CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo con cui il ricorrente rivolge censure in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto di condividere la prognosi negativa in ragione dei plurimi precedenti specifici del ricorrente (tre) effettuata dal Tribunale, giudizio di merito che, in quanto esaustivo e non illogico, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09