Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:560
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0289_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 giugno 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑289/23)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (UE) 269/2014 – Diritto di essere ascoltato – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Eccezione di illegittimità»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Diritto di accesso al fascicolo – Distinzione tra diritti della difesa e diritto di accesso del pubblico ai documenti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/571, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 50, 51, 54, 55)
2.
Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Atti riguardanti l’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Articolo 29 TUE e articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Ammissibilità
[Art. 29 TUE; art. 215, § 1, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330 e 2023/1089]
(v. punti 69‑72, 85, 86)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune
[Art. 5, § 4, e 21, § 2, b) e c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330 e 2023/1089]
(v. punti 75‑78, 233‑237)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 87‑99)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Artt. 21 e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 103‑117)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/571, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 123‑127, 131‑133, 138‑140, 142‑144)
7.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo del Consiglio di rispondere alle osservazioni presentate dalle persone o dalle entità interessate prima dell’adozione delle misure restrittive previste – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)
(v. punto 130)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Decisione adottata dal Consiglio previa analisi da parte di gruppi di lavoro interni – Violazione dell’obbligo di riesame – Assenza – Violazione delle forme sostanziali nell’ambito del procedimento di riesame – Assenza
[Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 147‑154)
9.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/571, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 157‑160, 191, 209, 228)
10.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 162, 163, 200‑204, 208, 217‑222)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Nozione di imprenditore di spicco – Apporto di un sostegno all’economia e alla cultura ucraine prima dell’invasione dell’Ucraina – Irrilevanza – Apporto di un sostegno alla popolazione ucraina a partire da tale invasione – Irrilevanza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330 e 2023/571]
(v. punti 171, 176‑181, 187, 188)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore bancario – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2023/571, 2023/1089, 2023/1765, 2024/849]
(v. punti 189, 190)
13.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2024/2455]
(v. punti 226, 227)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.