 6, comma 1,1 decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); - il terzo motivo - che deduce la violazione degli artt. 131-bis, 133 e 62 bis cod. pen. - ha perorato un più favorevole apprezzamento di merito, qui non consentito, senza sollevare compiute critiche di legittimità all'iter sulla scorta del quale la sentenza impugnata ha negato i presupposti della causa di non punibilità delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 612, comma 2, e 604-ter, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 612, comma 2, e 604-ter cod. pen., ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è manifestamente infondato, in quanto «la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile 1t all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente» (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020 - dep. 2021, D'Amore, Rv. 280146 - 01, fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto "negro di merda"); - il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 152, comma 2, cod. pen., e 529, cod. proc. pen. in ragione del difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato poiché il reato è procedibile d'ufficio (art. 6, comma 1,1 decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); - il terzo motivo - che deduce la violazione degli artt. 131-bis, 133 e 62 bis cod. pen. - ha perorato un più favorevole apprezzamento di merito, qui non consentito, senza sollevare compiute critiche di legittimità all'iter sulla scorta del quale la sentenza impugnata ha negato i presupposti della causa di non punibilità delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M
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