Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 10408/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati; letta la memoria difensiva del 17 febbraio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del Tribunale del 15 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione e alla sospen- sione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei in relazione ai reati di cui agli artt. 582, primo comma, cod. pen. e 189, commi sesto e settimo, C.d.S. (in Massa il 5 settembre 2013).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata percezione dei fatti diretta da parte dei testimoni del P.M..

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell'elemento sogget- tivo di tutti i reati contestati.

2.4. Nullità della sentenza per aver omesso di riferire e considerare le dichiara- zioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Violazione di legge per errata valutazione di inattendibilità della teste Pelle- gatta Laura.

2.6. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..

2.7. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per inter- venuta prescrizione.

2.8. Con memoria del 17 febbraio 2023 la difesa del Rinaldi illustra ulteriormente i motivi di doglianza e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col primo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate.

La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione, è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e, cioè, in data 27 aprile 2022R Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per interve- nuta prescrizione.

Così deciso in Roma il 28 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati; letta la memoria difensiva del 17 febbraio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del Tribunale del 15 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione e alla sospen- sione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei in relazione ai reati di cui agli artt. 582, primo comma, cod. pen. e 189, commi sesto e settimo, C.d.S. (in Massa il 5 settembre 2013). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata percezione dei fatti diretta da parte dei testimoni del P.M.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell'elemento sogget- tivo di tutti i reati contestati. 2.4. Nullità della sentenza per aver omesso di riferire e considerare le dichiara- zioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Violazione di legge per errata valutazione di inattendibilità della teste Pelle- gatta Laura. 2.6. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.7. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per inter- venuta prescrizione. 2.8. Con memoria del 17 febbraio 2023 la difesa del Rinaldi illustra ulteriormente i motivi di doglianza e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col primo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione, è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e, cioè, in data 27 aprile 2022R Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per interve- nuta prescrizione. Così deciso in Roma il 28 febbr
Sentenza Cassazione n. 10408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris