CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, suconforme parere del P.G., ha rigettato l’appello presentato ex art. 680 cod. proc.pen. da XXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza n. 3373/2025 delMagistrato di sorveglianza di Roma (n. 7471/2025 SIUS) che, chiamato averificare l’attuale pericolosità sociale della stessa ai fini dell’applicazione dellamisura di sicurezza disposta con la sentenza di assoluzione per vizio totale dimente emessa in data 18/12/2024 dal Tribunale di Roma (irrevocabile dal17/02/2025), ha dichiarato, ai sensi degli artt. 203, 205 cod. pen., lacondannata attualmente socialmente pericolosa e, per l’effetto, ha dispostol’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a suo carico per ladurata di un anno, impartendole le prescrizioni meglio indicate nelprovvedimento.1.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, richiamate le condizioni di salute dellalibera vigilata – affetta da “disturbo borderline della personalità caratterizzato daautolesionismo” come si legge nella sentenza di proscioglimento – e le risultanzedegli accessi presso le strutture psichiatriche che l’hanno presa in carico (il 21marzo 2025 e nell’aprile 2024), dato atto del contenuto delle note delCommissariato di P.S. XXXXXXXXXXXXXX (da cui risulta che la libera vigilata: èstata deferita in stato di libertà dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficialee rifiuto di indicazione sulla propria identità personale; è stata deferita, sempredai Carabinieri, per furto di un telefono cellulare; è stata denunciata in stato dilibertà perché sua madre ne aveva segnalato la scomparsa), escluse le condizioniper l’applicazione della REMS, ha ritenuto: - che le condizioni dellaXXXXXXXXXXX si siano aggravate (visto anche il ricovero in SPCD) a frontedell’atteggiamento dimostrato dalla paziente in occasione delle varie terapiesomministrate in ambiente comunitario; - che la stessa ha dimostrato uncomportamento non regolare ma oppositivo; che i recenti fatti, peraltro gravi,sono indice di uno scompenso psicopatologico; che, pertanto, la misura dellalibertà vigilata debba essere aggravata al fine di coartare la pazientenell’assunzione della terapia per stabilizzarne il comportamento.1.2. Il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza in epigrafe, dato atto dellasituazione della libera vigilata, attualmente degente presso XXXXXXXXXX inVeneto, e della circostanza che la difesa ha depositato istanza di sospensionedell’efficacia dell’ordinanza di applicazione della misura di sicurezzacontestualmente al deposito dell’appello avverso l’ordinanza, chiedendo la revocadella misura e in subordine la sua sostituzione con soluzioni meno afflittive,tenuto conto dei miglioramenti delle condizioni di salute della stessa e per laprobabilità della perdita di lavoro una volta inserita in una struttura psichiatrica,ha respinto l’appello contro il suddetto provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza “in considerazione degli ultimi ricoveri, indicatori di unadiscontinuità nell’assunzione delle terapie da parte della nominata, e deideferimenti alquanto recenti, che denotano l’attualità della pericolosità socialedella stessa” (ult. pag. ord. imp.).2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredella XXXXXXXXXXX, affidato a tre motivi, qui di seguito sintetizzati negli strettilimiti necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge penale inrelazione agli artt. 133, 202 e 203 cod. pen. per avere il Tribunale sostituito ilgiudizio di pericolosità della libera vigilata con un criterio automatico, basatasulle modalità del fatto e sul mero rilievo del disturbo psichiatrico senza unacompleta valutazione di tutti i parametri di legge.2.2. Con il secondo motivo di denunciano inosservanza della legge penale inrelazione agli artt. 13 Cost., 25 CEDU e 215 e 228 cod. pen. e correlato vizio dimotivazione per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alla richiestadi rimodulazione della misura e violazione del principio di proporzionalità.Si eccepisce che tra le prescrizioni da osservare il Tribunale ha imposto ildivieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla struttura, senza lapreventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili, con ciòtrasformando la libertà vigilata in una misura detentiva illegittima che viola ilprincipio di proporzionalità; inoltre, si rileva che la soluzione adottata non risultaessere la più idonea in quanto la struttura residenziale è collocata lontano dallarete familiare della ricorrente ed esclude di fatto una futura e auspicabile ripresalavorativa in caso di futuro alleggerimento della misura.2.3. Con il terzo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva evizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc.pen., avendo il Tribunale di sorveglianza rigettato l’appello senza nominare unperito al quale affidare l’accertamento della pericolosità sociale della ricorrente,sulla base di una valutazione di pericolosità sociale non fondata su elementiconcreti e attuali.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadel 4 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – i cui motivi, a tratti inammissibili, possono essere trattaticongiuntamente in quanto intimamente connessi – è, nel complesso, infondato.1. Va premesso che il concetto di pericolosità sociale, come fissato dall'art.203 cod. pen., va riferito alla condizione della persona che ha commesso unfatto-reato o un quasi-reato e si trovi in condizioni per cui è probabile checommetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.Posta tale base, è necessario ribadire che la prognosi di pericolosità socialerilevante agli effetti della legge penale consiste nel pericolo di commissione dinuovi reati e costituisce compito esclusivo del giudice valutarla senza limitarsi arichiamare la valutazione criminologica degli esperti, perché deve essereaccertata autonomamente tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, suglieffettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, per valutarel'effettivo pericolo di recidiva, ma anche degli altri parametri desumibili dall'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404-01; Sez.1, n. 38965 del 10/05/2017, C., Rv. 270821-01; Sez. 1 n. 40808 del14/10/2010, Cazzaniga, Rv. 2484401-01; Sez. 1, n. 4094 del 07/01/2010,James, Rv. 246315-01).Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale hal'obbligo di motivare in ordine all’accertata ed attuale pericolosità socialedell'imputato (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., in motiv.; Sez. 6, n. 41677del 30/09/2010, Rv. 248805-01; Sez. 5, n. 22193 del 20/02/2008, Rv. 240434-01); deve, cioè, necessariamente verificare l’esistenza delle condizioni checonsentono di affermare un persistente pericolo di commissione in futuro di altrireati, esaminando - di certo - la personalità e gli effettivi problemi psichiatricirilevati dai sanitari ma non obliterando l’analisi dei fatti già commessi dal reo egli altri parametri stabiliti dalla legge, inprimis dall’art. 133 cod. pen.,espressamente richiamato dall’art. 203 cod. pen., per valutare ratione cognital’effettivo pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, cit., in motiv.),così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo ecompleto (Sez. 5, n. 43631 del 11/05/2017, C., Rv. 271008-01).In breve, i l giudizio sulla pericolosità sociale, ri levante ai f inidell’applicazione di una misura di sicurezza, postula la valutazione congiunta ditutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203,comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 2841420-01).2. Tanto premesso e ribadito, il Tribunale ha affrontato il tema dellapericolosità sociale della ricorrente con motivazione adeguata e conforme adiritto nella quale non è dato riscontrare fratture valutative o vuoti logici e che,pertanto, merita di rimanere immune da ogni possibile stigma in sede dilegittimità.2.1. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, in quanto l’ordinanzaimpugnata – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti,logiche e non contraddittorie – ha rigettato l’appello della ricorrente ritenendol’attuale pericolosità della ricorrente correttamente valutata dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza. A tal fine ha dato atto non solo delle problematiche psichiatrichedella libera vigilata ma anche della sua capacità criminale, come desunta dallenote del Commissariato di P.S. Esquilino e dalla Questura di Roma, cosìparametri desumibili dall’art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall’art.203 cod. pen.2.2. Rivalutativo e, in ogni caso, manifestamente infondato è il secondomotivo di ricorso.2.2.1. In ordine alle concrete prescrizioni imponibili dal [OSCURATO:PERSONA] diSorveglianza nell’applicazione della misura della libertà vigilata, il Tribunale si èrettamente conformato all’orientamento consolidato di questa Corte – affermatoda Sez. 1, n. 50383 del 12/11/2019, Pmt in proc. Gherardi, Rv. 277338-01 –secondo cui “nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza dellalibertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporaneain una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità diesecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura disicurezza in atto”, con l’importante chiarimento che la “prescrizione di unprogramma terapeutico residenziale non è assimilabile ex se ad un ricoveroobbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo”(Sez. 1, n. 33904 del 22/05/2015, Pmt in proc. Pepe, Rv. 264604-01).Dal che discende la manifesta infondatezza delle censure del secondo motivodi ricorso, che lamentano, con approccio rivalutativo, la sproporzione delleimposte prescrizioni, dovendosi ribadire che è legittima la misura della libertàvigilata applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, chene prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento indeterminate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con ilprogramma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all’esecuzione ditale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura disicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimentorispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura (Sez. 1, n. 50383 del12/11/2019, PMT in proc. Gherardi, Rv. 277338-01; Sez. 1, n. 33904 del22/05/2015, PMT in proc. Pepe, Rv. 264604-01).Invero, nel caso di specie il provvedimento impugnato, ad onta dei rilievidifensivi, ha fatto corretta applicazione di tali principi ermeneutici, atteso che,per un verso, la misura applicata è stata ritenuta funzionale, in assenza dicontinuità nell’assunzione delle terapie, alla cura della patologia psichiatrica dicui è affetta la ricorrente, per altro verso, il divieto di allontanamento dallastruttura residenziale senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitariresponsabili appare coerente con il programma terapeutico associato allaconcreta esecuzione della misura di sicurezza, tenuto conto anche delcomportamento oppositivo mostrato dalla libera vigilata.2.2.2. Versati in fatto e meramente contestativi – come tali non consentiti inquesta sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) – sono i rilievi difensivi chelamentano l’inadeguatezza della struttura in quanto “collocata lontano dalla retefamiliare” della ricorrente (pag. 5 ricorso).2.3. Infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, col quale si deduconol’omessa pronuncia sulla richiesta di perizia e il correlato vizio di motivazione.Quanto al giudizio di attualità della pericolosità sociale, il provvedimentoimpugnato ha ritenuto superflua la nomina di un perito, avendo datoadeguatamente conto di come nei mesi successivi all’accertamento effettuatonell’ambito del processo di cognizione, i recenti nuovi ricoveri e i deferimenti peri reati di ricettazione e di resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere indicatividi una discontinuità nell’assunzione delle terapie prescritte (confermata dal DSMterritoriale), siano idonei a dimostrare la persistenza della pericolosità socialeconseguente alla patologia psichiatrica posta a fondamento della pronuncia diassoluzione della ricorrente dal reato di atti persecutori per vizio totale di mente.Trattasi di motivazione completa, congrua, non apparente némanifestamente illogica e conforme a diritto che, pertanto, resiste alle censuredella ricorrente.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna ex art. 616cod. proc. pen. della ricorrente alle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.