CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 12559/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 012E11V) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 26256 resa alla pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 8.07.2022, la Terza sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 012E11V) e dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di An- cona. 2. In data 19.01.2023, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, rilevata la presenza di un errore materiale nel disposi- tivo della predetta sentenza (il cognome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente indicato come [OSCURATO:PERSONA]), ha chiesto a questa Corte di ordi- nare la correzione dell'errore, non essendovi dubbi sull'identità del predetto, avendo presentato a mezzo del difensore, con le generalità indicate, richiesta di misure alternative alla detenzione a seguito della notifica dell'ordine di carcera- zione con sospensione. 3. In data 2.02.2023 il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione del predetto errore materiale, sia nel dispositivo sia nella motivazione della predetta sentenza, con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano". 4. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale nei termini sopraindicati, atteso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportato nel provvedimento depositato da quello im- mediatamente compilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presi- dente, che prevale (Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010, Rv. 246787 - 01; Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007 - dep. 31/05/2007, Rv. 236768 - 01). P.Q.M. Dispone correggersi sia il dispositivo che la motivazione della sentenza di questa Sezione n. 26256 resa alla pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 8.07.2022, nel senso che, laddove le generalità del ricorrente sono indicate in XHAYSA devono essere corrette in XHAHYSA.Dispone che della presente ordinanza sia fatta annotazione sull'originale della sentenza. Così deciso,