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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20088/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen., la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro e contestuale applicazione, ai sensi dell'art.86 del T.U. stup.AL misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena detentiva espiata.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della suddetta misura di sicurezza.

Ha dedotto che la motivazione del Tribunale aveva fatto mero riferimento alla pericolosità sociale dell'imputato, avendo il giudice omesso di considerare in modOadeguato i parametri dettati dall'art.133 cod.pen., in riferimento alle particolari condizioni personali del ricorrente, tra l'altro svolgente regolare attività lavorativa nel territorio nazionale dal 2013 al 2024 e incensurato all'epoca dei fatti.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato

2. La disposizione contenuta nell'art.86, T.U. stup., stabilisce che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt, 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; mentre la sentenza n.58 del 24/2/1995 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo comma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordine di espulsione.In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribíle per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 - 01) In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero - valutazione, come detto, resa necessaria alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale - ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 276255).

Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921).

3. Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo meramente tautologico, esponendo che l'imputato aveva dimostrato una "elevata capacità a delinquere, dovendosi formulare nei suoi confronti un giudizio di elevata pericolosità sociale".

Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto della effettiva e specifica pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai parametri imposti dai principi sopra citati.

4. Per l'effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi, per nuovo giudizio, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Lodi, diversa persona fisica.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen., la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro e contestuale applicazione, ai sensi dell'art.86 del T.U. stup.AL misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena detentiva espiata. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della suddetta misura di sicurezza. Ha dedotto che la motivazione del Tribunale aveva fatto mero riferimento alla pericolosità sociale dell'imputato, avendo il giudice omesso di considerare in modOadeguato i parametri dettati dall'art.133 cod.pen., in riferimento alle particolari condizioni personali del ricorrente, tra l'altro svolgente regolare attività lavorativa nel territorio nazionale dal 2013 al 2024 e incensurato all'epoca dei fatti. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. La disposizione contenuta nell'art.86, T.U. stup., stabilisce che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt, 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; mentre la sentenza n.58 del 24/2/1995 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo comma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordine di espulsione.In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribíle per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 - 01) In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero - valutazione, come detto, resa necessaria alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale - ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 276255). Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). 3. Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo meramente tautologico, esponendo che l'imputato aveva dimostrato una "elevata capacità a delinquere, dovendosi formulare nei suoi confronti un giudizio di elevata pericolosità sociale". Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto della effettiva e specifica pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai parametri imposti dai principi sopra citati. 4. Per l'effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi, per nuovo giudizio, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Lodi, diversa persona fisica. Così
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