CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta l'omessa esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma, il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto (il primo), nonché la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, risultando, oltre che meramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, anche volti a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, invero preclusi al sindacato di legittimità; che, infatti, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrua e non illogica motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M