CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28843/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e/o vizio motivazio- nale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pub- blica fede di cui all'art 625 n. 7 cod. pen. sul rilievo che non vi era alcuna necessità oggettiva di lasciare il portafogli all'interno dell'abitacolo dell'autocarro lasciato con le portiere aperte. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto dell'applicabilità al caso che ci occupa della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa (il por- tafogli sottratto dall'interno dell'abitacolo dell'autocarro) alla pubblica fede. La sentenza impugnata (da leggersi, trattandosi di c.d. doppia conforme in un tutt'uno con quella di primo grado) motiva adeguatamente sulla necessità di la- sciare il portafogli in auto mentre la vittima scaricava e non poteva, quindi, chiu- dere le serrature del veicolo dal quale prendeva gli oggetti da trasportare. Il caso è del tutto speculare rispetto ad un recente precedente di questa Corte (Sez. 7, ord. 12281 del 14/12/2023, dep. 2024, Rezgui, n.m.) e, come in quello, si tratta di passaggio argomentativo con il quale la Difesa non si confronta ade- guatamente. Già il giudice di primo grado aveva ricordato come i! furto di cui all'imputa- zione fosse avvenuto il 02/09/2020 intorno alle 14:50 in via Darn:r.i a [OSCURATO:PERSONA], mediante l'ingresso repentino a bordo dell'autocarro in uso al Cojocaru, mentre si trovava in sosta e aperto, per consentire alla vittima di scaricare una partita di frutta, con sottrazione di un portafoglio contenente, oltre ai documenti di identità, anche la somma di 208 euro in contanti. Incontestata la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, che veniva chia- ramente visto e riconosciuto dalla persona offesa, che lo notava scendere dell'au- N. 28843/2025 R.G. tocarro e lo fermava, sin dal primo grado è stata contestata dalla Difesa la sussi- stenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in ragione della asserita non necessarietà che il portafoglio venisse tenuto all'interno dell'autocarro. Il primo giudicante, tuttavia, facendo corretta applicazione della giurispru- denza più recente di questa Corte ha evidenziato la sussistenza della aggravante in contestazione, facendo riferimento al fatto che l'oggetto in questione era stato lasciato all'interno dell'autocarro per la necessità dell'uomo di scaricare veloce- mente la merce dalla autocarro. La persona offesa, infatti, ha riferito circa la propria necessità di scaricare rapidamente la merce dal mezzo che era posteggiato contromano da cui era deri- vata la decisione di veiocizzare la consegna facendo la spola tra l'esercizio com- merciale e il veicolo tenuto aperto. Conferentemente già il primo giudicante richiamava il dictum di sezione 5 30358/2016 ritenendo che anche nel caso che ci occupa fosse stata accertata la sussistenza di una situazione necessitata, atteso che non si poteva pretendere dalla persona offesa, con un giudizio formulato ex ante, che portasse con sé il portafoglio e che chiudesse il mezzo ogni qualvolta si allontanava nei secondi ne- cessari a trasportare parte del carico, lasciando alla sola libera determinazione del soggetto agente la decisione di non rispettare l'altrui proprietà. Sullo specifico motivo di appello presentato all'odierno ricorrente, che si era limitato a ribadire in sede di gravame del merito quelle che erano le difese spese in primo grado, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione di necessità in capo alla persona offesa di scaricare rapidamente quanto trasportava nell'autocarro, restandovi peraltro nei pressi, senza chiudere a chiavi le portiere dell'abitacolo. E quindi la sussistenza dell'aggravante. Come ricorda la recente Sez. 4 n. 29044/2022, condividendone il dictum, oltre a quella richiamata dal giudice di primo grado, anche Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01, ha ormai esteso il concetto di esposizione per necessità alla pubblica fede anche agli oggetti lasciati all'interno del veicolo e ivi custoditi per comodità. 3. Dunque, per la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in particolare, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (ex plurimis, Sez. 4, n. 45488 del 08/07/2008, Valle, Rv. 241988-01, con riferimento a fattispecie in cui è stata ri- conosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione al furto di denaro e effetti personali presenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via).N. 28843/2025 RG, Si è sul punto, però, precisato — e nel caso che ci occupa è avvenuto — che il bisogno ritenuto impellente deve essere oggetto di specifico accertamento e con- siderazione da parte del giudice; rimanendo fermo che la nozione di «necessità» dell'esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per de- stinazione o consuetudine ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (ex plurimis, Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felletti, Rv. 267504-01, in un altro caso, del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa, riguardante il furto di un portafoglio lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarca- zione medesima). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di