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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 31 gennaio 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:69
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 gennaio 2022 – TM (Lucro cessante in seguito a un sinistro) (causa C ‑ 28/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di copertura dei danni materiali – Portata – Normativa di uno Stato membro che esclude il lucro cessante dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 24, 25)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103 – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Portata – Limiti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103, art. 3) (v. punti 27-32)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103 - Obbligo di assicurazione dei veicoli – Obbligo di copertura dei danni materiali – Normativa nazionale che esclude il lucro cessante dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103, art. 3, comma 1) (v. punti 33-36 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli non copre il danno consistente nel lucro cessante, a condizione che tale limitazione di copertura si applichi senza differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della persona lesa oppure del proprietario o del detentore del veicolo danneggiato. 1 GU C 182 del 10.5.2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 gennaio 2022 – TM (Lucro cessante in seguito a un sinistro) (causa C ‑ 28/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di copertura dei danni materiali – Portata – Normativa di uno Stato membro che esclude il lucro cessante dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 24, 25) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103 – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Portata – Limiti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103, art. 3) (v. punti 27-32) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103 - Obbligo di assicurazione dei veicoli – Obbligo di copertura dei danni materiali – Normativa nazionale che esclude il lucro cessante dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103, art. 3, comma 1) (v. punti 33-36 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli non copre il danno consistente nel lucro cessante, a condizione che tale limitazione di copertura si applichi senza differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della persona lesa oppure del proprietario o del detentore del veicolo danneggiato. 1 GU C 182 del 10.5.2021.
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