CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 22916/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gio Calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, con l’ordinanzaindicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NirtaPaolo, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso ilprovvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato presentata il 25 novembre 2024.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],articolando plurimi motivi di censura.Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 76,comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, nonché dell’art. 79, comma 1, in relazioneall’art. 46, comma 1, del medesimo testo normativo, sostenendo che la disciplinavigente non impone la produzione di documentazione a corredo dell’istanza, marichiede esclusivamente la dimostrazione della prova contraria rispetto allapresunzione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, citato.Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R.n. 115/2002, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 2010,nonché la violazione dell’art. 96, comma 2, del medesimo decreto e il vizio dimotivazione apparente. In particolare, deduce che l’ordinanza impugnata avrebbeomesso di confutare puntualmente gli argomenti sviluppati nell’atto diopposizione, senza spiegare le ragioni per cui essi non sarebbero idonei a integrarela prova contraria richiesta alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionalecon la citata sentenza n. 139 del 2010. Sostiene, inoltre, che la richiesta di provedocumentali relative a uno stato negativo, quale l’assenza di redditi, si tradurrebbenella sostanziale insuperabilità della presunzione legale. Aggiunge che il giudiceavrebbe potuto e dovuto esercitare i poteri officiosi di verifica previsti dall’art. 96,commi 2 e 3, d.P.R. n. 115/2002, e che l’omesso esercizio di tali poteri avrebbedeterminato una violazione del principio di effettività del diritto di difesa.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 96, commi 2 e 3, d.P.R. n.115/2002, in relazione, ancora una volta, al principio di effettività del diritto didifesa.Con il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 24 e 111 Cost.,dell’art. 6, § 3, lett. c), CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea, nonché della Direttiva (UE) 2016/1919. Secondo laprospettazione difensiva, l’interpretazione adottata dall’ordinanza impugnata,nella parte in cui impone a soggetti detenuti e indigenti un onere di provadocumentale non previsto dalla legge, si porrebbe in contrasto con il diritto alpatrocinio a spese dello Stato, quale espressione del diritto di difesa e del diritto aun equo processo, che deve essere garantito in modo concreto ed effettivo.Con il quinto motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 76, comma 4-bis,d.P.R. n. 115/2002, in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 139 del 2010,sostenendo che l’ordinanza impugnata tradirebbe la ratio di tale pronuncia, nellamisura in cui pretende una prova contraria in forma documentale, cosìreintroducendo surrettiziamente una presunzione assoluta già dichiarataincostituzionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] rileva l’incompetenza funzionale del collegio a delibarel’opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza,trattandosi di competenza riservata a ufficio monocratico ai sensi dell’art. 99,comma 3, d.P.R. n.115/2002 (Sez. U, n. 6816 del 30/01/2007, Inzerillo, Rv.235345 – 01).5. Dato il rilievo pregiudiziale dell’incompetenza funzionale della Corte diappello, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alPresidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]