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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 36672/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29962/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Romavia A lberico II, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale su foglio separato allegato al ricorso -Ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -Intimato - avverso il Decreto d el T ribunale di T rieste n. 1285/2020 depositat o il22/9/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, impugnò, d avanti al Tribunale di Roma , il provvedimento emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] presso il Ministero dell’Interno con cui era stato disposto il suo trasferimento in Slovenia – dove in precedenza il migrante era stato sottoposto a procedura di raccolta delle impronte digitalie portato in un campo per richiedenti asilo, dal quale si era poi allontanato – in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata ai sensi dell’art. 18 Reg.

CE 604/2013 ed accolta dallo Stato sloveno; il Tribunale di Trieste, davanti al quale il procedimento veniva riassunto dopo che il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza, con decreto del 22/9/2020, ri gett ò il ricorso , confermandoil provvedimento amministrativo impugnato; per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],articolato in due motiv i; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese; considerato che: preliminare, rispetto all’esame nel merito del ricorso, è il rilievo della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3-septies, d. lgs. n. 25del 2008 (che regola il procedimento introdotto dal migrante per impugnare le decisioni di trasferimento adottate dalla citata [OSCURATO:PERSONA]), in quanto la procura speciale rilasciata al difensore è autenticata solo nella sottoscrizione del conferente e non anche nella data del rilascio; sull’interpretazione dell’identico testo normativo contenuto nell’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n.25 del 20 08 – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g, del d.l.n. 13 del 2017, come convertito dalla l. n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto: «L’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successivaalla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richie sto , quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co. 13, d. lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente»; nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore su un foglio allegato al ricorso per cassazione, pur recand o l’indicazione «la firma è autografa», non contiene alcuna espressione del difensore volta a certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale preciso requisito (certificazione del difensore), imposto dalla legge con specifico riferimento alla forma della procura speciale, non può essere surrogato dalla mera indicazione della data del rilascio della procura nell’intestazione del ricorso, né dalla dichiarazione sulla data del rilascio che, nella procura , è attribu ita al solo cliente e non certificata dal difensore; da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008 , così come interpretato dalle Sezioni unite; parte ricorrente non ha svolto difese per fornire elementi utili per mutare tale orientamento; non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo presentato controricorso la parte intimata; il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (anche su questo aspetto, la decisione si conforma a quanto statuito dalla citata sentenza n. 15177/2021delle Sezioni unite).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29962/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Romavia A lberico II, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale su foglio separato allegato al ricorso -Ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -Intimato - avverso il Decreto d el T ribunale di T rieste n. 1285/2020 depositat o il22/9/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, impugnò, d avanti al Tribunale di Roma , il provvedimento emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] presso il Ministero dell’Interno con cui era stato disposto il suo trasferimento in Slovenia – dove in precedenza il migrante era stato sottoposto a procedura di raccolta delle impronte digitalie portato in un campo per richiedenti asilo, dal quale si era poi allontanato – in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata ai sensi dell’art. 18 Reg. CE 604/2013 ed accolta dallo Stato sloveno; il Tribunale di Trieste, davanti al quale il procedimento veniva riassunto dopo che il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza, con decreto del 22/9/2020, ri gett ò il ricorso , confermandoil provvedimento amministrativo impugnato; per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],articolato in due motiv i; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese; considerato che: preliminare, rispetto all’esame nel merito del ricorso, è il rilievo della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3-septies, d. lgs. n. 25del 2008 (che regola il procedimento introdotto dal migrante per impugnare le decisioni di trasferimento adottate dalla citata [OSCURATO:PERSONA]), in quanto la procura speciale rilasciata al difensore è autenticata solo nella sottoscrizione del conferente e non anche nella data del rilascio; sull’interpretazione dell’identico testo normativo contenuto nell’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n.25 del 20 08 – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g, del d.l.n. 13 del 2017, come convertito dalla l. n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto: «L’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successivaalla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richie sto , quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co. 13, d. lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente»; nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore su un foglio allegato al ricorso per cassazione, pur recand o l’indicazione «la firma è autografa», non contiene alcuna espressione del difensore volta a certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale preciso requisito (certificazione del difensore), imposto dalla legge con specifico riferimento alla forma della procura speciale, non può essere surrogato dalla mera indicazione della data del rilascio della procura nell’intestazione del ricorso, né dalla dichiarazione sulla data del rilascio che, nella procura , è attribu ita al solo cliente e non certificata dal difensore; da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008 , così come interpretato dalle Sezioni unite; parte ricorrente non ha svolto difese per fornire elementi utili per mutare tale orientamento; non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo presentato controricorso la parte intimata; il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (anche su questo aspetto, la decisione si conforma a quanto statuito dalla citata sentenza n. 15177/2021delle Sezioni unite). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r
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