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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15223/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27751-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 06/08/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 Numero sezionale 4594/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15223/2022Data pubblicazione 12/05/2022 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il primo invocava la condanna del secondo al pagamento del compenso dovutogli a fronte dello svolgimento di prestazioni di assistenza e consulenza, ritenendo non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il primo invocava la condanna del secondo al pagamento del compenso dovuto a fronte dello svolgimento di prestazioni di assistenza e consulenza, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo conferimento dell’incarico.

Il giudice di merito, in particolare, riteneva che la prova orale avesse confermato che l’incarico era stato conferito al Barberini da un soggetto diverso dal Pinchiorri e che il professionista non avesse dimostrato che il conferente aveva agito su incarico del predetto [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie Numero sezionale 4594/2022Numero di raccolta generale 15223/2022 acquisite agli atti del giudizio di merito.

La censura è inammissibile, Data pubblicazione 12/05/2022 innanzitutto perché non tiene conto dei limiti di deduzione del vizio di motivazione derivanti dalla disposizione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

In secondo luogo, la censura non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi nella mera invocazione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), né nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, la cui valutazione, in linea di principio, involge “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L Numero sezionale 4594/2022Numero di raccolta generale 15223/2022, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”.

Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva degli stessi.

Peraltro, il ricorrente richiama espressamente (cfr. pag. 4 della memoria) la sentenza delle sezioni unite di questa Corte, n. 8053 del 2014, citata anche nella proposta del relatore, alla luce della quale il travisamento della prova si esaurisce nel contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili ovvero nella motivazione obiettivamente incomprensibile; ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso di specie.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 Numero sezionale 4594/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Numero di raccolta generale 15223/2022Data pubblicazione 12/05/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27751-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 06/08/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 Numero sezionale 4594/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15223/2022Data pubblicazione 12/05/2022 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il primo invocava la condanna del secondo al pagamento del compenso dovutogli a fronte dello svolgimento di prestazioni di assistenza e consulenza, ritenendo non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il primo invocava la condanna del secondo al pagamento del compenso dovuto a fronte dello svolgimento di prestazioni di assistenza e consulenza, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo conferimento dell’incarico. Il giudice di merito, in particolare, riteneva che la prova orale avesse confermato che l’incarico era stato conferito al Barberini da un soggetto diverso dal Pinchiorri e che il professionista non avesse dimostrato che il conferente aveva agito su incarico del predetto [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie Numero sezionale 4594/2022Numero di raccolta generale 15223/2022 acquisite agli atti del giudizio di merito. La censura è inammissibile, Data pubblicazione 12/05/2022 innanzitutto perché non tiene conto dei limiti di deduzione del vizio di motivazione derivanti dalla disposizione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. In secondo luogo, la censura non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi nella mera invocazione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), né nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, la cui valutazione, in linea di principio, involge “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L Numero sezionale 4594/2022Numero di raccolta generale 15223/2022, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva degli stessi. Peraltro, il ricorrente richiama espressamente (cfr. pag. 4 della memoria) la sentenza delle sezioni unite di questa Corte, n. 8053 del 2014, citata anche nella proposta del relatore, alla luce della quale il travisamento della prova si esaurisce nel contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili ovvero nella motivazione obiettivamente incomprensibile; ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso di specie. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27751/2020 Numero sezionale 4594/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Numero di raccolta generale 15223/2022Data pubblicazione 12/05/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A
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