CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 20128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26482/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. — RICORRENTE— contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTI- avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 1820/2020, pubblicato il 23.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto 1820/2020, la Corte distrettuale di Cagliari ha respinto l'opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, proposta dal Ministero della Giustizia e ha confermato il provvedimento che aveva liquidato un indennizzo di C 3300,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e di C 2675,22 in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per l'irragionevole durata della procedura fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]., aperta con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiusa con decreto del 16.5.2018. In particolare, il giudice territoriale ha respinto l'eccezione di tardività della domanda per violazione dell'art. 4 della L. 89/2001, evidenziando che il decreto di chiusura era divenuto definitivo decorso il termine annuale dell'art. 327 c.p.c.. Dalla durata ragionevole del fallimento non potevano essere detratti - secondo la pronuncia - i periodi occorsi per l'esperimento delle revocatorie e la vendita degli immobili dell'attivo, già inclusi, per valutazione legale, nel termine massimo di sei anni. La cassazione del decreto è chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso e con memoria illustrativa. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 39587/2021. Il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 137/2020, inserito dalla L. 176/2020, e dall'art. 7 D.L. 105/2021, convertito con L. 126/2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 119 della legge fallimentare e dell'art. 4 L. 89/2001, sostenendo che, sebbene il fallimento fosse stato dichiarato prima dell'entrata in vigore dei DD.LGS 5/2006 e 169/2007, occorreva considerare che l'art. 119 L.F., nella formulazione vigente ratione temporis, era stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui faceva decorrere il termine per impugnare la pronuncia dall'affissione del provvedimento, dovendosi quindi applicare le disposizioni in tema di chiusura della procedura introdotte dalla riforma della legge fallimentare. Il procedimento di chiusura del fallimento costituirebbe una fase del tutto autonoma, soggetta alla legge processuale vigente al momento della sua introduzione, conseguendone che il provvedimento, non essendo stato comunicato, era divenuto definitivo decorsi 90 gg. dal deposito e la successiva richiesta di indennizzo ex L. 89/2001 doveva considerarsi tardiva, poiché introdotta dopo la scadenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c.. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 327 c.p.c., 119 R.D. 267/1942 e 4 L. 89/2001, asserendo che, anche a voler negare l'applicazione del termine previsto dal nuovo testo dell'art. 26 L.F., il decreto di chiusura della procedura era comunque divenuto definitivo decorsi sei mesi dalla pubblicazione, dovendo trovare applicazione l'art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 69/2009. I due motivi sono infondati. Il regime di definitività del decreto di chiusura del fallimento va individuato nell'art. 119 L.F., nel testo anteriore all'entrata in vigore della disciplina modificativa della legge fallimentare (d.lgs. 5/2006 e 169/2007). Come chiarito dalla Corte costituzionale proprio con riferimento alla disciplina del decreto di chiusura della procedura, l'art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006, con norma di diritto transitorio, prevede l'applicazione delle disposizioni previgenti per tutte i fallimenti - da valutare in maniera unitaria - già pendenti al momento di entrata in vigore della riforma (Corte cost. 279/2010; in tal senso anche Cass.8088/2019). Quanto alla decorrenza del termine per impugnare il decreto di chiusura, il regime applicabile è - dunque - quello risultante dalla pronuncia additiva di parziale incostituzionalità dell'art. 119 L.F., norma ritenuta illegittima nella parte in cui faceva decorrere il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento (nei confronti dei soggetti già individuati o individuabili sulla base degli atti processuali), dalla data di affissione nelle forme prescritte dall'art. 17 L.F., anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Corte cost. 279/2010). Pertanto, nel regime qui applicabile, qualora fosse stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il provvedimento diveniva definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (Cass. 7218/2009; Cass. 9321/2013), non potendo darsi continuità al diverso indirizzo da Cass. n. 3824/2019, circa l'applicazione del diverso termine semestrale, sul presupposto che la fase di chiusura della procedura si caratterizzerebbe come del tutto autonoma rispetto al fallimento. La procedura ha carattere unitario ed infrazionabile e si chiude proprio con il decreto ex art. 119 L.F. (Cass. 8008/2019; Cass. n. 8816/2018, che ha escluso che la chiusura del fallimento sia l'esito di un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura fallimentare di riferimento). In definitiva, per i fallimenti sottoposti al regime anteriore alla riforma, la decorrenza del termine breve di impugnazione era determinata dalla comunicazione del decreto, dovendosi altrimenti far riferimento al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. n. 21777/2016), che, nello specifico, trovava applicazione nella formulazione anteriore alla novella del 2009, dato che la L. 69/2009 si applica ai solo giudizi proposti a far data dal 4.7.2009 (Cass.13274/2022; Cass. 13267/2022; Cass. 35793/2021). Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 200 per esborsi ed C. 1500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda