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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 21015/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38301-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N. 38301/2019 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2023 CC avverso la sentenza n. 234/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 516/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 38301/19 Rilevato che: Con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Bergamo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di anzianità erogatagli dalla predetta Cassa, previa rideterminazione della quota "A", nel rispetto del principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata secondo il sistema retributivo in atto, prima delle modifiche approvate dalla Cassa, con la delibera del 22.6.2002 e di quelle relative al c .d. coefficiente di neutralizzazione implicante l'abbattimento, progressivamente calante,in ragione del crescere dell'età di accesso alla pensione di anzianità, della quota retributiva della pensione medesima, in parziale riforma della predetta decisione, riconosceva il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla rideterminazione della quota "A", per dover essere questa calcolata in base al criterio previsto dalla delibera del 28.6.1997, nel rispetto del principio del pro rata, ovvero con liquidazione in unica quota, escludendosi dunque il frazionamento in tante sub-quote quanti fosseroi criteri di calcolo viavia applicati nel tempo, senza applicazione del massimale, incompatibile con il principio del pro rata, ma con la riduzione della quota retributiva della pensione di anzianità erogata , derivante all'applicazione del coefficiente di neutralizzazione, non soggetto al principio del pro rata e, comunque legittimo, escluso altresì l'onere del contributo di solidarietà, non rientrando tale prestazione patrimoniale tra quelle riconducibili all'autonomo potere di imposizione,riconosciuto alle Casse privatizzate.

In particolare, la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi conformare agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, alle pronunzie rese a sezioni unite con le decisioni nn. 17742 e 18136 del 2015 e relativamente al contributo di solidarietà, a Cass. n. 31875/2018.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale la Cassa ha replicato con controricorso.

All'adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo m otivo di ricorso principale la Cassa, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a disconoscere l'applicabilità del massimale contributivo previsto dalla delibera del 28.6.1997 in quanto incompatibile con il rispetto del principio del pro rata posto dalla norma invocata.

Con il secondo motivo di ricorso principale, la Cassa denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 come novellato dalla l. n.296/2006, imputa alla Corte territoriale di aver nuovamente assunto la richiamata norma in una interpretazione non corretta in relazione alla ritenuta illegittimità della trattenuta operata a titolo di contributo di solidarietà.

Con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione del medesimo art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 con riguardo alle due statuizioni con cui la Corte medesima, sulla base dell'accolta lettura, ha, da un lato, escluso la legittimità di una determinazione della quota "A" della pensione di anzianità spettante sulla base dei relativi criteri vigenti tempo per tempo e quindi senza i rispetto del criterio del pro rata integrale e, dall'altro, della ritenuta applicabilità del coefficiente di neutralizzazione.

Il ricorso principale è infondato.

Questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha affermato che l'introduzione del massimale pensionistico viola il principio del pro rata ed esula dai provvedimenti che, in base all'art. 3, co. 12 1 . n. 335/95, nel testo applicabile ratione temporis, ovvero prima della modifica ad opera della l. n. 296/06, la Cassa poteva adottare (da ultimo Cass.1338/22; in precedenza, Cass. nn. 136 - 1842-1842-2286tutte del 2019).

Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.

La sentenza ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui, per il calcolo della quota A, si applica ununico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997, anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass. Cass.1338/22).

Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.

La sentenza ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte (v.

Cass. 23597/18, Cass. 28253/18, Cass. 26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione) progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dall'art. 3, co. 12 L. n. 335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti con compensazione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza reciproca.

Sussisto i presupposti per l'ulteriore versamento sia da parte del ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale, di quanto già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38301-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N. 38301/2019 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC avverso la sentenza n. 234/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 516/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 38301/19 Rilevato che: Con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Bergamo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di anzianità erogatagli dalla predetta Cassa, previa rideterminazione della quota "A", nel rispetto del principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata secondo il sistema retributivo in atto, prima delle modifiche approvate dalla Cassa, con la delibera del 22.6.2002 e di quelle relative al c .d. coefficiente di neutralizzazione implicante l'abbattimento, progressivamente calante,in ragione del crescere dell'età di accesso alla pensione di anzianità, della quota retributiva della pensione medesima, in parziale riforma della predetta decisione, riconosceva il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla rideterminazione della quota "A", per dover essere questa calcolata in base al criterio previsto dalla delibera del 28.6.1997, nel rispetto del principio del pro rata, ovvero con liquidazione in unica quota, escludendosi dunque il frazionamento in tante sub-quote quanti fosseroi criteri di calcolo viavia applicati nel tempo, senza applicazione del massimale, incompatibile con il principio del pro rata, ma con la riduzione della quota retributiva della pensione di anzianità erogata , derivante all'applicazione del coefficiente di neutralizzazione, non soggetto al principio del pro rata e, comunque legittimo, escluso altresì l'onere del contributo di solidarietà, non rientrando tale prestazione patrimoniale tra quelle riconducibili all'autonomo potere di imposizione,riconosciuto alle Casse privatizzate. In particolare, la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi conformare agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, alle pronunzie rese a sezioni unite con le decisioni nn. 17742 e 18136 del 2015 e relativamente al contributo di solidarietà, a Cass. n. 31875/2018. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale la Cassa ha replicato con controricorso. All'adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo m otivo di ricorso principale la Cassa, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a disconoscere l'applicabilità del massimale contributivo previsto dalla delibera del 28.6.1997 in quanto incompatibile con il rispetto del principio del pro rata posto dalla norma invocata. Con il secondo motivo di ricorso principale, la Cassa denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 come novellato dalla l. n.296/2006, imputa alla Corte territoriale di aver nuovamente assunto la richiamata norma in una interpretazione non corretta in relazione alla ritenuta illegittimità della trattenuta operata a titolo di contributo di solidarietà. Con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione del medesimo art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 con riguardo alle due statuizioni con cui la Corte medesima, sulla base dell'accolta lettura, ha, da un lato, escluso la legittimità di una determinazione della quota "A" della pensione di anzianità spettante sulla base dei relativi criteri vigenti tempo per tempo e quindi senza i rispetto del criterio del pro rata integrale e, dall'altro, della ritenuta applicabilità del coefficiente di neutralizzazione. Il ricorso principale è infondato. Questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha affermato che l'introduzione del massimale pensionistico viola il principio del pro rata ed esula dai provvedimenti che, in base all'art. 3, co. 12 1 . n. 335/95, nel testo applicabile ratione temporis, ovvero prima della modifica ad opera della l. n. 296/06, la Cassa poteva adottare (da ultimo Cass.1338/22; in precedenza, Cass. nn. 136 - 1842-1842-2286tutte del 2019). Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. La sentenza ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui, per il calcolo della quota A, si applica ununico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997, anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass. Cass.1338/22). Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. La sentenza ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte (v. Cass. 23597/18, Cass. 28253/18, Cass. 26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione) progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dall'art. 3, co. 12 L. n. 335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti con compensazione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza reciproca. Sussisto i presupposti per l'ulteriore versamento sia da parte del ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale, di quanto già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Compensa le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contrib
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