CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25125/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erroneità della riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato; i giudici di appello hanno, infatti, correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui la condotta di chi transita attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard accodandosi ad una macchina che lo precede integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta (Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 46206 del 15/09/2023, Fabiano, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gire;r7e,Estenso.re___ [OSCURATO:PERSONA] ente