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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21502/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ALESSANDRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, Al Tribunale di Alessandria ha dichiarato, a mente dell'art. 178, comma 1, lett. c), la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di tentato omicidio, sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in REMS e, per l'effetto, ha disposto la restituzione degli atti al G.i.p. per quanto di competenza.

A ragione, osserva che il decreto era stato emesso in violazione degli artt. 71 e 72 cod. proc. pen. nei confronti di imputato incapace di partecipare coscientemente al processo.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Alessandria, articolando tre motivi:

2.1. Con il primo denunzia l'abnormità funzionale del provvedimento sul rilievo che la declaratoria di nullità ha determinato la regressione ingiustificata del procedimento in contrasto con l'esigenza di speditezza e ragionevole durata del processo tutelate dall'art. 111 Cost.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia travisato le conclusioni cui è pervenuto il perito in sede di incidente probatorio.

Dalla disamina complessiva dell'elaborato non risulta, infatti, accertato il carattere di irreversibilità dell'incapacità processuale dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 72 bis cod. proc. pen.

Il Tribunale, preso atto che il perito aveva accertato l'irreversibilità della incapacità processuale dell'imputato, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, applicare la disposizione di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen. che, al fine di superare il problema "degli eterni giudicabili", impone di celebrare il giudizio di merito anche nell'ipotesi in cui ricorrono, fin dall'udienza preliminare, i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza necessaria per fronteggiare l'attualità della pericolosità sociale dell'imputato.

In tale eventualità, sarebbe legittimo per definire il giudizio emettere una sentenza che, vagliata la sussistenza del fatto reato e non solo dei gravi indizi di colpevolezza, si limiti ad applicare la misura di sicurezza.

La diversa interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, n. 10516 del 29 gennaio 2020, in base alla quale il giudice procedente deve ineluttabilmente sospendere il procedimento nei confronti dell'imputato irreversibilmente incapace e socialmente pericoloso, non è accoglibile perché oltre ad essere fondata, in contrasto con la voluntas legis, sulla equiparazione tra incapacità processuale irreversibile e reversibile, finisce, nella sostanza, per abrogare, l'art. 72 bis cod. proc. pen., giungendo ad una "soluzione pratica paradossale" che colloca l'incapace irreversibile in un limbo processuale.

La sospensione del procedimento può, infatti, protrarsi per periodi lunghissimi, come nel caso di Sylla imputato di tentato omicidio, con conseguente possibilità, laddove la pericolosità sociale persista, di applicare in via provvisoria la misura di sicurezza per un tempo pari alla pena edittale massima.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso propone censure infondate, sicché deve essere rigettato.

Sostiene il PM ricorrente che il Tribunale, anziché disporre la regressione del procedimento avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 72-bis cod. proc. pen., definirlo nel merito sia pure ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza, non ostandovi l'incapacità irreversibile dell'imputato.

L'argomentazione è erronea perché presuppone, in stridente contrasto con il principio sottostante alla disciplina dettata dal titolo quarto del libro primo del codice di rito, che il processo possa svolgersi, sia pure ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza, nei confronti di un imputato di cui risulta già positivamente accertata l'incapacità di partecipare coscientemente al processo.

In piena adesione a quanto già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 10516 del 29 gennaio 2020, PG [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278505 - 01, citata dal pubblico ministero ricorrente, deve essere ribadito che l'evidente difetto di coordinamento tra l'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui espressamente preclude la pronuncia di improcedibilità per l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al procedimento allorché sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di applicabilità di una misura di sicurezza diversa dalla confisca - e l'art. 71, comma 1, cod. proc. pen. - che consente al giudice di disporre la sospensione del procedimento solo nelle ipotesi di reversibilità dell'incapacità dell'imputato a partecipare al dibattimento e non in quella di incapacità irreversibile ove dovessero ricorrere i presupposti per applicare all'imputato una misura di sicurezza diversa dalla confisca - deve essere risolto nel senso che "quando si accerti che l'imputato irreversibilmente incapace è un soggetto pericoloso, nei cui confronti deve disporsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice deve applicare le disposizioni di legge previste dall'articolo 71, cod. proc. pen., disponendo perciò con ordinanza la sospensione del procedimento, e dall'articolo 72 dello stesso codice, provvedendo ogni sei mesi ad accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, nel corso dei quali dovrà di volta in volta essere accertata anche se la sua pericolosità permane.

Da tale interpretazione, d'altra parte, non discende la denunciata impossibilità di porre fine al procedimento penale nei confronti dell'imputato contestualmente irreversibilmente incapace e socialmente pericoloso.

Il giudice procedente dovrà, infatti, emettere la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 72 bis cod. proc. pen. nel momento in cui la misura di sicurezza risulterà preclusa per essere stata già adottata in via provvisoria fino al limite massimo della sua durata (non oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato avuto riguardo alla previsione edittale massima, ai sensi della legge n. 81 del 30 maggio 2014) o per avere l'accertamento semestrale escluso che l'imputato sia ancora socialmente pericoloso.

In alternativa, il procedimento comunque cesserà nel momento in cui verrà dichiarata l'estinzione del reato per essere maturati i termini prescrizionali in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2015, secondo cui il corso della prescrizione del reato non deve essere sospeso quando "lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento" e sia "accertato che tale stato è irreversibile".

2. Correttamente, pertanto, l'impugnato decreto ha disposto la regressione del procedimento al G.i.p.,rilevando che il decreto di giudizio immediato era stato emesso, in violazione del sistema delineato dagli artt. 71 e seg. cod. proc. pen., nei confronti di imputato che, per quanto irreversibilmente incapace di partecipare al procedimento, si trovava nelle condizioni di essere sottoposto a misura di sicurezza personale in ragione dell'accertata pericolosità sociale, nella specie desunta dalle conclusioni della perizia, contestate dal ricorrente in termini generici e comunque con osservazioni che sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Tanto posto, è evidente che l'atto processuale impugnato non è abnorme né sotto il profilo strutturale, non ponendosi di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile, né sotto il profilo funzionale non determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez.

U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

3. Al rigetto non segue la condanna alle spese posto che il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ALESSANDRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, Al Tribunale di Alessandria ha dichiarato, a mente dell'art. 178, comma 1, lett. c), la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di tentato omicidio, sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in REMS e, per l'effetto, ha disposto la restituzione degli atti al G.i.p. per quanto di competenza. A ragione, osserva che il decreto era stato emesso in violazione degli artt. 71 e 72 cod. proc. pen. nei confronti di imputato incapace di partecipare coscientemente al processo. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Alessandria, articolando tre motivi: 2.1. Con il primo denunzia l'abnormità funzionale del provvedimento sul rilievo che la declaratoria di nullità ha determinato la regressione ingiustificata del procedimento in contrasto con l'esigenza di speditezza e ragionevole durata del processo tutelate dall'art. 111 Cost. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia travisato le conclusioni cui è pervenuto il perito in sede di incidente probatorio. Dalla disamina complessiva dell'elaborato non risulta, infatti, accertato il carattere di irreversibilità dell'incapacità processuale dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 72 bis cod. proc. pen. Il Tribunale, preso atto che il perito aveva accertato l'irreversibilità della incapacità processuale dell'imputato, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, applicare la disposizione di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen. che, al fine di superare il problema "degli eterni giudicabili", impone di celebrare il giudizio di merito anche nell'ipotesi in cui ricorrono, fin dall'udienza preliminare, i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza necessaria per fronteggiare l'attualità della pericolosità sociale dell'imputato. In tale eventualità, sarebbe legittimo per definire il giudizio emettere una sentenza che, vagliata la sussistenza del fatto reato e non solo dei gravi indizi di colpevolezza, si limiti ad applicare la misura di sicurezza. La diversa interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, n. 10516 del 29 gennaio 2020, in base alla quale il giudice procedente deve ineluttabilmente sospendere il procedimento nei confronti dell'imputato irreversibilmente incapace e socialmente pericoloso, non è accoglibile perché oltre ad essere fondata, in contrasto con la voluntas legis, sulla equiparazione tra incapacità processuale irreversibile e reversibile, finisce, nella sostanza, per abrogare, l'art. 72 bis cod. proc. pen., giungendo ad una "soluzione pratica paradossale" che colloca l'incapace irreversibile in un limbo processuale. La sospensione del procedimento può, infatti, protrarsi per periodi lunghissimi, come nel caso di Sylla imputato di tentato omicidio, con conseguente possibilità, laddove la pericolosità sociale persista, di applicare in via provvisoria la misura di sicurezza per un tempo pari alla pena edittale massima.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso propone censure infondate, sicché deve essere rigettato. Sostiene il PM ricorrente che il Tribunale, anziché disporre la regressione del procedimento avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 72-bis cod. proc. pen., definirlo nel merito sia pure ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza, non ostandovi l'incapacità irreversibile dell'imputato. L'argomentazione è erronea perché presuppone, in stridente contrasto con il principio sottostante alla disciplina dettata dal titolo quarto del libro primo del codice di rito, che il processo possa svolgersi, sia pure ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza, nei confronti di un imputato di cui risulta già positivamente accertata l'incapacità di partecipare coscientemente al processo. In piena adesione a quanto già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 10516 del 29 gennaio 2020, PG [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278505 - 01, citata dal pubblico ministero ricorrente, deve essere ribadito che l'evidente difetto di coordinamento tra l'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui espressamente preclude la pronuncia di improcedibilità per l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al procedimento allorché sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di applicabilità di una misura di sicurezza diversa dalla confisca - e l'art. 71, comma 1, cod. proc. pen. - che consente al giudice di disporre la sospensione del procedimento solo nelle ipotesi di reversibilità dell'incapacità dell'imputato a partecipare al dibattimento e non in quella di incapacità irreversibile ove dovessero ricorrere i presupposti per applicare all'imputato una misura di sicurezza diversa dalla confisca - deve essere risolto nel senso che "quando si accerti che l'imputato irreversibilmente incapace è un soggetto pericoloso, nei cui confronti deve disporsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice deve applicare le disposizioni di legge previste dall'articolo 71, cod. proc. pen., disponendo perciò con ordinanza la sospensione del procedimento, e dall'articolo 72 dello stesso codice, provvedendo ogni sei mesi ad accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, nel corso dei quali dovrà di volta in volta essere accertata anche se la sua pericolosità permane. Da tale interpretazione, d'altra parte, non discende la denunciata impossibilità di porre fine al procedimento penale nei confronti dell'imputato contestualmente irreversibilmente incapace e socialmente pericoloso. Il giudice procedente dovrà, infatti, emettere la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 72 bis cod. proc. pen. nel momento in cui la misura di sicurezza risulterà preclusa per essere stata già adottata in via provvisoria fino al limite massimo della sua durata (non oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato avuto riguardo alla previsione edittale massima, ai sensi della legge n. 81 del 30 maggio 2014) o per avere l'accertamento semestrale escluso che l'imputato sia ancora socialmente pericoloso. In alternativa, il procedimento comunque cesserà nel momento in cui verrà dichiarata l'estinzione del reato per essere maturati i termini prescrizionali in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2015, secondo cui il corso della prescrizione del reato non deve essere sospeso quando "lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento" e sia "accertato che tale stato è irreversibile". 2. Correttamente, pertanto, l'impugnato decreto ha disposto la regressione del procedimento al G.i.p.,rilevando che il decreto di giudizio immediato era stato emesso, in violazione del sistema delineato dagli artt. 71 e seg. cod. proc. pen., nei confronti di imputato che, per quanto irreversibilmente incapace di partecipare al procedimento, si trovava nelle condizioni di essere sottoposto a misura di sicurezza personale in ragione dell'accertata pericolosità sociale, nella specie desunta dalle conclusioni della perizia, contestate dal ricorrente in termini generici e comunque con osservazioni che sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito. Tanto posto, è evidente che l'atto processuale impugnato non è abnorme né sotto il profilo strutturale, non ponendosi di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile, né sotto il profilo funzionale non determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). 3. Al rigetto non segue la condanna alle spese posto che il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero
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